Aree parcheggio, si paga la Tarsu

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La Corte di cassazione - sentenza 13242 del 20 giugno 2005 - sostiene che le aree e gli edifici adibiti a parcheggio sono soggetti alla tassa rifiuti solidi urbani, anche se qualificati come beni demaniali, chiarendo che rileva il "solo fatto oggettivo della occupazione o detenzione di siffatti beni, rimanendo indifferente il titolo in base al quale i beni stessi sono posseduti o detenuti: con la conseguenza che anche i beni demaniali devono ritenersi assoggettati alla Tarsu".

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