Antiriciclaggio: nuovi indicatori di anomalia
Pubblicato il 15 maggio 2023
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Nell’ambito del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, relativo alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (antiriciclaggio), sono stati enucleati dall'Unità di Informazione Finanziaria (Uif) della Banca d’Italia 34 nuovi indicatori di anomalia.
Tali indicatori sono elaborati al fine di agevolare i soggetti obbligati – tra cui vi sono i professionisti – a valutare le operazioni sospette di rappresentare azioni di riciclaggio.
Con provvedimento del 12 maggio 2023 l'Unità di Informazione Finanziaria di Bankitalia ha pubblicato 34 nuovi indicatori di anomalia per individuare le operazioni sospette che entreranno in vigore decorrere dal 1° gennaio 2024.
Antiriciclaggio: indicatori di anomalia
Come detto, per rilevare le operazioni sospette vengono dati degli indicatori di anomalia che, dunque, costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal D.lgs. 231/2007.
Gli indicatori di anomalia interessano gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari, i professionisti, gli operatori non finanziari, i prestatori di servizi di gioco e i soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari nonché gli operatori del decreto compro oro.
NOTA BENE: Gli indicatori in parola non hanno la pretesa di essere esaustivi e tassativi; infatti, è impossibile rappresentare tutti i casi reali di operazioni che potrebbero nascondere situazioni di riciclaggio di beni e denaro.
Pertanto, gli indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza legati a valutazioni soggettive da parte dei soggetti obbligati.
Indicatori di anomalia: come si presentano
Ciascun indicatore è articolato in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento.
I destinatari degli indici:
- devono selezionare quelli rilevanti in base alla concreta attività svolta;
- per ciascun indicatore individuato, devono selezionare i relativi sub-indici rilevanti nell’ambito della medesima attività.
Successivamente, occorre valutare compiutamente le informazioni e la documentazione raccolte sul profilo di rischio del cliente e nel corso dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione; dovranno essere considerate anche eventuali ulteriori informazioni disponibili in virtù dell’attività svolta.
ATTENZIONE: Al fine di individuare operazioni sospette i destinatari utilizzano anche i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati sempre dall’Uif.
I nuovi 34 indicatori di anomalia sono collocati nell’allegato al provvedimento Uif del 12 maggio 2023 e sono così strutturati:
- gli indicatori da 1 a 8 (sezione A) riguardano profili relativi al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto cui è riferita l’operatività;
- gli indicatori da 9 a 32 (sezione B) attengono alle caratteristiche e alla configurazione dell’operatività, anche in relazione a specifici settori di attività;
- gli indicatori 33 e 34 (sezione C) attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.
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