Assunzioni se compatibili

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La Corte di Cassazione - sentenza 28724/08 – riprende il discorso relativo alle categorie protette e afferma che il principio applicato dalla giurisprudenza per le persone invalide si deve estendere anche agli orfani, che rappresentano appunto un'altra categoria protetta dalla “Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso pubbliche amministrazioni e le aziende private”. In materia di “collocamento obbligatorio”, i giudici di legittimità riconoscono che il datore di lavoro non è tenuto a modificare l’organizzazione aziendale dell’impresa né può essere costretto a “creare” un posto fittizio. Pertanto, se l’imprenditore dimostra che il lavoratore con handicap per ragioni di sicurezza, personali e degli altri compagni di lavoro, non può essere collocato in nessun settore dell’azienda, anche accessorio o collaterale, può ritenersi svincolato dall’obbligo di assunzione previsto dalla legge n. 482/68.
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