Analisi mediche con esenzione larga

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Sono esenti da Iva – risoluzione delle Entrate n. 87 di ieri – le prestazioni mediche rese da un laboratorio centralizzato a un gruppo di laboratori associati che provvedono ai prelievi e rilasciano fattura ai clienti per le prestazioni effettuate. L’agevolazione (il riferimento normativo è l’articolo 10 del decreto presidenziale 633/72) è applicabile anche se non c’è rapporto diretto tra prestatore e persona che riceve la prestazione sanitaria di diagnosi e cura.

 

Anche la successiva risoluzione n. 89, sempre di ieri, s’occupa di prestazioni sanitarie, effettuate, tuttavia, da una Onlus cui l’Agenzia ha negato l’applicazione, alle prestazioni rese nel 2005 ma fatturate nel 2006, dell’articolo 1, comma 467, della Legge 311/2004, che è stata soppressa. Detto articolo consentiva d’applicare l’aliquota Iva ridotta del 4%. Il motivo del diniego agenziale risiede nella circostanza che l’applicabilità della disposizione soppressa era subordinata all’adozione di decreti di attuazione mai emanati. Quindi, alle prestazioni domiciliari effettuate dalla cooperativa sociale, Onlus di diritto, che svolge attività di assistenza agli anziani e ai minori fatturandola al Comune di residenza, non è applicabile l’Iva agevolata al 4% per i corrispettivi di gennaio 2006 (pur relativi a prestazioni rese entro il 31 dicembre 2005) bensì il regime di esenzione dall’Iva di cui all’articolo 10 del Dpr n. 633/72.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 – Iva, la consegna dei biglietti è prestazione autonoma - Ricca

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