Amministratore unico di Srl e consulente: funzioni non incompatibili per il Cndcec
Pubblicato il 29 agosto 2017
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Con il Pronto Ordini n. 175/2017 pubblicato il 28 agosto sul sito del Cndcec, il Consiglio Nazionale risponde ad una richiesta di parere sollevata dall'Ordini di Brindisi, che chiedeva di sapere se fosse possibile che un iscritto svolga contestualmente l’attività di amministratore unico di una Srl consortile e quella di consulente incaricato della tenuta delle scritture contabili della stessa società presso il suo studio professionale.
Relativamente alla questione sollevata, il Cndcec osserva che in virtù di quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 4 del Dlgs n. 139/2005, è da ritenersi compatibile l’assunzione dell’incarico di amministratore unico laddove l’attività di amministrazione, in quanto conseguente all’attribuzione di uno specifico incarico professionale, non sia svolta per soddisfare un interesse commerciale proprio.
Non essendo specificato nel quesito posto al Consiglio se l'iscritto sia anche socio della Srl, nel PO n. 175 viene precisato che, se ci si trovasse in quest’ultimo caso, dovrebbe essere accertata l’effettiva assenza, in capo all’iscritto, di un interesse economico prevalente o di una posizione di socio occulto della società in cui lo stesso svolge l'incarico di amministratore (attraverso l’intestazione dell’unica quota a un prestanome, a società fiduciarie, al coniuge non legalmente separato, a conviventi risultanti nello stato di famiglia, a parenti entro il 4° grado ovvero società nazionali o estere riferibili all’iscritto).
In caso contrario, l’attività di amministrazione dovrà ritenersi incompatibile.
Pertanto, conclude il Pronto Ordini che è esclusa l’incompatibilità tra le due funzioni (amministratore della società e tenuta della contabilità), nel caso in cui entrambe siano svolte nell’interesse della società e in esecuzione di uno specifico incarico professionale.
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