Anticipo CIGD. Le regole dei ministeri
Pubblicato il 02 luglio 2020
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Il Ministero del Lavoro detta le regole per l’accesso al finanziamento dei trattamenti di Cig in deroga in favore dei datori di lavoro privati.
Sul sito del ministero del Lavoro, è pubblicato il Decreto del 19 giugno 2020 (repertorio Decreti n. 9 del 20 giugno 2020) del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con le modalità di presentazione delle istanze CigD per le settimane successive alle prime 9.
L’articolo 2 stabilisce le tempistiche di concessione ed erogazione dei trattamenti da parte dell’amministrazione cui è stata presentata l’istanza, prevedendo, nei casi di istanze presentate all’INPS per settimane successive alle prime nove, un'anticipazione di pagamento del trattamento pari al 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.
All’articolo 1, comma 3, i termini per la presentazione delle istanze.
A decorrere dal 18 giugno 2020 ai fini della richiesta dell’anticipazione di pagamento del trattamento l’istanza è presentata entro il 15° giorno successivo a quello di inizio del periodo di sospensione o riduzione, ossia entro il entro il 3 luglio 2020.
Se l’istanza non sia trasmessa entro tale scadenza:
- deve essere comunque presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di sospensione o riduzione.
- in sede di prima applicazione i termini sono spostati al 30° giorno successivo all’entrata in vigore del Dl 52/2020, dunque entro il 17 luglio, se tale ultima data è posteriore a quella del mese successivo a quello di inizio del periodo di sospensione o riduzione.
- edotto.com - Edicola del 29 giugno 2020 - Istruzioni per l'anticipazione dei trattamenti CIGD, CIGO e assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali - Siliato
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