Adozione o affidamento: indennità di 5 mesi anche per lavoratrici/lavoratori autonomi

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L'Inps, con il messaggio n. 371 dell’8 gennaio 2013, recepisce la sentenza n. 257 del 19 novembre 2012 della Corte Costituzionale.

Pertanto, il periodo di spettanza dell’indennità di maternità/paternità nei casi di adozione ed affidamento preadottivo (anche internazionale) di minore, passa dai tre ai cinque mesi dall’ingresso in famiglia del minore anche per lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata.

Si ricorda che la Consulta, con la sentenza in oggetto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del Dlgs 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata ex articolo 2, comma 26, della L 335/1995, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi.

L’estensione del periodo di congedo disposto dalla Consulta è applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l’erogazione dell’indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti (situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione).

Ne consegue che:

- i rapporti non ancora esauriti dovranno essere nuovamente istruiti d’ufficio alla luce della nuova disciplina e, ove riscontrati i requisiti di legge, riliquidati;

- per le libere professioniste gli operatori di sede dovranno contattare i richiedenti per invitarli ad integrare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’astensione dal lavoro anche per il periodo ulteriore riconosciuto.
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