Cambia il domicilio, non cambia l'Ufficio
Autore: Cristina Ricciolini
Pubblicato il 14 dicembre 2011
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Se il domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione dell’istanza di rimborso è diverso da quello alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’annualità cui si riferisce il versamento, l’ufficio competente a ricevere la richiesta di restituzione va individuato secondo il domicilio fiscale del richiedente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ai quali genera il rimborso.
Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 123/E del 13 dicembre 2011.
L'Agenzia fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 31 del DPR n. 600 del 1973, che stabilisce che la competenza all'attività di controllo sulle dichiarazioni presentate dei contribuenti e dai sostituti d'imposta spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è “il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”. Qualora il contribuente presenti l'istanza di rimborso ad un ufficio non competente a riceverlo, sarà quest'ultimo ad inoltrare la richiesta alla struttura idonea a trattare la pratica.
APPROFONDIMENTO
- ItaliaOggi, p. 35 - Versamenti non dovuti agli uffici competenti - Ricca
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