Bonus bici. Chiarimenti dal Ministero
Pubblicato il 23 settembre 2020
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Primo appuntamento al 19 ottobre 2020 per gli esercenti che si vogliono accreditare per il bonus mobilità (cd. bonus bici).
I soggetti che erogano servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovetture, le imprese e gli esercizi commerciali che vendono biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (art. 33-bis del decreto-legge n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 8/2020), potranno accreditarsi sull'applicazione web - in via di predisposizione - dal 19 ottobre 2020 (50° giorno dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale).
I soggetti citati si autenticano utilizzando le credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate e indicano la partita Iva, il codice ATECO dell'attività svolta, la denominazione e i luoghi dove viene svolta l'attività, la tipologia di servizi offerti e di beni e qualsiasi altra informazione necessaria a qualificarli come effettivi fornitori dei beni e dei servizi in argomento.
Dovranno anche dichiarare che i buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi della normativa sopra citata.
I soggetti accreditati sono inseriti in un apposito elenco consultabile dai beneficiari attraverso l'applicazione web.
Il Ministero dell'Ambiente ha aggiornato, al 16 settembre 2020, le risposte alle domande frequenti circa il Programma buono mobilità 2020 - bonus bici.
Tra i chiarimenti: possono essere acquistati veicoli usati per la mobilità personale e bici usate, per i quali è comunque necessario ottenere una fattura o altra documentazione commerciale valida ai fini fiscali di cui al D.M. 7 dicembre 2016, pubblicato nella GURI del 29 dicembre 2016, n. 303.
Il rimborso avverrà nei limiti delle risorse disponibili.
Chi avrà acquistato un bene o servizio di mobilità previsto dal decreto fino al giorno prima dall’attivazione dell’applicazione web riceverà il rimborso con un bonifico, chi non l'avrà ancora fatto otterrà un “buono mobilità” che consegnerà al negoziante, il quale sarà poi rimborsato dal Ministero.
Due le possibilità per il rimborso:
- nella prima sarà il cittadino ad essere rimborsato del 60% della spesa (Fase 1);
- nella seconda il cittadino paga al negoziante aderente direttamente il 40% e sarà il negoziante aderente a ricevere il rimborso del 60% (solo nella Fase 2).
Per richiedere il buono mobilità o il rimborso per gli acquisti effettuati, i beneficiari possono registrarsi sull'applicazione web dedicata al “Programma Sperimentale Buono Mobilità 2020” dal 3 novembre 2020 (60° giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 221/2020 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 agosto 2020) e inviare l’istanza.
Bonus bici, le due fasi. Spartiacque l’operatività dell’applicazione web
Fase 1 (dal 4 maggio 2020 fino al giorno antecedente a quello di inizio operatività dell'applicazione web e non oltre il 31 dicembre 2020): è previsto il rimborso al beneficiario.
Per ottenere il contributo è necessario conservare il documento giustificativo di spesa (fattura o altra documentazione commerciale valida ai fini fiscali di cui al D.M. 7 dicembre 2016, pubblicato nella GURI del 29 dicembre 2016, n. 303) e allegarlo all'istanza da presentare mediante l'applicazione web.
Per la fase 1 si può acquistare la bici o il veicolo per la mobilità personale in qualsiasi negozio. Basta che venga rilasciata la fattura o altra documentazione commerciale valida ai fini fiscali di cui al D.M. 7 dicembre 2016, pubblicato nella GURI del 29 dicembre 2016, n. 303.
Fase 2 (dal giorno di inizio operatività dell'applicazione web): è previsto lo sconto diretto da parte del fornitore del bene/servizio richiesto, sulla base di un buono di spesa digitale che i beneficiari potranno generare sull’applicazione web.
In pratica gli interessati dovranno indicare sull'applicazione web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio individuato.
Nella fase 2, sulla piattaforma che sarà rilasciata e comunicata attraverso il sito del Ministero dell’Ambiente, sarà pubblicato l’elenco di tutti i negozianti aderenti all’iniziativa.
Le fasi per la mobilità condivisa
Fase 1 (dal 4 maggio 2020 fino al giorno antecedente a quello di inizio operatività dell'applicazione web): è possibile acquistare i servizi di mobilità condivisa presso qualsiasi rivenditore, con sede localizzata anche in un Comune diverso dal Comune di residenza del beneficiario, non all’estero; in ogni caso, il rivenditore dovrà emettere apposita fattura o altra documentazione commerciale valida ai fini fiscali di cui al D.M. 7 dicembre 2016, pubblicato nella GURI del 29 dicembre 2016, n. 303.
Fase 2 (dal giorno di inizio operatività dell'applicazione web e non oltre il 31 dicembre 2020): è possibile acquistare i servizi di mobilità condivisa presso i soggetti accreditati e inseriti nell’elenco dei fornitori consultabile dai beneficiari attraverso l’applicazione web. In questo caso, i fornitori dovranno accettare i buoni di spesa che saranno utilizzabili esclusivamente per i servizi di mobilità condivisa consentiti.
- edotto.com - Edicola del 3 settembre 2020 - Bonus bici. Rimborsi da novembre - Pichirallo
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