Ccnl cooperative sociali. Aumenti e quattordicesima
Pubblicato il 01 febbraio 2024
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Agci imprese sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop sociali e Fp Cgil, Fp Cisl, Fisascat Cisl, Uil Fpl, Uiltucs, hanno siglato il rinnovo del Ccnl per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo, con validità 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2025 (vai al testo dell'accordo).
Trattamento economico
Aumento retributivo
Previsto un aumento dei minimi conglobati della retribuzione pari ad € 120,00 a regime al livello C1, da riparametrare e da erogare con le seguenti modalità:
- € 60,00 con la mensilità di febbraio 2024;
- € 30,00 con la mensilità di ottobre 2024;
- € 30,00 con la mensilità di ottobre 2025.
Elemento temporaneo aggiuntivo
Dal 1° gennaio 2025 agli educatori dei servizi educativi per l'infanzia e agli educatori professionali socio pedagogici inquadrati nel profilo D1 viene riconosciuto un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile di € 41,00 e dal 1° settembre 2025 sarà incrementato di € 41,00.
Quattordicesima
A partire dal 1° gennaio 2025 i lavoratori in forza matureranno la quattordicesima mensilità.
Consulta le tabelle retributive nella Banca dati"
Classificazione del personale
Vengono introdotti i seguenti profili:
- addetti ai servizi di decoro delle comunità urbane - B1;
- giardiniera/e, operaia/o agricola/o qualificata/o - B1;
- necroforo - B1;
- agronomo - E2;
- referente operativa/o - D2.
Assistenza sanitaria integrativa
Dal 1° gennaio 2025 il contributo per la copertura dell’assistenza sanitaria integrativa viene incrementato passando da € 5,00 a € 10,00 mensili.
Maternità
Dal 1° gennaio 2024 l'integrazione del trattamento di maternità obbligatoria viene elevata fino al 100% della normale retribuzione.
Reperibilità con vincolo di permanenza nella struttura
Nel caso in cui il servizio preveda la presenza dell’operatore nelle ore notturne si specifica che, per ciascuna notte effettivamente passata nella struttura, il servizio si considera orario di lavoro retribuito dalle 22.00 alle 24.00 e dalle 07.00 alle 09.00 al di là della prestazione di servizio effettivo.
Non è più prevista l'indennità di reperibilità occasionale.
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