Anche la società mista può gareggiare “in casa”

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Secondo la IV sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 3499/08), una società mista partecipata da un'amministrazione pubblica, potendo agire come un'impresa privata, può partecipare ad una gara indetta dalla stessa amministrazione in quanto le garanzie offerte dalla procedura dell'evidenza pubblica valgono ad escludere fattori distorsivi della concorrenza. E' lo stesso ordinamento comunitario (artt. 295 ed 86 del Trattato Cee, art. 1, apargrafo 7 Direttiva 2004/17/CE), ad esigere che le imprese pubbliche abbiano possibilità di agire in regime di parità di trattamento con le imprese private. Anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha affermato il principio, condiviso poi dal Consiglio di Stato, secondo cui la parità di trattamento non è violata per il solo fatto che l'amministrazione aggiudicatrice ammette la partecipazione di organismi che ricevono, da essa o da altre amministrazioni, sovvenzioni indipendentemente dalla loro natura (causa C-44/99) o che sono da essa partecipati (causa C-26/03).
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