Case e terreni, bivio fiscale per Unico
Pubblicato il 07 giugno 2006
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Unico 2006 rappresenta, per le imprese che posseggono fabbricati strumentali (di proprietà o in locazione finanziaria), un’incognita in relazione alla deducibilità della parte di costo riferita al terreno sottostante. Il comportamento delle imprese, in passato, è stato il seguente: hanno stanziato ammortamenti sul costo complessivo del fabbricato, comprensivo del valore del terreno. Gli interventi dell’agenzia delle Entrate nella complicata materia, successivi alla risoluzione 19/2004, mai sono stati trasfusi in pronuncia ufficiale, per la qual cosa l’attuale posizione del Fisco resta ancorata all’affermazione fatta proprio in quella sede (risoluzione 19) dell’irrilevanza fiscale del costo del terreno oggetto di leasing. Ma allora veniva sottoposto a parere un particolare caso di un’area che, impiegata per installarvi un impianto, non perdeva autonomia funzionale, senza che fosse presa in considerazione l’ipotesi di terreni che, a seguito di intervento edilizio, subiscono la trasformazione in fabbricati strumentali, ossia in beni del tutto diversi. Allo stato, i principi contabili internazionali considerano non ammortizzabile il valore del terreno, imponendo di scorporarlo in bilancio da quello dei fabbricati sovrastanti. Il che si traduce in altra serie di dubbi interpretativi in ordine all’applicazione della rivalutazione dei beni d’impresa, riaperta dai commi da 476 della Finanziaria 2006 (il terreno asservito al fabbricato, una volta distinto, contabilmente, dalla struttura sovrastante, potrebbe perdere la natura di bene ammortizzabile e seguire, sotto il profilo della rivalutazione, un dissimile percorso). In attesa che il difficile equilibrio tra percorsi italiani (prassi imprenditoriale e agenziale) e criteri internazionali si risolva in un intervento ufficiale, mancando difformi indicazioni del Fisco, viene suggerito di fare affidamento sulle precedenti pronunce, che ammettevano l’ammortizzabilità dell’intero costo dell’immobile, anche in considerazione della circostanza che un mutamento di orientamento dovrebbe escludere l’applicazione di sanzioni.
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