Avvocato sospeso per mancato pagamento della quota annuale
Pubblicato il 27 marzo 2017
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L’avvocato che non versi, nei termini stabiliti, il contributo annuale è sospeso dall’esercizio della professione, a tempo indeterminato, previa contestazione dell’addebito e sua personale convocazione davanti al Consiglio dell’ordine di riferimento, con provvedimento che non ha natura disciplinare.
La sospensione è esecutiva sino alla revoca della stessa per effetto del pagamento dei contributi dovuti.
E’ questa la disciplina contenuta all’articolo 29 della Legge n. 247/2012, della quale – a detta delle Sezioni unite civili di Cassazione - non può essere dubitata la legittimità costituzionale.
Ciò in quanto la precisazione che la sospensione disposta "non ha natura disciplinare", consente di ritenere differente la posizione dell’avvocato sospeso per mancato pagamento dei contributi rispetto a quella del legale sospeso per applicazione di sanzione disciplinare.
La prima, infatti, è finalizzata a garantire l’esecuzione dell’obbligo di contribuzione gravante a carico degli iscritti, mentre la seconda è volta a sanzionare un illecito e, quindi, è attratta nell’ambito di applicazione della esecutività della misura disposta dal COA.
Sospensione non lede il diritto di difesa
In ogni caso, la sospensione per effetto del mancato versamento del contributo non comporta alcuna lesione del diritto di difesa dell’interessato, ben potendo, quest’ultimo, farsi assistere nel ricorso al Consiglio nazionale forense da altro difensore, ed essendo indubbio che l’iscritto sospeso mantiene la possibilità di comparire davanti al Consiglio ed, eventualmente, interloquire personalmente con dichiarazioni spontanee.
E’ quanto precisato nel testo della sentenza n. 7666 depositata il 24 marzo 2017, con la quale le Sezioni unite civili di Cassazione hanno rigettato il ricorso promosso da un legale, sospeso a tempo indeterminato dall'esercizio della professione a seguito del mancato versamento dei contributi annuali riferiti a ben 5 anni.
Nella decisione, è stata, anche, affermata l’illegittimità dell’eventuale reclamo che venga proposto, in proprio, dinanzi al Consiglio nazionale forense, dall’avvocato sospeso.
Il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato all’esercizio della professione – si legge, in proposito, nella sentenza – priva, a partire dall’adozione, il legale che ne venga colpito, “del diritto di esercitare la professione, senza che possa ritenersi realizzabile l’effetto sospensivo - correlato all’impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense - previsto per i provvedimenti applicativi di altre e diverse sanzioni disciplinari”.
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