Auto aziendali, detrazioni Iva “piene”

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Nelle conclusioni dell’Avvocato generale della Corte Ue (causa C-228/05), depositate ieri, si legge che il protrarsi per 25 anni delle limitazioni alla detrazione dell’Iva sui costi delle autovetture non può definirsi di carattere temporaneo e non può, quindi, essere giustificato ai sensi della sesta direttiva. Di conseguenza, i soggetti passivi hanno diritto di disapplicare tali limitazioni e ricalcare l’ammontare dell’imposta detraibile secondo i principi generali. Un’ipotesi di retroattività che lo Stato italiano ha stimato in 15 miliardi di euro di rischio-esborso. Proprio il pericolo di tale seria difficoltà, da parte italiana, aveva fatto scattare la richiesta di “limitare nel tempo gli effetti della sentenza”.

Sempre secondo l’Avvocato generale (causa C-240/05), salta la detrazione Iva per le cessioni intracomunitarie di beni che sono oggetto di vendita interna e beneficiano dell’esenzione dell’imposta. Pertanto, qualora si riconoscesse alla società cedente il diritto a detrarre l’Iva, la società godrebbe di una posizione privilegiata rispetto alle concorrenti che operano sul mercato nazionale e non hanno questa facoltà. Inoltre, questa situazione potrebbe favorire la frode e incoraggiare le società a spostarsi in altri Stati Ue. Se tale tesi venisse confermata in sede di giudizio, introdurrebbe un principio generale a cui anche lo Stato italiano dovrà uniformarsi. In tal caso, si potrebbe determinare il recupero dell’imposta detratta, per esempio, dalle società italiane che operano nel settore medicale ed effettuano cessioni di protesi o altro materiale verso Paesi comunitari ed extracomunitari. 

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 34 – Detrazioni Iva, i limiti a tempo – Ricca

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