Archivi digitali, primi chiarimenti
Pubblicato il 20 marzo 2006
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L’agenzia delle Entrate sta lavorando per predisporre la circolare contenente i chiarimenti da offrire agli operatori circa le norme relative alla conservazione elettronica dei documenti fiscali e contabili. Già, ora, alcune importanti indicazioni sono state fornite attraverso la risposta ai numerosi interpelli presentati dai contribuenti. Tali risposte non sono ancora state trasformate in risoluzioni, anche se ripercorrendo quasi tutti i temi più importanti della materia hanno fornito spunti operativi, che potrebbero influenzare non poco le scelte delle imprese che da un po’ di tempo a questa parte stanno affrontando il tema della conservazione sostitutiva dei documenti. L’Amministrazione finanziaria ha già risposto in modo chiaro ad alcuni dubbi: fin quando non verrà emanato il provvedimento di cui all’articolo 5 del Dm 23 gennaio 2004, il contribuente non deve porre in essere l’adempimento previsto dalla specifica disposizione; non è possibile presentare la comunicazione per posta, in quanto la stessa verrà, con modalità che saranno fissate, sempre prodotta telematicamente; la mancanza del provvedimento non è di ostacolo alla realizzazione del processo di conservazione elettronica dell’archivio fiscale che può essere “smaterializzato” già dal merito agli obblighi del contribuente, si segnala che: il soggetto interessato, ai fini di estendere la validità dei documenti informatici, deve trasmettere alle competenti agenzie fiscali l’impronta dell’archivio informatico, oggetto di conservazione, la sottoscrizione elettronica, la marca temporale e altri dati e elementi identificativi. La trasmissione deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni (imposte dirette, Irap, Iva). Il contenuto e le modalità di trasmissione devono essere fissate con provvedimento dalle agenzie fiscali, che, infine, comunicano per via telematica la ricevuta della comunicazione e il relativo protocollo.
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