Cambia il modello per il finanziamento legato al sisma dell’Emilia, invio online
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 17 maggio 2013
Condividi l'articolo:
Per imprese, professionisti e contribuenti colpiti dal sisma di maggio 2012 (Emilia), cambia il modulo per chiedere i finanziamenti per i pagamenti dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio al 30 settembre 2013 (non più solo fino al 30 giugno 2013). Con un provvedimento dell’agenzia delle Entrate - 59322 del 16 maggio 2013 - è approvato un nuovo modello di comunicazione per l'accesso al finanziamento da inviare entro il 15 giugno 2013 esclusivamente in via telematica.
Sono ammessi all’agevolazione anche i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, gli esercenti attività agricole e i titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno sede operativa o domicilio fiscale nei Comuni danneggiati, se in grado di dimostrare di aver subito un danno economico diretto, anche se dovranno aspettare il decreto del Mef che comunichi l’esito positivo da parte degli Organi comunitari sulla compatibilità delle disposizioni normative che hanno ampliato la platea dei fruitori.
Ai soggetti finanziatori è assicurato il tempestivo recupero del credito: si prevede, infatti, che il credito d’imposta di cui all’articolo 11, comma 10, del Dl 174 del 2012, già utilizzabile in compensazione, possa essere recuperato dal soggetto finanziatore anche mediante cessione del credito ex articolo 1260 del codice civile.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 20 - Sisma, cambia il modulo per chiedere i finanziamenti - Tosoni - www.fiscooggi.it
- fiscooggi.it - Finanziamento sisma maggio 2012. Nuovo “modello di comunicazione” - r.fo.
- ItaliaOggi, p. 27 - Sisma, un nuovo modulo per accedere al finanziamento - Migliorini
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: