Apprendistato, le Regioni accelerano
Pubblicato il 14 febbraio 2005
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In materia di apprendistato la legge Biagi ha affidato alle Regioni la regolamentazione dei profili formativi e ai contratti collettivi la disciplina della durata e di altri elementi relativi alla formazione. Secondo quanto disposto dal Dlgs 276/2003, alcune Regioni hanno provveduto a stipulare accordi o protocolli d'intesa con il Ministero del Lavoro, al fine di regolare le nuove tipologie di apprendistato. Il ruolo della disciplina regionale è, tuttavia, stato inteso in maniera difforme dalla contrattazione collettiva: alcuni contratti, infatti, subordinano la propria applicazione all'entrata in vigore delle disposizioni regionali, altri si concentrano sulla previgente normativa, altri ancora prevedono una disciplina sperimentale. Sul piano pratico, i principali problemi interpretativi legati alla nuova regolamentazione dipendono dalla necessità di stabilire in tempi brevi, a seguito della scomparsa dei contratti di formazione e lavoro, la disciplina operativa di un istituto a cui si dovrà fare ricorso frequentemente. In quest’ottica si inserisce la circolare del Ministero del Lavoro n. 40, del 14 ottobre 2004, che ha precisato le differenze fra le forme di apprendistato previste dalla nuova disciplina. In particolare, si deve distinguere il diritto-dovere di istruzione e formazione, che ha come finalità l'acquisizione di un titolo di studio, e si rivolge ai giovani di età compresa fra i 15 e i 18 anni e ha una durata massima di 3 anni; l’acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione, che ha come finalità il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario universitario e di alta formazione e si riferisce a persone di età compresa fra i 18 e i 29 anni; l’apprendistato professionalizzante, che ha come finalità la qualificazione dell'apprendista.
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