Accesso agli atti nei confronti di soggetti privati

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Dopo le modifiche alla trasparenza amministrativa introdotte dalla legge 15/2005, ne è ora stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” il regolamento attuativo. Si tratta del dpr 184 del 12 aprile 2006, che entrerà in vigore il 2 giugno e che in parte riscrive il decreto 352/1992, il quale aveva introdotto in pratica i dettami della legge 241/1990 sul diritto di accesso agli atti amministrativi. Si tratta di un principio rivoluzionario che ha permesso ai cittadini di ottenere risposte da uffici pubblici finora rimasti indifferenti. In tal modo viene messo per iscritto un regolamento che definisce in modo chiaro ed inequivocabile il diritto di accesso. Il regolamento  precisa da chi può essere esercitabile il diritto; chi è che può visionare i documenti che l’Amministrazione custodisce; come gli atti possono essere copiati. L’amministrazione interessata deve rispondere alla richiesta di accesso entro 30 giorni e l’interessato deve avere un tempo congruo per prendere visione dei documenti.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 48 – Al diritto d’accesso basta la richiesta – Galli

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