Accertamento ante tempus, la decadenza non è motivo d'urgenza

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L'avvicinarsi della decadenza non legittima l'Ufficio ad emettere “ante tempus” l'avviso dell'accertamento.

Tale accorciamento del termine dilatorio di sessanta giorni, dal rilascio del processo verbale di constatazione, per l'avviso di accertamento necessita di specifiche ragioni di urgenza. Tra queste certamente non si ritiene possa entrare il mero avvicinarsi della decadenza.

Lo ribadisce la Cassazione con la sentenza n. 6057 del 26 marzo 2015.

Già l'orientamento della giurisprudenza rendeva chiaro che, ai sensi dell'art. 12, settimo comma, dello Statuto dei diritti del contribuente, “l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio processuale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva” (Sezioni Unite della Suprema corte - sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013).
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