Alimentari cooperative. Rinnovo
Pubblicato il 22 maggio 2024
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Con verbale di accordo 14 maggio 2024 Agci Agrital, fedagripesca Confcooperative, Legacoop Agroalimentare e Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil hanno rinnovato il Ccnl per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari. L'accordo decorre dal 1° dicembre 2023 e ha validità fino al 30 novembre 2027 (vai al testo dell'accordo).
Trattamento economico
Minimi tabellari
I nuovi minimi tabellari mensili sono stati incrementati come segue:
Liv. | Nuovi minimi | ||||
Dall'1.12.2023 | Dall'1.9.2024 | Dall'1.1.2025 | Dall'1.1.2026 | Dall'1.1.2027 | |
1S | 2.510,63 | 2.569,39 | 2.670,12 | 2.770,85 | 2.836,32 |
1 | 2.183,13 | 2.234,22 | 2.321,81 | 2.409,40 | 2.466.34 |
2 | 1.801,12 | 1.843,27 | 1.915,53 | 1.987,80 | 2.034,77 |
3A | 1.582,79 | 1.619,83 | 1.683,34 | 1.746,84 | 1.788,12 |
3 | 1.419,08 | 1.452,29 | 1.509,22 | 1.566,16 | 1.603,17 |
4 | 1.309,89 | 1.340,55 | 1.393,10 | 1.445,65 | 1.479,82 |
5 | 1.200,76 | 1.228,86 | 1.277,04 | 1.325,21 | 1.356,52 |
6 | 1.091,60 | 1.117,15 | 1.160,94 | 1.204,74 | 1.233,20 |
Viaggiatori o piazzisti
Liv. | Nuovi minimi | ||||
Dall’1.12.2023 | Dall'1.9.2024 | Dall'1.1.2025 | Dall'1.1.2026 | Dall'1.1.2027 | |
I | 1.801,12 | 1.843,27 | 1.915,53 | 1.987,80 | 2.034,77 |
II | 1.419,08 | 1.452,29 | 1.509.22 | 1.566,16 | 1.603,17 |
Incremento aggiuntivo della retribuzione (IAR)
L’incremento aggiuntivo della retribuzione, determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato come risulta da seguente tabella, è corrisposto a tutti i lavoratori nelle seguenti due tranche:
- € 55,00 dal 1° dicembre 2023;
- € 11,00 dal 1° settembre 2027.
Trattamento economico per mancata contrattazione
Definiti i nuovi importi che dal 1° gennaio 2027 le imprese, che non hanno in essere una contrattazione relativa al premio per obiettivi, erogheranno a titolo di indennità per mancata contrattazione di secondo livello.
Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"
Previdenza complementare volontaria
Dal 1° gennaio 2025 la contribuzione dovuta al Fondo, da parte del datore di lavoro, è elevata all'1,50% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r..
Violenza di genere
Alle vittime di violenza viene riconosciuto il diritto di essere trasferite in altra unità produttiva, a parità di condizioni economiche e lavorative, mantenendo le condizioni economiche e normative anche in caso di cambio di mansioni. La vittima di violenza potrà inoltre accedere alle misure di sostegno fornite nell’ambito del welfare integrativo.
Assistenza sanitaria integrativa- Filcoop sanitario
Dal 1° gennaio 2025 l'importo del finanziamento al Fondo sarà incrementato di € 1,50/mese.
A far data dal 1° giugno 2029 il finanziamento al Fondo potrà essere implementato con ulteriori € 2,00 mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà dello stesso.
Dal 1° gennaio 2025 la contribuzione mensile (riferita a 12 mensilità) a favore di Filcoop sanitario, a carico azienda, sarà la seguente:
- € 1,50 per ciascun lavoratore per promuiovere la formazione a livello aziendale, la salute e sicurezza sul lavoro e avviare collaborazioni con gli ITS;
- € 0,50 per ciascun lavoratore per garantire interventi di sostegno economico per le vittime di viokenza di genere;
- € 2,00 per ciascun operaio per attivare una copertura assicurativa di tipo collettivo per il rischio morte a beneficio degli operai.
Periodo di prova
I periodi di prova per i livelli 4°, 5° e 6° vengono così elevati:
- un mese e 1/2 per i lavoratori del 4° e 5° livello;
- 18 giorni lavorativi per i lavoratori del 6° livello.
Lavoro straordinario
Per i lavoratori del settore macellazione e lavorazione delle specie avicole e di quello delle carni, considerata l'inderogabile necessità di portare a termine in giornata la macellazione e il sezionamento dei capi presenti in azienda o il cui ritiro sia stato avviato, per le ore straordinarie verrà corrisposta una maggiorazione del 50%, salve intese di secondo livello di miglior favore.
Malattia e infortunio non sul lavoro
Dalla data di stipula dell’accordo 14 maggio 2024, la disciplina in caso di malattia e infortunio non sul lavoro viene modificata.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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