Appalto distinto dalla cessione

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di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da alcuni lavoratori del settore petrolchimico, che invocavano l’applicazione della disciplina sulla cessione d’azienda in una fattispecie connotata dalla successione di più imprenditori nella titolarità dei rapporti di lavoro, ha affermato che l’appalto di opere o servizi non rappresenta una cessione di ramo d’azienda. Nella sentenza n. 21287 del 2 ottobre 2006, ha poi fornito una accurata definizione di ciò che si intende con il termine “outsourcing”. Secondo la ricostruzione dei giudici di legittimità, l’outsourcing individua e ricomprende  l’insieme di situazioni in cui un imprenditore si priva di un segmento accessorio della propria organizzazione aziendale, che può consistere sia in un servizio che in una fase della produzione, per continuare a usufruirne attraverso l’attività di un operatore esterno. A questo punto, si legge nella sentenza, sono irrilevanti i mezzi tecnici utilizzati per pervenire alla dismissione, in quanto il fenomeno può essere realizzato sulla scorta di un ampio spettro di differenti soluzioni imprenditoriali. E’ cioè competenza dell’imprenditore, nell’esercizio della propria libertà di iniziativa economica, la scelta sulle modalità attuative attraverso cui realizzare il processo di outsourcing.

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