Lavoro occasionale accessorio. Ultime dalla 28/2014 INPS

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A seguito delle modifiche apportate all’art. 70, D.Lgs. n. 276/2003, dal D.L. n. 76/2013, convertito dalla Legge n. 99/2013, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a € 5.000 nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, intercorsa nell'anno precedente.

L’INPS, con circolare n. 28 del 26.2.2014, ha stabilito i nuovi importi dei compensi economici fissati per il prestatore quale limite annuo da prendere a riferimento per l’anno 2014 in € 5.050,00 netti, pari a € 6.740,00 lordi, per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare.  

Verso i committenti imprenditori commerciali o professionisti, le prestazioni occasionali accessorie possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro rivalutabili, che per l’anno 2014 (vedi circolare INPS n. 28/2014) sono pari ad € 2.020,00 netti, € 2.690,00 lordi.

A tal proposito, si ricorda che il Ministero del Lavoro, con circolare n. 18/2012, ha chiarito che per “imprenditore commerciale” si deve intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato (non vi è, quindi, una circoscrizione all’ambito settoriale dell’attività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni).

Inoltre, è possibile utilizzare i voucher fino ad euro 5.050 netti (per l’anno in corso) in agricoltura solo se l’attività sia svolta da pensionati o giovani studenti ovvero, a prescindere dal soggetto che svolge lavoro accessorio, se l’attività è svolta a favore di piccoli imprenditori agricoli.

Anche per l’anno 2014, i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito potranno rendere prestazioni accessorie in tutti i settori produttivi nel limite massimo di 3.000 euro netti per anno solare, grazie alla Legge n. 15/2014, di conversione del D.L. n. 150/2013.

Per questi ultimi, l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Dallo scorso 15 gennaio 2014, la dichiarazione di inizio attività lavorativa e le comunicazioni di eventuali variazioni relative alle prestazioni compensate con voucher cartacei distribuiti dalle sedi INPS, vanno comunicate direttamente all’INPS ed esclusivamente con modalità telematica (sito www.inps.it, contact center, sede).

La mancata comunicazione preventiva prevede l’applicazione della maxisanzione per il lavoro nero, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro). Eventuali variazioni sopravvenute riferite al periodo di inizio e fine della prestazione, nonché gli annullamenti, vanno comunicate con le stesse modalità.

BUONI LAVORO e COMPENSO

I buoni lavoro hanno un valore di 10 euro ciascuno, che comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell’INPS (13%), l’assicurazione all’INAIL (7%) e un compenso all’INPS per la gestione del servizio.

Il valore netto in favore del prestatore è di 7,50 euro.

I committenti che vogliano utilizzare lavoro occasionale, devono acquistare preventivamente i voucher presso i rivenditori autorizzati e compensare la prestazione consegnandoli al lavoratore, il quale deve poi presentarli per l’incasso presso un concessionario del servizio.

A questo proposito, è utile ricordare che il compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione del prestatore di lavoro.

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 4/2013 ha chiarito che – a seguito della modifica intervenuta sull’art. 72, D.Lgs. n. 276/2003 – i carnet dei buoni di lavoro accessorio sono “orari, numerati progressivamente e datati”, il che sta a significare che la quantificazione del compenso è di natura oraria per cui un solo voucher del valore di € 10 non può essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore.

Conseguentemente, il personale ispettivo in sede di verifica effettua i controlli sulla durata della prestazione resa secondo le tradizionali modalità accertative proprie del lavoro subordinato.

Inoltre, poiché il lavoro accessorio è qualificato tale solo in ragione del limite di carattere economico, il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore ed a tal fine è tenuto a richiedere a questi una dichiarazione di responsabilità in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi, al fine di evitare conseguenze di carattere sanzionatorio.

CASI PARTICOLARI

Impresa familiare: dal luglio 2012, anche l’impresa familiare rientra nella disciplina generale del lavoro accessorio con il limite economico di € 2020 per l’anno 2014, in quanto è compresa tra i committenti imprenditori commerciali o professionisti.

Appalto: con circolare n. 4/2013, il Ministero del Lavoro ha ribadito che il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto e della somministrazione (fanno eccezione gli steward delle società calcistiche, come previsto con D.M. 8 agosto 2007, modificato dal D.M. 24 febbraio 2010).

Permesso di soggiorno: il compenso legato a prestazioni di lavoro accessorio – nonostante sia esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incida sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio - può essere utile al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

Part-time: i lavoratori occupati con contratto part-time possono svolgere prestazioni accessorie nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, ma non è possibile utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

RIMBORSO, FURTO O SMARRIMENTO

Se il committente non utilizza i buoni lavoro acquistati può chiedere, a seconda della modalità di acquisto, il rimborso presso le sedi dell'INPS, presso il tabaccaio o presso le Banche Popolari abilitate.

In caso di furto o smarrimento, è necessario prima di tutto effettuare la denuncia alle Autorità competenti e, successivamente, occorre recarsi presso una sede INPS con la denuncia, per segnalare il furto o lo smarrimento.

Norme e prassi

- Artt. 70 e segg., D.Lgs. n. 276/2003
- D.M. 8 agosto 2007, modificato dal D.M. 24 febbraio 2010
- Art. 4, comma 1, lett. a), Legge n.183/2010
- D.L. n. 76/2013, convertito dalla Legge n. 99/2013
- D.L. n. 150/2013, convertito dalla Legge n. 15/2014
- INPS - circolare n. 28/2014
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - circolare n. 18/2012
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - circolare n. 4/2013
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