È applicabile la maxisanzione per il lavoro occasionale accessorio non preventivamente comunicato all’INPS?
Pubblicato il 28 marzo 2014
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Tizio, proprietario dello stabile in cui si stanno facendo opere di ristrutturazione, intende affidare lavori di completamento e di finitura a Caio perché notoriamente considerato un bravo muratore, suo malgrado disoccupato. Tizio prima di accordarsi con Caio si rivolge alla DTL competente chiedendo informazioni sulla possibilità di fare entrare in cantiere Caio avvalendosi dei buoni lavoro. Che risposta può attendersi Tizio dal personale ispettivo?
Premessa
La disamina della questione sulla possibilità per i lavoratori autonomi occasionali di partecipare alle lavorazioni nell’ambito dei cantieri edili fornisce lo spunto e la premessa per affrontare un’altra tematica strettamente affine, che riguarda l’eventuale ingresso in cantiere dei lavoratori occasionali accessori. Occorre in particolare verificare se tali lavoratori possano ricevere in appalto le lavorazioni ed eventualmente quali siano le disposizioni sulla sicurezza applicabili alla fattispecie.
Le prestazioni di lavoro accessorio: cenni
Le modifiche apportate all’art. 70 del D.lgs. n. 276/03 inerente alle prestazioni occasionali accessorie sono intervenute per superare i contrasti interpretativi che erano sorti in merito al portato applicativo della disposizione, prevedendo con maggior rigore e precisione gli ambiti definitori e i limiti quantitativi e temporali all’impiego dei lavoratori accessori.
Attualmente l’art. 70, comma 1, del D.lgs. n. 276/03 prevede che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente”.
Indipendentemente dal numero dei committenti in favore dei quali l’attività viene resa, il lavoratore accessorio nel corso dell’anno solare non può percepire più di € 5.000, somma che pertanto funge da tetto massimo.
All’interno di tale limite, l’art. 70 comma 1 D.lgs. n. 276 cit. circoscrive ulteriormente l’ambito di applicazione delle prestazioni accessorie, giacché tali attività possono essere svolte nell’anno solare:
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per ciascun committente imprenditore commerciale o professionista, per compensi non superiori a € 2.000, rivalutati annualmente;
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per gli anni 2013 e 2014 da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando il patto di stabilità interno, nel limite massimo di € 3.000.
Recentemente il Ministero del lavoro con circolare n. 4 del 2013 ha chiarito che i limiti economici e temporali sopra detti conformano l’occasionalità e l’accessorietà della prestazioni, le quali possono essere svolte in ogni settore produttivo compreso conseguentemente anche quello edile. In tal caso l’osservanza degli obblighi cui è tenuto il committente è strettamente correlata alla tipologia di lavori e alla natura del rapporto del lavoratore accessorio.
Il divieto all’utilizzo dei voucher negli appalti
Con riferimento al primo aspetto il Ministero ha ribadito quanto già affermato con circolari dell’INPS n. 88/2009 e n. 17/2010 e, cioè, al fine di evitare “destrutturazione” di altre tipologie contrattuali e possibili fenomeni di “dumping” sociale “il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto e della somministrazione”.
Ciò comporta che nel settore edile l’utilizzo dei buoni sarà possibile solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui il lavoratore riceva l’incarico direttamente dal committente in qualità di titolare dei lavori oggetto di cantiere.
Le prestazioni accessorie per piccoli lavori
In ordine al secondo aspetto relativo agli obblighi di sicurezza va premesso che l’art. 3 comma 8 del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. prevede che “nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio […], il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili”.
Le attività escluse dal campo di applicazione del D.lgs. n. 81 cit. si connotano per un range di rischio marginale, tant’è che nei piccoli lavori domestici a carattere straordinario è spesso difficile configurare la giuridicità del vincolo posto alla base della prestazione. Non di rado infatti quest’ultima viene svolta sulla base di un gentleman's agreement o comunque in circostanze ambientali in cui il livello di rischio è minimo e ampiamente tollerato.
Gli obblighi di sicurezza applicabili ai prestatori accessori
Al di fuori di tali circostanze invece anche i prestatori occasionali accessori risultano soggetti alle disposizioni del D.lgs. n. 81 cit.. Resta semmai da verificare i termini soggettivi di applicazione delle norme e ciò dipende dalla qualifica autonoma o subordinata che viene riconosciuta al rapporto occasionale accessorio.
