Alla polizza basta la firma del datore

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Quando, sulla base di una norma collettiva, il datore è tenuto a stipulare un’assicurazione a favore del suo dipendente, l’obbligo è adempiuto con la stipula del contratto, non sussistendo l’onere accessorio di comunicare al lavoratore sottoscrizione e contenuto del contratto. Il prestatore d’opera che intenda godere dei diritti della disciplina collettiva è perciò tenuto ad averne tempestiva conoscenza. La circostanza che non abbia ricevuto comunicazione dell’esistenza del contratto d’assicurazione stipulato a suo favore, quindi del termine di prescrizione ivi prescritto, risulta argomento di non rilevanza. Sentenza di Cassazione n. 15497/08.
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