Avvocato distrattario: al soccombente onorari e spese processuali, non l’Iva

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Avvocato distrattario: al soccombente onorari e spese processuali, non l’Iva

L'avvocato distrattario - ovvero che, ex articolo 93 c.p.c. abbia ottenuto dal giudice, nella stessa sentenza di condanna alle spese, la distrazione, in suo favore, degli onorari non riscossi e delle spese che dichiara di avere anticipato - può richiedere alla parte soccombente solo l'importo dovuto a titolo di onorario e spese legali processuali e non anche l'importo dell'Iva che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla.

Difatti, in materia fiscale, vige il principio informatore secondo cui una spesa può essere addebitata al debitore se sussista un costo corrispondente e non quando quest'ultimo venga normalmente recuperata.

Al soccombente, il distrattario non può chiedere l’IVA

E’ questo il consolidato principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 22279 del 13 settembre 2018, nel testo della quale è stato altresì precisato che “non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro”.

Nel caso sottoposto all’esame degli Ermellini, il difensore distrattario di un altro avvocato, aveva intimato alla parte soccombente, con precetto, il pagamento delle spese processuali liquidate da un'ordinanza emessa in sede di reclamo cautelare.

Tra gli altri motivi per cui l’intimata si era opposta al detto precetto, vi era la deduzione che le era stato ingiunto il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a carico della parte vittoriosa.

Il giudice di pace, in prima istanza, aveva rigettato l'opposizione con pronuncia poi parzialmente riformata dal tribunale; quest’ultimo, tuttavia, aveva continuato a disattendere la pretesa di esclusione dell’Iva.

Contro questa decisione parte precettata aveva avanzato ricorso in sede di legittimità, lamentando che il tribunale aveva errato nell'affermare dovuta l’Iva, posto che, nella specie, essa era recuperabile dal committente quale soggetto d'imposta che poteva detrarla.

Quest’ultimo, infatti, era avvocato egli stesso, senza contare che si trattava di somme dovute a titolo di compensi per attività professionale.

Opposizione a precetto, difensore anticipatario e Iva deducibile da chi ha vinto la causa

Motivo ritenuto fondato dai giudici della Terza sezione civile di Cassazione, i quali hanno sottolineato come, nel caso in esame, si fosse in sede di opposizione a precetto: da un lato, il difensore precettante era pacificamente anticipatario, dall’altro, l'importo a titolo di Iva era da ritenere altrettanto pacificamente deducibile dalla parte vittoriosa, committente rispetto alla prestazione professionale liquidata.

Ne derivava che il destinatario passivo finale del pagamento del tributo, potendo normalmente detrarlo, non avrebbe sopportato alcun costo effettivo, costo che, pertanto, non era suscettibile di pretesa, “altrimenti finendo con l'essere pagata la somma, per il medesimo titolo, due volte (in sede di rivalsa dal committente obbligato e legittimato a detrarla, e in adempimento del precetto dal soccombente)”.

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