Alimentari pmi Confapi. Rinnovo

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Alimentari pmi Confapi. Rinnovo

Con verbale di accordo 28 maggio 2025 e verbale di rettifica 6 giugno 2025 Unionalimentari Confapi e Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil hanno rinnovato il Ccnl per i lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare. L'accordo ha validità dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2028 (Vai al testo del verbale di accordo del 28/5/2025; Vai al testo del verbale di rettifica del 6/6/2025).

Campo di applicazione

Le Parti hanno esteso il campo di applicazione del contratto alle imprese che operano nel settore della IV e V gamma.

Minimi tabellari

Con l'accordo vengono stabiliti aumenti con decorrenza giugno 2025, gennaio 2026, aprile 2027 e gennaio 2028.

Le tabelle retributive sono consultabili in "raccoltaCCNL".

Elemento di garanzia retributiva (E.G.R.)

Dal 1° gennaio 2027 gli importi dell'elemento di garanzia retributiva sono i seguenti:

Alimentari industria

Livello Importi dall'1/1/2027
Quadri 58,76
1 58,76
2 51,09
3 42,14
4 37,04
5 33,22
6 30,66
7 28,10
8 25,55

Panificazione industriale

Livello Importi dall'1/1/2027
1 38,01
2 34,98
3A 32,22
3B 29,84
4 25,28
5 22,51
6 19,01

Previdenza complementare

Dal 1° gennaio 2027 la contribuzione a carico dell'azienda viene elevata all'1,50%, da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del t.f.r..

Permessi

  • Elevati a 4 giorni complessivi all'anno i permessi retribuiti  riconnosciuti in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente  sepparato, o di un parente entro il 2° grado, anche non convivente o di un soggetto componente la famiglia anagrafica.
  • Per l'inserimento all'asilo nido/scuole dell'infanzia del figlio di età fino a 4 anni, vengono riconosciuti permessi retribuiti fino ad un massimo di 8 ore frazionabili in gruppi di minimo 2 ore.
  • Per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i 3 e i 12 anni è riconosciuto, ai genitori alternativamente, il diritto di astenersi dal lavoro nel limite di 10 giorni lavorativi all'anno, di cui uno retribuito e i restanti non retribuiti. I permessi sono fruibili anche in modo frazionato a gruppi minimi di 4 ore giornaliere.
  • Elevate a 3 mezze giornate i permessi retribuiti annui (per un totale di 12 ore annue), non frazionabili, per assistere i genitori anziani di età pari o superiore a 75 anni in caso di ricovero e/o dimissioni, day hospital e visite mediche specialistiche.

Riduzione dell'orario di lavoro

Il monte ore annuo di riduzione dell'orraio di lavoro è così definito:

  • 80 ore dal 1° gennaio 2028 per i lavoratori giornalieri, turnisti 2x5 e 2x6;
  • 96 ore dal 1° gennaio 2027 per turnisti 3x6 (18 turni) con riposo a scorrimento;
  • 84 ore dal 1° gennaio 2028 per turnisti 3x5 (15 turni) e 104 ore dal 1° gennaio 2027 per turnisti 3x6 (18 turni) con riposo compensativo.
  • 100 ore dal 1° gennaio 2027 per turnisti 3x7 (21 turni) con riposo a scorrimento;
  • 108 ore dal 1° gennaio 2028 per turnisti 3x7 (21 turni) con riposo a scorrimento.

Orario di lavoro

La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a:

  • 6 mesi per le aziende fino a 100 dipendenti;
  • 4 mesi per le aziende con più di 100 dipendenti.

Malattia

Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. 68/99, il periodo di conservazione del posto è aumentato di 90 giorni. Durante tale ulteriore periodo di conservazione del posto non decorrerà la retribuzione e l'anzianità in riferimento ad ogni istituto.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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