Guida Pratica

Il correttivo al Codice della Crisi d'Impresa

Modifiche normative per migliorare la gestione della crisi d'impresa

Data pubblicazione
lunedì 18 novembre 2024

Autore: Redazione Edotto


Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 del decreto legislativo n. 136/2024, sono in vigore le Disposizioni correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14.

Con i suoi 57 articoli il decreto legislativo n. 136 del 13 settembre 2024 - Correttivo ter - è finalizzato a risolvere le problematiche interpretative e applicative riscontrate durante la prima implementazione del Codice della Crisi d'Impresa, con l'obiettivo di identificare e gestire lo "stato di crisi" prima che questo diventi irreversibile.

Il provvedimento è in vigore dal 28 settembre 2024.

Salva diversa disposizione, il correttivo ter si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento,  ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del  decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di  liquidazione  giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore (28 settembre 2024) e a quelli instaurati o aperti successivamente.

Modifica alle definizioni: professionista indipendente e “elenco”; iscrizione e formazione (Articoli 2 e 50)

Il terzo correttivo modifica l'articolo 2, del decreto legislativo n. 14/2019 (CCII), relativo alle definizioni come segue:

  • con riferimento al "professionista indipendente" - lettera o), comma 2, d.lgs n. 14/201 - per precisare meglio l'indipendenza necessaria per tale ruolo e per chiarire i requisiti di iscrizione, si richiede che il professionista deve essere registrato non solo nel registro dei revisori legali e nell'elenco dei gestori della crisi, ma anche negli albi professionali degli avvocati, commercialisti, esperti contabili o consulenti del lavoro, inclusi i membri di società o studi associati appartenenti agli stessi ordini, come già indicato nella legislazione fallimentare;
  • è stata sostituendo la parola “albo” con quella “elenco” per coordinarla con le modifiche apportate, nello stesso senso, all'articolo 356 CCII. Infatti, lo scopo è di eliminare una possibile confusione tra gli albi, che contraddistinguono le attività organizzate in ordini professionali, e lo strumento in questione, funzionale alla selezione e raccolta delle professionalità necessarie per la conduzione degli strumenti di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, tra le quali non vi sono solo professioni ordinistiche.

La materia dei professionisti indipendenti è ripresa anche dall'articolo 50 del Correttivo ter (articolo 356, CCII) per affermare che:

  • professionisti indipendenti incaricati dal debitore e ogni iscritto, anche con riferimento agli incarichi provenienti dall'autorità giudiziaria, possono scegliere di indicare una o più funzioni che intende svolgere;
  • la vigilanza del Ministero della giustizia sugli iscritti all'elenco non si sovrappone alle competenze e funzioni degli ordini professionali di appartenenza.

Il decreto modificativo elimina la necessità del tirocinio di sei mesi attualmente richiesto per l'iscrizione all'Albo, ma questa modifica si applica soltanto ai professionisti appartenenti agli ordini (come commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro) e non ai professionisti non ordinistici, per i quali il requisito del tirocinio rimane vigente.

Per i professionisti ordinistici, sarà sufficiente presentare un'autocertificazione che attesti l'esperienza adeguata maturata negli ultimi cinque anni in ruoli quali attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, sia in modo autonomo che in collaborazione con altri professionisti già iscritti all'Elenco.

Il requisito formativo per l'accesso rimane inalterato, con un obbligo di 40 ore di formazione per i professionisti ordinistici e di 200 ore per quelli non ordinistici.

Invece, l'aggiornamento biennale, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali o da un'università pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti, per i professionisti ordinistici ha la durata di diciotto ore (da 40).

Prededucibilità dei crediti (articolo 3)

In merito all'articolo 3 del Codice della Crisi d'impresa, relativo alla prededucibilità dei crediti, si evidenzia che:

  • è stata introdotta una precisazione che estende la prededucibilità dei crediti non solo a quelli generati dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ma anche a quelli derivanti da soggetti che assumono ruoli simili;
  • è stato precisato che la prededuzione è connessa all'apertura del concorso e dunque attiene alle sole procedure in cui il concorso opera e permane anche quando più procedure si susseguono, con o senza soluzione di continuità.

rincipi di carattere processuale (articolo 4)

L'articolo 4 del Decreto legislativo n. 136/2024 apporta modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione III del Codice della crisi d'impresa, relative ai principi di carattere processuale. Le modifiche riguardano vari articoli del Codice e sono finalizzate a migliorare la coerenza e l'efficienza delle procedure concorsuali, in particolare attraverso l'uso di strumenti telematici e l'armonizzazione della terminologia con il quadro normativo europeo.

