Appalti e Iva, doppio controllo
Pubblicato il 10 luglio 2006
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Stretta antievasione per gli appalti secondo il nuovo Dl 223/06 sulle liberalizzazioni, che punta ad aumentare la trasparenza e a ridurre il lavoro nero nel settore delle costruzioni facendo leva sul ruolo dell’appaltatore. Il Dl citato, infatti, estende il meccanismo della responsabilità in solido dell’appaltatore e pone sul suo capo anche il versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore. Pertanto, il versamento dell’Iva verrà effettuato dall’appaltatore, estendendo cioè anche all’edilizia il meccanismo del “reverse charge”. Questa norma, comunque, non è già operativa, ma entrerà in vigore solo se otterrà il via libera della Commissione Ue (articolo 35, commi 4, 5, 6). L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore relativamente al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori dovuti dal subappaltatore ai suoi dipendenti. Questa responsabilità viene meno solo se l’appaltatore, prima di pagare, acquisisce la documentazione che dimostra che il subappaltatore ha rispettato tutti gli adempimenti. Anche il committente prima di versare quanto pattuito all’appaltatore deve ottenere da quest’ultimo la documentazione che attesti l’effettuazione di tutti gli adempimenti relativi alla manodopera impiegata (articoli 28 – 34).
In merito alla nuova definizione di aree fabbricabili, secondo il testo del nuovo decreto, per considerare un’area fabbricabile è sufficiente l’adozione dello strumento urbanistico generale. Non serve quindi né l’approvazione della Regione, né l’adozione di strumenti attuativi (articolo 36, comma 2).
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