Associati in partecipazione, le istruzioni Inps per la sanatoria
Autore: Cristina Ricciolini
Pubblicato il 06 dicembre 2013
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Istruzioni operative in merito alla stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro, secondo quanto previsto dalla legge n. 99/2013, sono fornite dall'Inps con la circolare n. 167, del 5 dicembre 2013.
Per essere ammessi alla trasformazione del rapporto di lavoro degli associati in partecipazione in rapporto subordinato a tempo indeterminato, è necessario che le aziende abbiano stipulato specifici contratti collettivi con le associazioni dei lavoratori più rappresentative nel periodo tra il 1° giugno e il 30 settembre 2013.
A carico del datore di lavoro, poi, il versamento alla Gestione separata di un contributo straordinario integrativo, pari al 5% della quota di contribuzione a carico di ciascun associato, grazie al quale gli atti di conciliazione sottoscritti dai lavoratori acquisiscono efficacia.
L'importo da versare è dato dalla somma delle quote dovute per ciascun lavoratore e deve essere effettuato con l'indicazione della causale C10 e nel campo “matricola INPS/filiale/azienda”, il codice 88888 seguito dal nome del Comune ove risiede la sede legale dell’associante fino ad un massimo di 12 caratteri complessivi. Il periodo da indicare nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa” deve essere 12|2013.
Termine ultimo per la presentazione della documentazione, comprensiva anche dell'attestazione di avvenuto versamento del contributo straordinario, è il 31 gennaio 2014. La modalità di trasmissione della domanda è esclusivamente quella telematica, tramite il programma “Stabilizzazione per associati” disponibile nel Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata, accessibile dal sito istituzionale nel percorso Servizi On Line / Per tipologia di utente / Aziende, consulenti e professionisti.
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegate le copie scannerizzate dei contratti collettivi e l'attestazione di avvenuto versamento del contributo straordinario. Consentito l'invio anche con raccomandata AR, o la consegna diretta in sede, dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore, nonché degli atti di conciliazione.
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