Trattazione unitaria delle domande di accesso

Per quanto riguarda l'articolo 7 CCII, che disciplina la trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, viene eliminato il riferimento alla "conversione" delle procedure di sovraindebitamento. Questo aggiornamento si coordina con le modifiche agli articoli 73 e 83, introducendo un procedimento più chiaro per il passaggio dalla procedura del piano del consumatore o del concordato minore alla liquidazione controllata.

Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale

Nell'articolo 9 del Codice, sulla sospensione feriale dei termini e patrocinio legale, la terminologia utilizzata viene adeguata, sostituendo il termine "procedure" con "procedimenti", in modo da armonizzare il linguaggio con quello della direttiva europea (UE) 2019/1023.

Comunicazioni telematiche

Le modifiche più rilevanti riguardano l'articolo 10 CCII, che contiene una serie di disposizioni sulle comunicazioni telematiche.

Viene stabilito, così, che tutte le comunicazioni devono essere effettuate tramite strumenti telematici per i soggetti che hanno un domicilio digitale registrato negli indici ufficiali come l'INI-PEC, l'IPA e l'INAD.

Si impone, inoltre, a tutti i creditori, compresi quelli esteri senza un domicilio digitale conforme, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da utilizzare per tutte le comunicazioni legate alla procedura concorsuale, al fine di garantire chiarezza e certezza nei contatti tra le parti coinvolte.

E' quindi introdotto l'obbligo per il debitore (persona fisica), gli amministratori o i liquidatori di una società in liquidazione giudiziale di fornire un indirizzo PEC per ricevere le comunicazioni, assicurando che siano raggiungibili telematicamente.

Viene chiarito, a seguire, che, nel caso in cui i soggetti obbligati non indichino un indirizzo PEC o le comunicazioni non possano essere recapitate per cause attribuibili al destinatario, le comunicazioni verranno effettuate tramite deposito nel fascicolo informatico.

Infine, viene abrogata la disposizione che prevedeva che le spese per l'attivazione del domicilio digitale fossero a carico della massa fallimentare.

Composizione negoziata della crisi (articolo 5)

L'articolo 5 del Decreto legislativo n. 136 del 13 settembre 2024 contiene le modifiche apportate alla Parte Prima, Titolo II, Capo I del Codice della crisi d'impresa, sulla composizione negoziata per la crisi d'impresa e sui ruoli e responsabilità dell'esperto coinvolto. In particolare, interviene sugli articoli 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 25-quinquies del Dlgs n. 14/2019. Vediamo in cosa consistono le principali modifiche apportate.

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

L'articolo 5 del Dlgs. n. 136/2024 introduce modifiche significative all'articolo 12 del Codice della Crisi d'Impresa (Dlgs. n. 14/2019), riguardante la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. In particolare, viene chiarito che l'imprenditore, sia commerciale che agricolo, può richiedere la nomina di un esperto anche solo in presenza di uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, senza la necessità che l'impresa sia già in crisi o insolvente. Questo intervento mira ad eliminare i dubbi interpretativi, come suggerito dal Consiglio di Stato, ampliando l'accesso alla composizione negoziata per prevenire situazioni di crisi.

Inoltre, è stato introdotto un principio importante per la tutela dei posti di lavoro. Il nuovo comma 2 stabilisce che, durante le trattative tra l'imprenditore, i creditori e altri soggetti interessati, l'esperto deve promuovere soluzioni che preservino, ove possibile, l'occupazione, anche attraverso il trasferimento dell'azienda o di sue parti. Nonostante alcune richieste delle Commissioni di giustizia di Camera e Senato, il termine "trasferimento" è stato mantenuto nella sua accezione generale, comprensiva di diverse forme di passaggio aziendale, senza ulteriori specificazioni per evitare ambiguità.

Infine, viene meglio specificato il ruolo del pubblico ministero: l'applicazione dell'articolo 38, che riguarda la possibilità di segnalare l'insolvenza, è limitata al solo giudice della causa e non coinvolge il pubblico ministero nelle fasi della composizione negoziata.

Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto

Le modifiche apportate all'articolo 13 del Dlgs. n. 14/2019 riguardano sia l'istituzione della piattaforma telematica nazionale che la nomina degli esperti per la composizione negoziata della crisi d'impresa. La piattaforma è accessibile agli imprenditori tramite il sito istituzionale delle Camere di Commercio e gestita da Unioncamere sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del Ministero dello Sviluppo Economico. Al suo interno sono disponibili strumenti pratici, come una lista di controllo e un test per verificare la perseguibilità del risanamento, rivolti anche a micro, piccole e medie imprese.

In termini di nomina dell'esperto, le modifiche prevedono che l'esperto debba aggiornare il proprio curriculum vitae con una sintesi delle composizioni negoziate seguite e dei relativi esiti, sia positivi che negativi, per consentire una valutazione completa delle sue capacità. La nomina dell'esperto viene effettuata da una commissione regionale sulla base dell'esperienza e delle competenze acquisite, assicurando trasparenza e rotazione, e includendo la pubblicazione degli incarichi e del curriculum sul sito della Camera di Commercio competente.

Nel processo di nomina, viene attribuito maggiore valore non solo ai successi nelle negoziazioni, ma anche alla capacità dell'esperto di riconoscere tempestivamente l'impraticabilità di un accordo, dimostrando competenza anche in situazioni di esito negativo. Questo aggiornamento punta a garantire che solo i professionisti con comprovata abilità nel facilitare trattative complesse e nel valutare con prontezza le situazioni siano selezionati per assistere le imprese in difficoltà.

Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti

Le novità apportate all'articolo 16 del Dlgs. n. 14/2019 riguardano in particolare i requisiti di indipendenza dell'esperto e i doveri di tutte le parti coinvolte nel processo di composizione negoziata.

Requisiti: L'esperto nominato per la composizione negoziata deve possedere requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 2399 del Codice Civile, che vietano legami personali o professionali con l'impresa o le parti coinvolte nel risanamento. Inoltre, l'esperto e i membri della sua associazione professionale non devono aver prestato servizi all'impresa negli ultimi cinque anni, né aver ricoperto ruoli di amministrazione o controllo nella stessa. Dopo la conclusione della composizione negoziata, l'esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore per almeno due anni.

L'articolo chiarisce che l'incompatibilità dell'esperto non si applica ad attività che devono essere compiute dopo la conclusione delle trattative, come la firma di accordi sottoposti a condizioni sospensive o l'assistenza nella fase di preaccordo. La nuova formulazione risponde all'esigenza di garantire che l'esperto possa continuare a svolgere le proprie funzioni anche dopo la conclusione della composizione negoziata senza incorrere in situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità.

Inoltre, viene introdotto il comma 2-bis, che chiarisce il contenuto dei pareri che l'esperto è chiamato a fornire durante le trattative. L'esperto deve rendere conto del proprio operato e della sua influenza nella facilitazione delle trattative tra l'imprenditore e i creditori, sottolineando che il suo ruolo è quello di agevolare e non di sostituirsi all'imprenditore nella formulazione delle proposte.

Significative sono anche le modifiche al comma 5, che specificano il ruolo delle banche e degli intermediari finanziari nel processo. Si stabilisce che l'accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé motivo per sospendere o revocare le linee di credito concesse all'imprenditore, né per classificare diversamente i crediti in base alla normativa di vigilanza prudenziale. Tuttavia, qualora si decida di sospendere o revocare le linee di credito, la banca deve comunicare agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa le specifiche ragioni della decisione, garantendo trasparenza nel processo.

Tutto ciò è finalizzato a garantire che l'impresa possa continuare a disporre della liquidità necessaria per il proprio risanamento senza pregiudicare gli interessi dei creditori.

Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento

L'articolo 17 del Codice della crisi disciplina l'accesso alla procedura di composizione negoziata per risolvere la crisi d'impresa. L'imprenditore presenta una richiesta per la nomina di un esperto indipendente attraverso una piattaforma telematica, inserendo informazioni come i bilanci, un piano di risanamento e un elenco dei creditori.

L'esperto, dopo aver verificato la propria indipendenza, le competenze e la disponibilità di tempo necessarie, comunica entro due giorni lavorativi all'imprenditore l'accettazione dell'incarico e inserisce una dichiarazione di accettazione sulla piattaforma. Se non soddisfa i requisiti, informa il nominante per la sostituzione.

Una volta accettato l'incarico, l'esperto convoca l'imprenditore per valutare se ci siano reali prospettive di risanamento, tenendo conto delle informazioni raccolte da eventuali organi di controllo e revisori legali. L'imprenditore può partecipare con consulenti e informa l'esperto sulle trattative in corso. Se l'esperto ritiene che ci siano possibilità concrete di risanamento, organizza incontri con le parti interessate e propone strategie d'intervento con incontri ravvicinati. Se, invece, non vede prospettive concrete, informa l'imprenditore e il segretario generale della camera di commercio, che procede all'archiviazione dell'istanza. Durante le trattative, l'esperto può chiedere alle parti di rivedere i contratti in essere, adattandoli alle nuove condizioni o difficoltà economiche, invitandole a collaborare per trovare un nuovo equilibrio contrattuale.

Le parti, a loro volta, possono sollevare osservazioni sull'operato dell'esperto e, se necessario, richiederne la sostituzione.

Il termine dell'incarico è di 180 giorni, ma può essere esteso in determinate circostanze. Al termine del suo mandato, l'esperto redige una relazione finale che viene inviata alle parti coinvolte. I costi per la procedura sono a carico dell'impresa che ha presentato la richiesta.

Misure protettive

Il nuovo articolo 18, rivisitato per allinearsi all'articolo 54, introduce misure protettive in favore dell'imprenditore che si trova in difficoltà e richiede la nomina di un esperto per la gestione della crisi aziendale. Queste misure possono essere applicate in modo generale, proteggendo il patrimonio dell'impresa da tutti i creditori, oppure in maniera selettiva, limitando la protezione solo a determinati creditori o a specifiche azioni intraprese contro l'azienda. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori, che rimangono tutelati.

Una volta presentata la richiesta di misure protettive, i creditori non possono acquisire nuovi diritti di prelazione, né possono avviare o continuare azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell'azienda. In aggiunta, le prescrizioni legali sono sospese e le scadenze non vengono applicate. Tuttavia, le misure protettive non impediscono all'imprenditore di effettuare pagamenti ai creditori.

Il testo prevede inoltre che i creditori, comprese banche e intermediari finanziari, non possano risolvere o modificare unilateralmente i contratti in essere, né revocare le linee di credito già concesse, a meno che non dimostrino che tali azioni sono necessarie per rispettare la normativa di vigilanza prudenziale. Ciò è stato inserito per garantire che le banche e gli intermediari non subiscano conseguenze legali nel caso in cui continuino a concedere credito all'azienda durante la crisi.

Infine, con il nuovo comma 5-bis, viene specificato che, una volta confermate le misure protettive, le banche possono mantenere la sospensione delle linee di credito solo se giustificata dalla normativa di vigilanza prudenziale. In questo modo, la prosecuzione del rapporto con l'imprenditore non rappresenta una causa di responsabilità per gli istituti di credito o gli intermediari finanziari.

Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari

Il comma 6 del Decreto legislativo n. 136/2024 apporta diverse modifiche all'articolo 19 del CCII, che regola il procedimento per la concessione, conferma o revoca delle misure protettive e cautelari richieste dall'imprenditore nell'ambito della composizione negoziata della crisi aziendale.

Tra le modifiche principali, si riduce da trenta a venti giorni il termine per richiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento per la conferma o modifica delle misure protettive. Questa riduzione è giustificata dalla rapidità con cui vengono avviati i procedimenti giurisdizionali.