Valga osservare che secondo gli scriventi le prestazioni accessorie non costituiscono un tertium genus che si affianca alle attività subordinate o autonome, le quali invero costituiscono convenzionalmente le due classificazioni entro cui pare possibile ricondurre ogni attività umana economicamente rilevante. Tale qualificazione è il risultato di un procedimento sillogistico, basato sull’effettivo riscontro delle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro.
Senza ripetere quelli che sono i criteri che fondano la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, ove tali parametri fondino un rapporto autonomo non pare che possa dubitarsi che la posizione del prestatore occasionale accessorio risulti in sostanza assimilabile a quella del lavoratore autonomo occasionale ex art. 2222 c.c., con la conseguenza che nei confronti di costui saranno applicabili la disposizioni nei termini esposti nel caso pratico de “L'Ispezione del Lavoro”, del 21 marzo 2014, “E' possibile impiegare lavoratori autonomi occasionali per lavori edili?”, cui sia consentito rinviare.
Diversamente ove la prestazione del lavoratore accessorio venga svolta secondo i canoni della subordinazione troveranno applicazione le regole protettive previste per i lavoratori dipendenti. In tal caso il committente dovrà:
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sottoporre il prestatore a giudizio di idoneità medica;
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consegnare a costui i DPI;
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svolgere attività di formazione e informazione sui rischi di cantiere.
Il Ministero del lavoro interviene sul tema
Con risposta a quesito del 14/09/2012 il Ministero del Lavoro ha fornito altra interpretazione ritenendo comunque che il prestatore occasionale accessorio rappresenti una nuova e atipica figura di lavoratore più vulnerabile rispetto agli altri lavoratori e pertanto meritevole di idonee forme di tutela dai rischi sui luoghi di lavoro. Tale premessa corrisponde sostanzialmente all’idea che il lavoratore occasionale accessorio debba fruire almeno di una tutela pari a quella del lavoratore subordinato, tant’è che secondo il Ministero “[…] nei confronti dei lavoratore accessorio andranno ottemperati tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81 cit. compreso quello di informare e formare il lavoratore, di dotarlo di dispositivi di protezione individuale (sulla base della valutazione dei rischi), sottoporlo a sorveglianza sanitaria nei casi previsti, e così via”. L’orientamento è plausibile e ragionevole, ma a stretto rigore non convince appieno perché come testé descritto non valorizza appieno l’effettiva natura del rapporto di lavoro, al quale sono collegati gli obblighi di protezione. In ogni caso alla luce di quanto esposto si può scendere all’esame del caso concreto.
Il caso concreto
Tizio, proprietario dello stabile in cui si stanno facendo opere di ristrutturazione, intende affidare lavori di completamento e di finitura a Caio, perché notoriamente considerato un bravo muratore, suo malgrado disoccupato. Tizio prima di accordarsi con Caio si è rivolto alla DTL competente chiedendo informazioni sulla possibilità di fare entrare in cantiere Caio avvalendosi dei buoni lavoro. Si tratta di una evenienza fattibile con la condizione che Caio riceva l’incarico direttamente da Tizio e non da un’eventuale impresa appaltatrice dei lavori. Quanto agli obblighi di sicurezza questi ultimi dovrebbero tecnicamente plasmarsi sulla base delle effettive modalità della prestazione richiesta a Caio. Pur tuttavia l’orientamento ministeriale pare non sembra propendere per una soluzione imperniata sul principio di effettività preferendo invece accordare al lavoratore accessorio una tutela modellata per i lavoratori subordinati. Con la conseguenza che Tizio antecedentemente all’ingresso in cantiere dovrà informare e formare Caio e dotarlo di dispositivi di protezione individuale (sulla base della valutazione dei rischi) e sottoporre costui a sorveglianza sanitaria.
Note
i L’ art. 1, comma 32, lett. a), della L. 28 giugno 2012, n. 92/12, poi modificato dall’ art. 46-bis, comma 1, lett. d) del D.L. 22 giugno 2012, n. 83/12 conv. con mod. in L. n. 134/12 ha riscritto l’art. 70 del D.lgs. 276/03.
ii Per la definizione di anno solare si rinvia al caso pratico de "L'Ispezione del Lavoro", del 28 ottobre 2011, "Part time a tempo determinato in edilizia: cumulo di contratti e superamento delle 912 ore annue".
iii Trattasi di interpretazione che in tempi non sospetti era stata illustrata nel caso pratico de "L'Ispezione del Lavoro", del 2 settembre 2011, "Il lavoro accessorio tra occasionalità e riqualificazione in senso subordinato".
iv Cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 11/02/2004, n. 2622.
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