Apprendistato più flessibile

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Con la circolare n. 27/2008, il ministero del Lavoro traccia un identikit più duttile del nuovo apprendista. I punti trattati dal documento sono quelli che riguardano la stagionalità del contratto, la possibilità di cumulare i periodi presso più aziende, la trasformabilità del rapporto in qualunque tempo e la responsabilità datoriale per mancata formazione solo in casi gravi. Ma, è appunto il discorso della formazione – cioè la scelta più idonea per il datore di ricorrere ad una formazione interna o esterna – che rappresenta il vero elemento innovatore della materia. Finora, il contratto di apprendistato era stato poco utilizzato proprio a causa di alcune limitazioni oggettive legate proprio alla scarsità delle proposte formative e di fondi regionali, senza considerare la disciplina poco duttile rispetto alle mutevoli esigenze produttive. Dunque, fondamentale è il rilancio della tipologia contrattuale proprio alla luce delle nuove modalità di formazione del lavoratore: quella erogata e gestita direttamente dal datore del lavoro e quella erogata dalla Regione, attraverso gli enti accreditati e autoregolata dalla contrattazione collettiva. A tal proposito, è stata introdotta una importante novità dal ministero del Lavoro: nel caso in cui la formazione esterna non venga erogata dalla Regione e l’azienda non prevede quella interna, trova applicazione una scusante per il datore di lavoro, che non è da ritenersi responsabile della mancata formazione con conseguente penalità rappresentata dal disconoscimento dei contratti.
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