Affrancabili le quote cedute

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L’articolo 11 quaterdecies, comma 4, del Dl 203/2005, introdotto dalla legge di conversione 248/2005, consente la rideterminazione del valore d’acquisto delle partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati possedute al 1° gennaio tale scopo, bisogna che si provveda a far redigere la perizia giurata di stima e a versare l’imposta sostitutiva – pari al 2% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate, e al 4% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate -  entro il prossimo 30 giugno. Il versamento va effettuato in unica soluzione oppure rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di identico importo, a decorrere da quella stessa data. Ma, sull’importo delle rate che seguono la prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da corrispondere contestualmente a ciascuna rata: 30 giugno 2007, 30 giugno 2008. La rideterminazione del valore d’acquisto delle partecipazioni può essere effettuata anche per partecipazioni cedute durante il 2005, ma in queste ipotesi la redazione della perizia e il versamento della sostitutiva, il cui termine finisce per coincidere con il termine del saldo dell’Irpef relativa a tale annualità, che è il 20 giugno 2006, vanno effettuati proprio entro quest’ultima data.

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