Un'altra novità riguarda l'obbligo dell'imprenditore di depositare i bilanci approvati o, in caso di mancata approvazione, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale aggiornata. Inoltre, si introduce la pubblicazione nel registro delle imprese del decreto con cui il tribunale fissa l'udienza per la conferma o modifica delle misure protettive, garantendo così una maggiore trasparenza e consentendo una partecipazione più efficiente, anche tramite videoconferenze.

Il ruolo dell'esperto viene rafforzato: egli deve non solo esprimere un parere sull'efficacia delle misure richieste, ma anche fornire al giudice una visione complessiva delle attività svolte e pianificate per il risanamento dell'impresa. È prevista anche la possibilità di prorogare le misure protettive, richiesta che può essere avanzata dall'imprenditore o dalle parti interessate al risanamento, con l'obbligo per l'esperto di relazionare sulle attività svolte.

Infine, è chiarito che la riduzione della durata delle misure protettive può essere richiesta anche al giudice che le ha prorogate, mantenendo flessibilità nel corso del procedimento.

Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative

L'articolo 21 introduce novità sulla gestione dell'impresa durante le trattative della composizione negoziata. L'imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, ma deve agire in modo da non compromettere la sostenibilità economico-finanziaria. Se l'imprenditore risulta insolvente, ma ci sono prospettive concrete di risanamento, la gestione dell'impresa deve avvenire nell'interesse prevalente dei creditori. Le responsabilità dell'imprenditore restano invariate.

L'imprenditore ha l'obbligo di informare per iscritto l'esperto prima di compiere atti di straordinaria amministrazione o effettuare pagamenti non coerenti con le trattative o il piano di risanamento. Se l'esperto ritiene che tali atti possano danneggiare i creditori o compromettere le trattative, deve segnalarlo all'imprenditore e all'organo di controllo.

Se l'imprenditore procede comunque, deve informare l'esperto, che ha dieci giorni per iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Se l'atto danneggia gli interessi dei creditori, l'iscrizione del dissenso diventa obbligatoria. In presenza di misure protettive o cautelari, l'esperto segnala il dissenso anche alle autorità competenti, come previsto dall'articolo 19.

Autorizzazioni del tribunale

Il nuovo articolo 22 del Codice della Crisi, modificato dal decreto correttivo ter, introduce importanti novità riguardanti le autorizzazioni del tribunale durante il percorso di composizione negoziata. L'articolo chiarisce che l'imprenditore può richiedere al tribunale di autorizzare una serie di atti funzionali alla continuità aziendale e alla soddisfazione dei creditori, come: contrarre finanziamenti, richiedere emissioni di garanzie o riattivare linee di credito sospese. Queste autorizzazioni hanno un impatto rilevante solo ai fini del riconoscimento della prededuzione, ossia la priorità di pagamento rispetto ad altri creditori in caso di successiva procedura concorsuale.

In particolare, il tribunale può autorizzare finanziamenti prededucibili anche dai soci o da società appartenenti allo stesso gruppo dell'imprenditore. L'autorizzazione può estendersi anche alla cessione di rami d'azienda, escludendo la responsabilità solidale fiscale tra cedente e cessionario. Questo intervento ha l'obiettivo di risolvere dubbi interpretativi e favorire la chiarezza normativa, garantendo così maggiore certezza agli operatori economici coinvolti.

Una novità significativa riguarda la possibilità che gli atti autorizzati dal tribunale durante la composizione negoziata possano essere eseguiti anche dopo la conclusione delle trattative, se ciò è funzionale al risanamento aziendale. La prededuzione, inoltre, viene chiarita come caratteristica che non dipende dall'esito delle trattative, ma che opera automaticamente nel caso di successive procedure esecutive o concorsuali.

Infine, il decreto prevede che nel corso del procedimento di reclamo, il tribunale possa acquisire nuove informazioni e documenti per valutare se le autorizzazioni richieste siano effettivamente necessarie per il risanamento dell'impresa.

