Abogado si firma “av.” coi clienti? Sanzionato

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Abogado si firma “av.” coi clienti? Sanzionato

Le Sezioni Unite civili di Cassazione hanno confermato la sanzione disciplinare della sospensione, comminata ad un abogado per avere, tra gli altri illeciti contestati, indebitamente utilizzato il titolo di avvocato.

Nel dettaglio, l’indebita utilizzazione era stata realizzata mediante l'uso del termine“av.” nella corrispondenza con i clienti ma non con il COA di riferimento o con altri avvocati.

Secondo il Consiglio dell’Ordine, prima, e il Consiglio Nazionale Forense, poi, era evidente l’intento decettivo e confusorio che traspariva da tale condotta. 

Titolo di avvocato acquisito successivamente: irrilevante

L’abogado aveva fatto ricorso dinnanzi ai giudici di legittimità, lamentando, sul punto, una violazione dell’articolo 7, 1° comma, del Decreto legislativo n. 96/2001. 

Egli si era difeso asserendo che, nella specie, non potesse parlarsi di un utilizzo abusivo del titolo nei termini contestati, posto che non vi era stata nessuna confusione in quanto nella carta intestata e negli atti giudiziari risultava sempre il termine “abogado”.

Detta censura, tuttavia, è stata considerata inammissibile dalle SS. UU. di Cassazione - sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019 - alla luce del compiuto esame comparativo che era stato svolto nella pronuncia impugnata, dove era stato ampiamente ed insindacabilmente argomentato in relazione all’uso del termine “av.” nei rapporti con i clienti ed invece all’uso del termine “abogado” nei rapporti con il COA o con gli altri colleghi.

Di alcun rilievo è stato considerato, in detto contesto, il fatto che, nel frattempo, il ricorrente aveva acquisito il titolo di avvocato, avendo superato l’esame di stato.

Nella loro decisione, gli Ermellini hanno anche precisato come la Cassazione non possa sostituirsi al CNF nel giudizio di adeguatezza della sanzione, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

Ragionevolezza che, nella specie, è stata ritenuta pienamente riscontrabile in considerazione della esaustiva motivazione contenuta nella sentenza impugnata sia in relazione alla pluralità delle condotte illecite sia in relazione alla loro gravità e intenzionalità.

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