Assolvimento dell'obbligazione contributiva sulle indennità sostitutive per Rol o ex festività. Termini

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Ha ad oggetto i “Permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e per ex festività. Mancato godimento, ovvero mancato pagamento delle indennità sostitutive. Termini e modalità di assolvimento dell’obbligazione contributiva. Circolare n. 92/2011. Integrazione alle istruzioni.”, il messaggio Inps numero 14605, del 13 luglio 2011.

Integrando, per l’appunto, la circolare 92/2011, esso pone in capo ai datori tenuti a regolarizzare la mancata contribuzione sulle indennità sostitutive per Rol o ex festività l’obbligo di provvedervi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione di questo messaggio. Entro, cioè, il 17 ottobre 2011 (il 16 cade di domenica).

Ove, però, la contrattazione collettiva di ogni livello o le parti non abbiano previsto termini per la fruizione dei permessi, l’adempimento contributivo non è soggetto ad obbligo temporale.
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