Conclusione delle trattative

Il nuovo articolo 23 disciplina la conclusione delle trattative nella composizione negoziata, introducendo diverse opzioni per l'imprenditore e i creditori al fine di superare la crisi. Le parti possono concludere contratti o accordi con i creditori o altri soggetti interessati al risanamento, che devono garantire la continuità aziendale per almeno due anni. Tra le soluzioni possibili vi sono la convenzione di moratoria, un accordo di risanamento sottoscritto dalle parti e dall'esperto, oppure un piano attestato di risanamento o la richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione con una soglia ridotta al 60% dei creditori aderenti.

Viene, inoltre, introdotta la possibilità per l'imprenditore di formulare proposte transattive nei confronti delle agenzie fiscali, con pagamento parziale o dilazionato del debito, escludendo però i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea. Tali accordi, supportati da una relazione di un professionista indipendente e sottoscritti dalle parti, sono poi depositati presso il tribunale per essere autorizzati. Se l'imprenditore non rispetta i termini di pagamento o si avvia una procedura di liquidazione giudiziale, l'accordo si risolve automaticamente.

Infine, l'articolo chiarisce che queste soluzioni possono essere applicate durante o dopo la conclusione delle trattative, e la firma dell'esperto può avvenire anche successivamente, senza violare le norme di incompatibilità.

Conservazione degli effetti

Il novellato articolo 24 del Decreto Legislativo n. 14/2019 garantisce che gli atti autorizzati dal tribunale mantengano la loro validità anche dopo la chiusura delle trattative di crisi. Queste modifiche assicurano che, indipendentemente dall'adozione di accordi di ristrutturazione, concordati preventivi o procedure di liquidazione, gli atti approvati restino efficaci. Inoltre, protegge gli atti, i pagamenti e le garanzie effettuati dall'imprenditore dopo l'intervento dell'esperto, a condizione che siano coerenti con le trattative in corso e le prospettive di risanamento. Tuttavia, se l'esperto dissente o il tribunale rifiuta un'autorizzazione, tali atti possono comunque essere contestati. La responsabilità dell'imprenditore rimane invariata e alcune norme precedenti non si applicano più a queste operazioni protette. In sintesi, le modifiche apportate mirano a offrire maggiore certezza legale e stabilità durante il processo di ristrutturazione delle imprese in crisi, facilitando una gestione più sicura e prevedibile delle procedure di risanamento.

Il nuovo comma 10 introdotto dal Decreto Legislativo 136/2024 nell'Articolo 24 specifica che gli effetti degli atti autorizzati dal tribunale rimangono validi anche dopo la chiusura delle trattative di crisi. Questo significa che tali atti continueranno ad avere efficacia non solo se, successivamente alla composizione negoziata, si attiva una delle procedure di regolazione delle crisi o dell'insolvenza, ma anche se si passa direttamente a procedure giurisdizionali o amministrative. Questa specificazione elimina dubbi interpretativi, assicurando che gli atti funzionali alla ristrutturazione dell'impresa mantengano la loro validità indipendentemente dall'evoluzione successiva delle procedure di risanamento.

Misure premiali

L'Articolo 25-bis del Codice della Crisi, modificato dal Decreto Legislativo n. 136/2024, introduce misure premiali di natura fiscale volte a incentivare gli imprenditori ad avvalersi della composizione negoziata per la gestione delle crisi aziendali. Queste misure includono la riduzione degli interessi sui debiti tributari dell'imprenditore dalla fase di accettazione dell'incarico da parte dell'esperto fino alla conclusione delle trattative, abbassando gli interessi alla sola misura legale.

Inoltre, le sanzioni tributarie previste per pagamento tempestivo vengono ridotte al minimo se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di composizione negoziata. Anche le sanzioni e gli interessi relativi ai debiti tributari sorti prima della presentazione dell'istanza sono ridotti della metà nelle situazioni previste.

Un aspetto chiave introdotto riguarda la possibilità per l'imprenditore di richiedere, con l'approvazione dell'esperto, un piano di rateizzazione esteso fino a settantadue rate mensili per le imposte dovute ma non ancora pagate. In casi di comprovate gravi difficoltà, questo piano può essere esteso fino a centoventi rate. Tuttavia, l'accesso a tali benefici decade automaticamente in caso di apertura di procedure di liquidazione o di mancato pagamento di una sola rata.

