Antiriciclaggio Sanzione amministrativa a carico degli organismi di autoregolamentazione

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Antiriciclaggio Sanzione amministrativa a carico degli organismi di autoregolamentazione

Il Cndcec ha pubblicato l'informativa n. 39 dell'8 settembre 2017, con la quale il presidente della Categoria, Massimo Miani, interviene a chiarire alcuni aspetti controversi della nuova normativa antiriciclaggio, a seguito dell'entrata in vigore anche nel nostro Paese della quarta direttiva europea, a mezzo del Dlgs n. 90/2017 in vigore dallo scorso 4 luglio.

L'intervento del Consiglio si è reso necessario per commentare i nuovi adempimenti a carico degli Ordini territoriali, che sono stati direttamente coinvolti dalla normativa citata nei nuovi obblighi antiriciclaggio. Anzi, molti Ordini territoriali si sono proprio rivolti al Cndcec per avere delucidazioni sulle nuove regole in materia, allarmati dalle possibili ripercussioni a cui i singoli consiglieri potrebbero andare incontro in caso di sottrazione agli obblighi imposti dalla nuova normativa.

Gli organismi di autoregolamentazione

L'Informativa n. 39/2017 ricorda che con riferimento agli Ordini professionali, il Dlgs n. 90/2017 ha introdotto la nozione di “organismo di autoregolamentazione”, intendendo con tale espressione l'ente rappresentativo di una categoria professionale (comprese le sue articolazioni territoriali e i Consigli di disciplina) a cui la nuova normativa attribuisce poteri di regolamentazione, di verifica e rispetto delle norme.

Nello specifico, la platea di soggetti interessati (persone fisiche e giuridiche) dalla nuova regolamentazione è molto vasta, ricomprendendo per esempio: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari e professionisti (tra cui anche i dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro).

La nota informativa riporta in dettaglio un elenco riepilogativo degli adempimenti previsti dal Dlgs n. 90/2017 a carico di tali organismi di autoregolamentazione e una precisazione riguardante il profilo sanzionatorio.

Sanzioni amministrativa in caso di mancato invio di dati e informazioni

All'allarme lanciato negli ultimi giorni sulle possibili ricadute delle sanzioni antiriciclaggio sui singoli consiglieri degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti, nel caso in cui gli stessi si fossero sottratti ai nuovi obblighi di informativa, il Presidente Miani risponde chiarendo che: a carico degli organismi di autoregolamentazione è prevista una sanzione amministrativa da 5 mila a 50 mila euro per la violazione dell'obbligo di fornire i dati richiesti all’Unità di informazione finanziaria. Nessuna altra sanzione è prevista per gli Ordini professionali né per i singoli consiglieri degli Ordini, non potendosi desumere (in assenza di una norma specifica) un'applicazione di sanzioni solo in via interpretativa.

Al più presto, quindi, lo stesso Consiglio nazionale pubblicherà le Linee Guida per indirizzare i singoli Ordini territoriali nel rispetto della normativa antiriciclaggio.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola 15 luglio 2017 - Antiriciclaggio Il Mef chiarisce il criterio per la fattispecie qualificata – G. Lupoi
  • eDotto.com – Edicola 27 maggio 2017 - Antiriciclaggio Critiche da Cndcec e Notariato – G. Lupoi

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