Bollo virtuale, niente sconti per l'anticipo
Pubblicato il 22 novembre 2005
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La circolare dell'agenzia delle Entrate n. 49 di ieri, 21 novembre 2005, stabilisce le regole per gli acconti sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale ex articolo 15-bis del Dpr 642/1972, nonché sull'imposta sulle assicurazioni (comma 1-bis, dell'articolo 9, della legge 1216/61). Gli acconti sono da versare non oltre il 30 novembre d'ogni anno, con le modalità indicate nella risoluzione 146/2004 (del 9 dicembre). Con riferimento all'imposta di bollo, l'acconto da versare va calcolato sull'importo complessivo dell'imposta liquidata in via provvisoria dall'Ufficio, mentre con riguardo all'imposta sulle assicurazioni, l'acconto da corrispondere è pari al 12,5% dell'imposta liquidata per il 2004, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
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