Addizionali, mini-aumenti più facili

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Il Dipartimento per le politiche fiscali – circolare 1/Dpf del 10 maggio 2006 – riconosce la possibilità di deliberare un aumento dell’addizionale comunale all’Irpef entro il limite dello 0,1% anche ai Comuni che hanno deliberato detta variazione per la prima volta dopo la data del 29 settembre 2002 e che a causa della sospensione degli effetti delle relative deliberazioni non hanno mai potuto introitare alcuna somma a titolo di addizionale comunale all’Irpef. Il Dipartimento per le politiche fiscali ha così fatto marcia indietro rispetto a quanto affermato dallo stesso ufficio con la precedente circolare n. 1/Dpf del 18 marzo 2005. La motivazione di tale cambiamento è frutto dell’adeguamento del Dpf alla giurisprudenza della magistratura amministrativa, che aveva già dato un’interpretazione più favorevole agli enti locali. Lo scopo della nuova circolare è quello di eliminare ogni disparità di trattamento per i Comuni che si erano visti sbarrare la possibilità di ricorrere all’aumento dell’addizionale, come modalità di reperimento di risorse finanziarie, solo perchè avevano deliberato per la prima volta dopo il 29 settembre 2002, trovandosi così bloccati dalle disposizioni della legge 289/2002 e, allo stesso tempo, impossibilitati ad utilizzare la facoltà di aumento che 2005 aveva concesso in assenza di precedenti aumenti.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 35 – Addizionali, aumenti estesi – Nocito

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