Antiriciclaggio, più operazioni considerate unitariamente
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 22 marzo 2014
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Vale il collegamento funzionale ed economico ad un'unica operazione.
Il divieto di trasferimento senza intermediari
Il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori a lire 20milioni, ora 12.500 euro, senza il tramite di intermediari abilitati, fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento stesso è funzionale.
Detto divieto si applica anche quando il trasferimento si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito.
Limite di valore
Ed infatti, sia il tenore letterale dell'articolo 1, primo comma del Decreto legge n. 143/1991, sia la dichiarata finalità del legislatore “di prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”, lasciano chiaramente intendere che l'indicato limite di valore non deve essere riferito ai singoli atti posti in essere, ma deve essere valutato con riguardo all'insieme di tutti gli atti che risultano tra loro funzionalmente ed economicamente collegati al fine di realizzare un'unica operazione di movimentazione di valuta o titoli.
E' quanto ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 6792 del 21 marzo 2014.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 20 – Tetto antiriciclaggio superabile anche con più operazioni – G. Ne.
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