Ccnl Alimentari industria. Rinnovo
Pubblicato il 07 marzo 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Il 1° marzo 2024 è stato firmato il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl dell'industria alimentare da parte di tutte le Associazioni datoriali e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil. Il contratto di durata quadriennale decorre dal 1° dicembre 2023 ad ha validità fino al 30 novembre 2027 (vai al testo dell'accordo).
Trattamento economico
Minimi retributivi
Previsti i seguenti aumenti retributivi:
Liv. | Aumenti | ||||
dall'1/12/2023 | dall'1/09/2024 | dall'1/01/2025 | dall'1/01/2026 | dall'1/01/2027 | |
1S | 33,58 | 58,76 | 100,73 | 100,73 | 65,47 |
1 | 29,20 | 51,09 | 87,59 | 87,59 | 56,93 |
2 | 24,09 | 42,15 | 72,26 | 72,26 | 46,97 |
3A | 21,17 | 37,04 | 63,50 | 63,50 | 41,28 |
3 | 18,98 | 33,21 | 56,93 | 56,93 | 37,01 |
4 | 17,52 | 30,66 | 52,55 | 52,55 | 34,16 |
5 | 16,06 | 28,10 | 48,18 | 48,18 | 31,31 |
6 | 14,60 | 25,55 | 43,80 | 43,80 | 28,47 |
Viaggiatori o piazzisti
Liv. | Aumenti | ||||
dall'1/12/2023 | dall'1/09/2024 | dall'1/01/2025 | dall'1/01/2026 | dall'1/01/2027 | |
I | 24,09 | 42,15 | 72,26 | 72,26 | 46,97 |
II | 18,98 | 33,21 | 56,93 | 56,93 | 37,01 |
IAR
L'incremento aggiuntivo della retribuzione, determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato come da seguente tabella, è corrisposto a tutti i lavoratori in due tranche:
- € 55,00 dal 1° dicembre 2023;
- € 11,00 dal 1° settembre 2027.
Trattamento economico per mancata contrattazione di 2° livello
Dal 1° gennaio 2027 saranno erogati, per 12 mensilità, i seguenti importi.
Livello | Trattamento economico per mancata contrattazione di 2° livello |
1S | 75,55 |
1 | 65,69 |
2 | 54,20 |
3A | 47,63 |
3 | 42,70 |
4 | 39,42 |
5 | 36,13 |
6 | 32,85 |
Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"
Contratto a tempo determinato
Durata
Individuate le condizioni in presenza delle quali il contratto a termine non in somministrazione può avere una durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi.
Limite percentuale
Le Parti specificano che il limite di utilizzo dei contratti a tempo determinato del 25% è da calcolarsi sulla base dei lavoratori a tempo indeterminato occupati alla data del 1° gennaio dell'anno di assunzione o nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Previdenza complementare volontaria
Le contribuzioni dovute al Fondo saranno così costituite:
- 1,50% dal 1° gennaio 2025 a carico azienda e 1% a carico lavoratore da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del t.f.r. nel periodo di riferimento;
- 100% del t.f.r. del lavoratore aderente di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
- una quota del t.f.r. di tutti gli altri lavoratori aderenti, pari al 2% della retribuzione assunta a base per la determinazione dello stesso t.f.r..
Tale impegno diventerà operativo previa modifica della fonte istitutiva e dello Statuto di Alifond.
Assistenza sanitaria integrativa
Dal 1° gennaio 2025 l'importo del finanziamento al Fondo sarà incrementato di € 4/mese.
Dal 1° giugno 2029 il finanziamento potrà essere implementato di ulteriori € 2,00 mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà dello stesso.
La contribuzione mensile all'Ente bilaterale di settore (EBS) pari ad € 3,50, con riferimento ad ogni lavoratore a tempo indeterminato, sarà incrementato di € 1,00 a partire dal 1° gennaio 2025.
Trattamento di fine rapporto
Tra gli elementi della retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di t.f.r. vengono introdotti:
- l'elemento distinto della retribuzione (EDR) dal 1° marzo 2024;
- l'incremento aggiuntivo della retribuzione (IAR).
Preavviso
Modificati i termini di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: