Ccnl Commercio terziario servizi Conflavoro. Modifiche e integrazioni
Pubblicato il 07 maggio 2024
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Conflavoro pmi e Fesica Confsal, con l'assistenza di Confsal, hanno definito modifiche e integrazioni al Ccnl commercio, terziario, distribuzione e servizi del 17 gennaio 2023. Le variazioni avranno effetto a decorrere dal 1° aprile 2024 (vai al testo dell'accordo).
Minimi retributivi
Sono stati definiti i nuovi minimi retributivi.
Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"
Campo di applicazione e classificazione del personale
Sono state introdotte modifiche sia al campo di applicazione del Ccnl che alla classificazione del personale.
Infortunio o malattia professionale
In caso di infortunio o malattia professionale, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto nei seguenti termini:
- 180 giorni di calendario in caso di evento continuativo;
- 240 giorni nell'arco di 36 mesi, in caso di sommatoria di più eventi.
Contratto a tempo determinato
Con l'accordo sono state introdotte le causali per l'instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi.
Rappresentanze sindacali
I dirigenti e i componenti delle rappresentaznze sindacali aziendali hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato e per la partecipazione a trattative sindacali o congressi e convegni sindacali, nelle seguenti misure:
- 10 ore mensili nelle aziende da 6 a 50 dipendenti (riconosciuto fino a n. 1 dirigente);
- 12 ore mensili nelle aziende da 51 a 200 dipendenti (riconosciuto fino a n. 2 dirigente);
- 15 ore mensili nelle aziende con più di 200 dipendenti (riconosciuto fino a n. 3 dirigente).
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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