Atto costitutivo/statuto standard di start-up innovative in forma di SRL, niente modello per le modifiche
Pubblicato il 09 gennaio 2018
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Nella circolare n. 560010 del 27 dicembre 2017, il MiSE interviene con chiarimenti nell'ambito di applicazione della nuova e innovativa disciplina in tema di atto costitutivo/statuto standard di start-up innovative in forma di SRL - art. 4, comma 10-bis, del DL 3/2015 - implementata attraverso numerosi provvedimenti attuativi, come il DM 17/02/2016 (modello di atto costitutivo/statuto standard) ed il DM 28/10/2016 (modello per le modifiche del predetto atto costitutivo/statuto).
Tra i chiarimenti, relativamente all’impossibilità di utilizzare il “modello per le modifiche” di cui al citato DM 28/10/2016 nel caso in cui la decisione di aumento del capitale sociale ex art. 2481-bis cod. civ. e la sottoscrizione del capitale e il versamento dei decimi di legge non siano contestuali, il MiSE spiega che, in tale caso, la decisione di aumento dovrà essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua adozione. Tuttavia, essendo il “successo” del deliberato aumento valutabile solo allo scadere del termine per la sottoscrizione dell’aumento medesimo, lo statuto modificato con il nuovo importo del capitale sociale potrà essere depositato presso il registro delle imprese solo dopo il termine in ultimo citato.
L’adempimento pubblicitario consiste, in tal caso, nel deposito per l’iscrizione di una decisione assembleare - decisione di aumento del capitale sociale - in cui non si modifica, per il momento, lo statuto della società, ma si prevedono solo le modalità e il termini dell’aumento medesimo, e non essendo previsto alcun “modello standard” (non avendo il legislatore previsto alcuna delega in tal senso), la decisione in parola dovrà necessariamente essere adottata con le forme previste dal codice civile, ovverosia con intervento del notaio.
Si ritiene nella circolare, nel contempo, che a sottoscrizione avvenuta, ed in sede di deposito, da parte degli amministratori della società, dell'attestazione prevista dall’art. 2481-bis, ultimo comma, cod. civ., gli stessi ben potranno procedere al deposito presso il registro delle imprese dello statuto standard nella sua redazione aggiornata (ben inteso, ove la decisione di modifica sia coerente con la struttura del modello standard medesimo).
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