Ccnl Aziende artigiane settore pulizie e servizi. Rinnovo

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Ccnl Aziende artigiane settore pulizie e servizi. Rinnovo

Il 26 luglio 2024 Conflavoro pmi e Fesica Confsal hanno sottoscritto il rinnovo del Ccnl Aziende artigiane settore pulizie e servizi. Il contratto ha durata triennale dal 1° agosto 2024 al 31 luglio 2027 (Vai al testo del Ccnl).

Minimi retributivi

Definiti i nuovi importi dei minimi retributivi con decorrenza 1° agosto 2024 e 1° dicembre 2024.

Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"

Indennità

Sono previste le seguenti indennità per ogni ora di lavoro:

  • € 0,05 per i lavoratori addetti alla pulizia per la rimozione delle scorie e del polverino degli alti forni;
  • € 0,04 per i lavoratori addetti alla pulizia dei soli reparti industriali destinati alle lavorazioni. Tale indennità non spetta al personale che, pur lavorando all'interno di stabilimenti industriali, è addetto ai servizi di pulizia in aree o locali in cui non vengono svolte operazioni di trasformazione produttiva (es. cortili interni ed esterni, servizi igienici, uffici ecc.);
  • € 0,15 per il personale professionalmente esposto ai pericoli di radiazioni (alfa, beta, gamma, raggi x) in specifiche aree controllate (reattori nucleari in funzione, trattamento radio, elementi, radioisotopi);
  • € 0,03 per i lavoratori che effettuano prestazioni in cunicoli, canali, gallerie, locali sotterranei non ventilati. Tale importo non è cumulabile con altre analoghe indennità.

Vendita a provvigione

In caso di personale addetto alla vendita, retribuito in tutto o in parte a provvigione, il datore di lavoro determinerà, per iscritto, la parte fissa della retribuzione e il tasso di provvigione sulla base media annuale delle vendite.

Al predetto personale dovrà comunque essere garantita una media mensile superiore almeno del 5% alla paga base nazionale prevista dal Ccnl, riferita ad un periodo non eccedente l'anno.

Qualora non venga raggiunto detto minimo tra stipendio e retribuzione, il datore di lavoro verserà mensilmente tale importo al lavoratore, salvo eventuali conguagli alla fine del suddetto periodo.

Orario di lavoro

La durata normale del lavoro effettivo di 40 ore settimanali viene suddivisa in 5 giornate (dal lunedì al venerdì). Qualora fosse distribuito su 6 giornate, le ore effettuate nella giornata di sabato verranno retribuite con la maggiorazione del 20%. Particolari criteri di ripartizione dell'orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale.

Flessibilità

E' consentito ripartire la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali, da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive settimane nell'arco di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità.

Viene inoltra prevista una forma di flessibilità individuale tra l'azienda e le lavoratrici madri/lavoratori padri, su richiesta degli stessi, nei primi 3 anni di vita dei figli.

Tipologie contrattuali

Apprendistato professionalizzante

Viene ridefinita la disciplina dell'apprendistato professionalizzante, in particolare per quanto riguarda la durata e il trattamento economico.

Contratti a tempo determinato

Ridefinita la proporzione numerica di assumibilità.

Causali

Stante la modifica alla disciplina delle causali utilizzabili per l'instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi, stabilita dall'art. 19 d.lgs 81/2015, le Parti hanno individuato determinate causali.

Stagionalità

Viene aggiornato l'istituto della stagionalità. 

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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