Assunzioni senza bonus se c’è il trasferimento

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L’agevolazione contributiva per le assunzioni dei lavoratori posti in mobilità – articolo 8, comma 4, legge 223/1991 (contributo mensile del 50% dell’assegno di mobilità) - non spetta se c’è trasferimento d’azienda, realizzato attraverso un contratto di affitto d’azienda, il quale impone che anche i rapporti di lavoro debbano continuare o essere ripresi in capo alla nuova impresa. La riassunzione dei lavoratori espulsi rappresenta, cioè, "non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l’effetto di un preciso obbligo di legge il cui adempimento non giustifica l’attribuzione dei benefici contributivi in oggetto”. Così la Cassazione in pronuncia 26391 del 3 novembre 2008.
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