Adempimenti fiscali in scadenza per no profit e condomìni
Pubblicato il 28 marzo 2017
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Entro il 31 marzo 2017 enti e associazioni senza scopo di lucro devono comunicare - telematicamente con il modello Eas - eventuali variazioni dei dati rispetto a quelli precedentemente inviati, verificatesi nel 2016, se tali informazioni sono determinanti per la verifica dei requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni fiscali concesse. Se si salta la scadenza si può rimediare con la remissione in bonis: eseguendo o perfezionando l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (nel caso specifico, il 30 settembre 2017) e versando, contestualmente, senza possibilità di compensazione, la sanzione di 258 euro, tramite il modello F24 (codice tributo “8114”).
Variazioni che non comportano l'invio
Non occorre inviare il modello se le novità hanno riguardato:
- i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità;
- i messaggi pubblicitari;
- l’ammontare medio delle entrate complessive degli ultimi tre esercizi chiusi;
- il numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio;
- l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute;
- l’ammontare dei contributi pubblici ricevuti;
- il numero e i giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi.
Interessati
Tenuti all’adempimento sono i seguenti enti:
- associazioni politiche,
- associazioni sindacali,
- associazioni di categoria,
- associazioni religiose,
- associazioni assistenziali,
- associazioni culturali,
- associazioni sportive dilettantistiche,
- associazioni di promozione sociale,
- associazioni di formazione extra-scolastica della persona,
- società sportive dilettantistiche,
- associazioni pro-loco,
- organizzazioni,
- altri enti.
Esonerati
Ne sono invece dispensati:
- enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
- pro-loco che, avendo realizzato nel periodo di imposta precedente proventi inferiori a 250mila euro, hanno optato per il regime agevolativo (legge 398/1991);
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995;
- Onlus;
- enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).
Nuova scadenza per i condomìni
Sempre entro il 31 marzo 2017, gli amministratori di condominio - in caso di condominio minimo, il condomino incaricato - devono trasmettere la comunicazione di cessione dell'ecobonus (ex Stabilità 2016, regolato dal provvedimento del 22 marzo 2016 delle Entrate), maturato in relazione alle spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici, da parte di quei condòmini che l’hanno ceduto ai fornitori, non potendo fruire del beneficio in quanto già agevolati dalla “no tax area”.
Il mancato invio rende inefficace la cessione del credito.
A disposizione degli interessati l'apposito software di compilazione.
- fiscooggi.it - Modello Eas: per i dati variati comunicazione entro il 31 marzo - Capone
- fiscooggi.it - Credito "energetico" condomìni: meno otto per dire chi l’ha ceduto - Pullella Lucano
- eDotto.com - Edicola del 29 novembre 2016 - Manovra di bilancio al Senato - Moscioni
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