20/2012 del Ministero ancora sul lavoro intermittente da Legge Fornero

Pubblicato il



 

Sull’intermittente voluto dalla riforma del mercato del lavoro (Legge n. 92/2012 – Legge Fornero) e soggetto a limiti di attuabilità che hanno generato dubbi - rendendo necessario l’intervento chiarificatore del Ministero, con la circolare interpretativa 18 del 18 luglio 2012, e della   Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la circolare 14 del 23 luglio 2012 - anche questo contributo, giacché ai due documenti va aggiunto un ultimo intervento interpretativo e chiarificatore: con la circolare n. 20, del 1° agosto 2012, il Ministero del lavoro sviscera le correzioni al lavoro intermittente apportate, dalla Legge del 28 giugno 2012, agli articoli 33-40 del D.Lgs n. 276/2003, i quali appunto disciplinano il contratto di lavoro intermittente, che permette l’attività purché svolta in periodi frazionati nel tempo.

 

 

 

 

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276

"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"

Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 - Supplemento Ordinario n. 159

 

 

Titolo V

TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O FLESSIBILE

Capo I

Lavoro intermittente

 

Art. 33. Definizione e tipologie

 

1. Il contratto di lavoro intermittente e' il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34.

 

2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato.

 

Art. 34. Casi di ricorso al lavoro intermittente

 

1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto da adottarsi trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

2. In via sperimentale il contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento.

 

3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:

 

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

 

Art. 35. Forma e comunicazioni

 

1. Il contratto di lavoro intermittente e' stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:

 

a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto;

b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;

c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui al successivo articolo 36;

d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;

e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;

f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

 

2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste.

 

3. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro e' altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.

 

Art. 36. Indennità di disponibilità

 

1. Nel contratto di lavoro intermittente e' stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennità e' stabilita dai contratti collettivi e comunque non e' inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

2. Sulla indennità di disponibilità di cui al comma 1 i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.

 

3. L'indennità di disponibilità e' esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.

 

4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore e' tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.

 

5. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al comma che precede, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.

 

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.

 

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 33 possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità fino a concorrenza della medesima misura.

 

Art. 37. Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno

 

1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36 e' corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.

 

2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.

 

Art. 38. Principio di non discriminazione

 

1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.

 

2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente e' riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali.

 

3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non e' titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati ne' matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36.

Art. 39. Computo del lavoratore intermittente

 

1. Il prestatore di lavoro intermittente e' computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

 

Art. 40. Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva

 

1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui e' ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2.

 

 

 

L’analisi ministeriale verte su:

 

  • l’ambito applicativo dal 18 luglio 2012, in base al quale non è più possibile stipulare il lavoro intermittente con soggetti di età pari o superiore ai 24 anni o inferiore ai 55 anni, spettando esclusivamente alla contrattazione collettiva l'individuazione dei cosiddetti periodi predeterminati poiché una diversa interpretazione che affidasse al contratto individuale questa prerogativa, potrebbe facilmente rendere prive di significato le altre ipotesi giustificatrici del lavoro intermittente;

 

  • il nuovo obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 35, comma 3/bis, del D.Lgs n. 276/2003, che potrà essere effettuata – sino a nuove indicazioni – via fax o tramite posta elettronica, anche non certificata, prima che abbia inizio l’attività lavorativa (è allo studio l’ipotesi di comunicazione via sms). La modifica o l'annullamento della comunicazione, qualora il lavoratore non si presenti, dovrà avvenire entro le 48 ore successive al giorno in cui doveva essere resa la prestazione, comunque sempre prima del suo inizio. Pena il versamento dei contributi previdenziali per l’intero periodo dell’originaria chiamata.

Il ministero tiene a specificare che i contratti stipulati in data precedente al 18 luglio 2012, tanto in forza dei “vecchi” requisiti soggettivi (soggetti con meno di 25 anni o più di 45 anni di età) quanto per i periodi predeterminati ex articolo 37, potranno continuare ad operare sino al 18 luglio 2013 (compreso) secondo le previgenti causali.

 

Corollario agli aggiornamenti è la definizione di lavoro intermittente che apre la circolare, laddove il Ministero specifica che la prestazione – che deve essere caratterizzata dalla discontinuità e dall'intermittenza – può essere resa anche per periodi di durata significativa. Ma che “E' tuttavia evidente che detti periodi, per potersi considerare effettivamente “discontinui o intermittenti”, dovranno essere intervallati da una o più interruzioni, in modo tale che non vi sia una esatta coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione”.

 

Nel documento 20/2012, l’avvertenza ai datori di lavoro è che tengano ben presente che la valutazione dei rischi – Dvr – non è prescrizione astratta; da essa non si può prescindere, talché é condizione essenziale per ritenere correttamente avviato il contratto intermittente. Il relativo documento deve rispondere al requisito dell’attualità, ovvero essere adeguato alle condizioni strutturali, logistiche, organizzative della realtà aziendale e consono alle problematiche legate alla formazione ed alla informazione dei lavoratori inquadrati nella tipologia contrattuale del lavoro c.d. “a chiamata”.

 

Poiché tra tutte, l’indicazione dell’obbligo di adempiere alla comunicazione assume, nel nuovo contesto legislativo e di prassi, un ruolo di tutto rilievo, il ministero provvede anche in questo caso a ricordare al corpo ispettivo la necessità di ponderare con attenzione estrema l’adempimento, apprezzando solo così nel modo più opportuno l’utilizzo improprio dell’istituto.

 

 

QUADRO NORMATIVO

 

 

MINISTERO DEL LAVORO – CIRCOLARE n. 18 del 18 luglio 2012,

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO – CIRCOLARE n. 14 del 23 luglio 2012,

MINISTERO DEL LAVORO - CIRCOLARE n. 20, del 1° agosto 2012,

DECRETO LEGISLATIVO n. 276 del 10 settembre 2003

 

 

 

  

 

 

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito