Anpit Cisal. Errata corrige
Pubblicato il 23 febbraio 2024
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Le Parti hanno aggiornato la previsione relativa al welfare contrattuale destinato ai lavoratori in somministrazione che prestano attività presso aziende utilizzatrici che applicano i Ccnl "Metalmeccanici", "Turismo, pubblici esercizi e agenzie di viaggio", "Terziario avanzato", "Studi professionali", "Terzo settore", "Commercio" (Vai al testo dell'accordo).
Welfare - Errata corrige
Causa refuso di stampa nei suddetti contratti risulta che il welfare contrattuale "sarà dovuto solo per i contratti che prevedono attività presso l'utilizzatore, senza soluzione di continuità, con durata superiore a 12 mesi", escludendo erroneamente i lavoratori somministrati fino a 12 mesi dal diritto del welfare contrattuale.
Poichè la normativa legale e contrattuale vigente conferma il diritto alla parità dei trattamenti complessivi da riconoscere ai lavoratori somministrati, rispetto a quelli assunti direttamente all'azienda, con il verbale in parola viene precisato che l'indicazione "welfare contrattuale" prevista negli articoli 122 "Turismo", 121 "Terziario avanzato", 120 "Studi professionali", 111 "Terzo settore", 121 "Metalmeccanici", 111 "Commercio", è dovuto ad un refuso di stampa.
Risultano di conseguenza destinatari del welfare contrattuale "tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro categoria, dal tipo di contratto di lavoro subordinato che sia stato sottoscritto ... Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita".
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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