Accertamento prima dei 60 giorni, senza motivi urgenti è nullo

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Se l'accertamento fiscale, emesso dall'ufficio prima del termine di 60 giorni - articolo 12 della legge 212/2000, Statuto del contribuente - a far data dal rilascio del verbale di conclusione delle operazioni di verifica, non presenta motivi di particolare urgenza, è nullo.

Sono le Sezioni unite civili della Corte di cassazione a precisarlo, nella sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013.

Spiega la Corte che il termine dei 60 giorni è posto a tutela del contraddittorio procedimentale, “primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente”.

Di più, nella sentenza è sottolineato che il "vizio invalidante" non sta nella mancata enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza a giustificazione dell'emissione anticipata, ma nell'effettiva assenza del requisito d’urgenza. Dunque, l'urgenza può giustificare l'anticipazione rispetto ai 60 giorni, ma deve essere reale.
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  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 15 - La procedura «rapida» va riferita al caso concreto - Falcone

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