Ancora sulle Norme di comportamento Cndcec
Autore: Alessia Lupoi
Pubblicato il 21 dicembre 2010
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Torniamo sulle definitive e vincolanti (in quanto deontologiche) Norme di comportamento del collegio sindacale per le società non quotate (15 dicembre), approvate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Sono state elaborate con la collaborazione della Commissione di studio per le norme di comportamento degli organi di controllo legale. Dal lavoro è emerso un documento che affronta le tematiche più rilevanti della disciplina del sistema di controllo interno, tenendo conto sia delle modifiche apportate dalla riforma del diritto societario, con il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, sia delle novità introdotte dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che recepisce la direttiva 2006/43/CE in tema di revisione legale dei conti annuali e consolidati.
Le principali novità – che opereranno dal 1° gennaio 2011- si sostanziano in:
- il cumulo della funzione di sindaco con quella di revisore impone principi di indipendenza ed obiettività più rigidi;
- il mancato pagamento del sindaco per un periodo continuativo minaccia la sua indipendenza;
- il sindaco deve valutare la propria indipendenza in misura sostanziale, non valendo la sua qualità di socio della società;
- è richiesta ai sindaci uscenti un’attività collaborativa, attraverso informazioni, verso i sindaci entranti, i quali sono tenuti a reperire quelle informazioni.
Quanto all’ultimo punto, dal momento che il sindaco deve dedicare allo svolgimento dell’incarico impegno e tempo adeguati, nell’accettare (e periodicamente, nel corso dello stesso) egli è invitato a valutare attentamente l’impegno e il tempo richiesti per il diligente svolgimento del suo ruolo, in relazione, ad esempio, alla dimensione ed organizzazione del proprio studio, all’ampiezza di ciascun incarico di controllo, alla dimensione della società controllata e agli ulteriori incarichi di controllo svolti.
Egli dovrà dunque autoregolamentarsi nell’assumere incarichi.
Circa il primo punto, invece, le norme di comportamento individuano una soglia del cumulo degli incarichi secondo il principio del “comply or explain”: superato il limite, il sindaco è tenuto a predisporre una idonea documentazione che dia evidenza degli elementi considerati e delle valutazioni effettuate al fine dell’espressione del giudizio sull’adeguatezza delle sua capacità in ordine al diligente svolgimento dell’incarico.
- ItaliaOggi p. 25 - Sindaci e revisori, cumulo difficile – De Angelis
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 33 – Tra sindaci e revisori informazioni a tutto campo - Roscini Vitali
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