Ccnl Commercio Confcommercio. Firmato rinnovo

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Ccnl Commercio Confcommercio. Firmato rinnovo

Il 22 marzo 2024 è stato firmato il rinnovo del Ccnl Terziario, distribuzione e servizi, con decorrenza dal 1° aprile 2023 per la parte economica e dal 1° aprile 2024 per la parte normativa, e validità fino al 31 marzo 2027 (Vai al testo dell'accordo).

Sfera di applicazione

Con l'accordo viene ampliata la sfera di applicazione del contratto.

Classificazione del personale

Vengono apportate modifiche alla classificazione del personale con l'introduzione di nuovi profili professionali e la contestuale eliminazione di altri. Tali aggiornamenti trovano applicazione nei confronti dei dipendenti assunti dalla data di sottoscrizione dell’accordo 22 marzo 2024, mentre per il personale già in forza si rinvia, per eventuali coordinamenti, in sede aziendale.

Aumenti retributivi mensili

Con l'accordo sono stati definiti i seguenti aumenti tabellari.

Livello Aumenti retributivi
01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027
Quadro € 52,09 € 121,54 € 52,09 € 60,77 € 60,77 € 69,44
I € 46,92 € 109,48 € 46,92 € 54,74 € 54,74 € 62,55
II € 40,59 € 94,70 € 40,59 € 47,35 € 47,35 € 54,11
III € 34,69 € 80,94 € 34,69 € 40,47 € 40,47 € 46,25
IV € 30,00 € 70,00 € 30,00 € 35,00 € 35,00 € 40,00
V € 27,10 € 63,24 € 27,10 € 31,62 € 31,62 € 36,14
VI € 24,33 € 56,78 € 24,33 € 28,39 € 28,39 € 32,45
VII € 20,83 € 48,61 € 20,83 € 24,31 € 24,31 € 27,78

 

Operatori di vendita
I categoria € 28,32 € 66,08 € 28,32 € 33,04 € 33,04 € 37,76 € 226,55
II categoria € 23,78 € 55,48 € 23,78 € 27,74 € 27,74 € 31,70 € 190,20

Una tantum

Le Parti, a completamento della copertura del periodo di carenza contrattuale, hanno previsto, a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 22 marzo 2024, la corresponsione di un importo forfettario aggiuntivo una tantum pari ad € 350,00 sul IV livello.

Tale importo, suddivisibile in 15 quote mensili o frazioni, verrà determinato in proporzione alla durata del rapporto e all’effettivo servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 marzo 2023.

L'una tantum verrà erogata in due rate di € 175,00 con le retribuzioni di luglio 2024 e luglio 2025.

Consulta le tabelle retributive nella Banca dati

Assorbimenti

Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali erogati dal 1° gennaio 2022.

Indennità vacanza contrattuale

In assenza di accordo, dopo un periodo di 6 mesi dalla data di scadenza del Ccnl, oppure dopo un periodo di 6 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del Ccnl, sarà corrisposto ai dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale), per 14 mensilità, pari al 30% dell’Ipca al netto degli energetici importati, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.

Al protrarsi della predetta situazione, fatte salve specifiche intese tra le Parti, verranno riconosciuti di anno in anno nuovi importi a titolo di indennità di vacanza contrattuale nelle medesime modalità, anche alla luce dell’eventuale scostamento avvenuto tra dato previsionale e realizzato nell’ultimo anno comunicato da Istat.

L’importo potrà essere assorbito, fino a concorrenza, esclusivamente da somme concesse in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali, successivamente alla data del 31 marzo 2027.

Enti bilaterali territoriali - Finanziamento

Le Parti specificano che:

  • il contributo da destinare all’Ente Bilaterale territoriale (0,10%, a carico dell’azienda e 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza), è stabilito per 14 mensilità ed è comprensivo del contributo a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali;
  • l'elemento distinto della retribuzione (non assorbibile, pari allo 0,10% di paga base e contingenza) è dovuto dall’azienda che ometta il versamento delle suddette quote per 14 mensilità.

Fondo Est

Dal 1° aprile 2025 il contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro, a favore del Fondo Est, è incrementato di € 3,00 mensile.

Cassa assistenza sanitaria “Qu.A.S.”

Il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa, a carico del datore di lavoro a favore della categoria dei Quadri, è incrementato dei seguenti importi:

  • € 20,00 dal 1° gennaio 2025;
  • € 20,00 dal 1° gennaio 2026.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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