Cassa Forense dice no al saldo e stralcio
Pubblicato il 25 luglio 2019
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Niente saldo e stralcio per i debiti con Cassa Forense: lo ha formalmente comunicato l’Ente di previdenza degli avvocati all’Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Cassa Forense ha, infatti, deciso di non emanare la delibera prevista dal nuovo comma 185-bis della Legge n. 145/2018, con cui avrebbe potuto consentire l’estinzione dei debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione, derivanti dall'omesso versamento dei contributi a lei dovuti, da parte dagli iscritti con ISEE sotto i 20mila euro.
La decisione è stata assunta dall'Ente dopo aver condotto un'analisi relativa agli effetti dell’applicazione delle norme richiamate sugli iscritti e sulla gestione previdenziale della Fondazione medesima.
Richieste, non ammissibili, trasformate in domande di definizione agevolata
E’ quanto precisato in una nota pubblicata sul sito di Cassa Forense il 24 luglio scorso, nella quale viene data notizia dell’invio di una comunicazione formale, in tale senso, all'Agenzia delle Entrate- Riscossione (AdER).
Tutte le eventuali richieste di adesione al “saldo e stralcio” presentate dagli iscritti - si legge ancora nella nota - saranno ritenute non ammissibili, con automatica trasformazione delle stesse in domande di definizione agevolata, ritenuta invece applicabile a Cassa Forense.
Adesione a saldo e stralcio
La Cassa ricorda che con la conversione in legge del DL n. 34/2019 sono stati riaperti i termini per l’adesione agli istituti agevolativi della “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio”, aventi ad oggetto i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2017.
A tali istituti si può accedere attraverso la presentazione della relativa dichiarazione, su apposita modulistica, entro il 31 luglio 2019.
Ed è con riferimento al “saldo e stralcio” dei debiti per contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali che il sopra menzionato comma il 185-bis ha disposto la facoltà di estinzione dei predetti debiti previa adozione, da parte delle stesse Casse, di apposite delibere, pubblicate sui rispettivi siti entro il 16 settembre 2019 e comunicate, entro la stessa data, all’Agente della riscossione mediante PEC.
Delibera che, nella specie, Cassa Forense ha deciso di non adottare.
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