Ccnl Concerie industria. Siglato rinnovo
Pubblicato il 13 marzo 2024
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Il 7 marzo 2024 l'Unic-Concerie italiane e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil hanno stipulato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per gli addetti delle aziende conciarie, con validità 1° luglio 2023-30 giugno 2026. Lo scioglimento della riserva sarà comunicata dalle organizzazioni sindacali entro il 15 aprile 2024. Gli istituti modificati o introdotti dall'accordo decorrono dal giorno successivo alla sottoscrizione dello stesso, salvo diversa specifica decorrenza (vai al testo dell'accordo).
Minimi retributivi
Previsto un aumento contrattuale pari ad € 191,00 al livello D2, da erogare con le seguenti modalità:
- € 96,00 dal 1° marzo 2024;
- € 55,00 dal 1° gennaio 2025;
- € 40,00 dal 1° gennaio 2026.
Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"
Malattia e infortunio non sul lavoro
In caso di lavoratore affetto da una condizione patologica causata da malattie invalidanti e inabilitanti di lunga durata in grado di ostacolare la effettiva partecipazione del prestatore alla vita professionale viene previsto il seguente aumento dei termini di conservazione del posto:
- 10 mesi con anzianità di servizio fino a 3 anni;
- 13 mesi con anzianità di servizio fino a 6 anni;
- 16 mesi con anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Per le predette malattie il trattamento economico è il seguente:
- 100% retribuzione netta per i primi 3 mesi e 50% per i successivi 5 mesi, con anzianità di servizio fino a 3 anni;
- 100% retribuzione netta per i primi 4 mesi e 50% per i successivi 6 mesi, con anzianità di servizio fino a 6 anni;
- 100% retribuzione netta per i primi 5 mesi e 50% per i successivi 7 mesi, con anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Assistenza sanitaria integrativa
Dal 1° aprile 2026 il contributo mensile al fondo Sanimoda, a carico delle imprese, viene fissato ad € 15,00.
Dal 1° gennaio 2026 sarà attivata un'assicurazione contro la non autosufficienza (c.d. LTC), finanziata con un contributo, a carico aziende, pari ad € 2,00 mensili per addetto, per 12 mensilità.
Tipologie contrattuali
Contratto a tempo determinato
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato fino a 6 mesi, la durata del periodo di prova è ridotta alla metà e comunque non potrà essere superiore al 50% della durata del tempo determinato.
Vengono inoltre introdotte specifiche causali per l'assunzione con contratto a termine.
Contratto a tempo parziale
Prevista la possibilità di prevedere clausole elastiche ai fini della variazione della collocazione temporale e/o la variazione in aumento della prestazione lavorativa fino all'orario a tempo pieno settimanale, con corresponsione di una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Lavoro agile
Viene recepito il "Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile" del 7 dicembre 2021.
Permessi
Ai lavoratori donatori di midollo osseo viene riconosciuto il diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente per l'effettuazione degli accertamenti e del prelievo, alle giornate di degenza necessarie al prelievo e a quelle di convalescenza necessarie per il ripristino dello stato di salute.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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