Infine, l'articolo specifica che, una volta pubblicati nel registro delle imprese i contratti e gli accordi relativi alla composizione negoziata, si applicano determinate disposizioni del codice tributario, favorendo ulteriormente la stabilità fiscale dell'impresa in ristrutturazione.

Compenso dell'esperto

L'articolo 25-ter disciplina il compenso dell'esperto coinvolto nella gestione della crisi d'impresa. Il compenso viene calcolato come una percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice, con scaglioni specifici che variano in base al valore dell'attivo. Ad esempio, per attivi fino a 100.000 euro, la percentuale varia dal 4% al 6%, mentre per attivi superiori a 1.300.000.000 euro, la percentuale scende dallo 0,002% allo 0,005%.

Il compenso complessivo dell'esperto non può essere inferiore a 4.000 euro né superiore a 400.000 euro. In situazioni particolari, come un elevato numero di creditori o la vendita del complesso aziendale, il compenso può essere aumentato fino al 35% o del 10% rispettivamente. Al contrario, se il numero di creditori è molto basso, il compenso può essere ridotto del 40%.

L'esperto ha diritto al rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché documentate. In caso di mancato accordo tra le parti, il compenso viene determinato da una commissione ed è a carico dell'imprenditore. Inoltre, è prevista la possibilità di ricevere un acconto fino a un terzo del compenso finale dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico.

Infine, il compenso dell'esperto è deducibile fiscalmente, favorendo così la trasparenza e la sostenibilità economica delle operazioni di ristrutturazione aziendale.

Imprese sotto soglia

L'articolo 25-quater prevede che la composizione negoziata sia estesa anche alle piccole imprese commerciali e agricole, oltre alle start-up innovative che non rientrano nelle procedure di liquidazione. Pertanto, gli imprenditori commerciali e agricoli che si trovano in difficoltà finanziaria possono richiedere l'intervento di un esperto indipendente per realizzare il loro risanamento. Questa richiesta può essere fatta se c'è una reale possibilità di risanamento dell'impresa. L'imprenditore deve presentare la domanda alla Camera di Commercio locale, accompagnata dai documenti necessari.

Una volta nominato, l'esperto lavora con l'imprenditore per trovare una soluzione alla crisi. Se riesce a individuare una strategia efficace, le parti coinvolte possono stipulare accordi con i creditori o altre parti interessate per garantire la continuità dell'azienda. In alternativa, possono essere conclusi accordi specifici che confermano la validità del piano di risanamento. Se non si riesce a trovare una soluzione tramite accordi, l'imprenditore ha altre opzioni, come richiedere una procedura di concordato semplificato o la liquidazione dei beni dell'azienda. Anche se vengono intraprese queste altre procedure, gli accordi precedenti restano validi.

Infine, il compenso dell'esperto viene gestito dalla Camera di Commercio che lo ha nominato, garantendo trasparenza e correttezza nel processo.

Limiti di accesso alla composizione negoziata

Il comma 14 dell'articolo 5 emenda l'articolo 25-quinquies che stabilisce dei limiti per accedere alla procedura di composizione negoziata. In particolare, un imprenditore non può richiedere questa procedura se:

  • è già coinvolto in un'altra procedura per affrontare la crisi;
  • negli ultimi quattro mesi ha abbandonato determinate misure di gestione della crisi.

In sostanza, queste regole servono a evitare sovrapposizioni di procedure e a garantire che l'imprenditore non possa abusare delle diverse opzioni disponibili per gestire la propria crisi finanziaria.

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (articolo 6)

L'articolo 6 del Correttivo ter rivisita una parte importante del Codice della Crisi: il Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Detta norma indica una nuova forma di concordato - quale possibile sbocco della composizione negoziata - avente unicamente finalità di liquidazione, come alternativa agli altri strumenti e procedure previsti dal Codice.

Modificando il primo comma dell'articolo 25-sexies, si elimina la menzione dei risultati negativi della composizione negoziata, in accordo con quanto spiegato nell'articolo 23.

Viene precisato che il concordato semplificato può essere considerato ammissibile anche quando le soluzioni proposte nell'articolo 23 (conclusione di un contratto, con uno o più creditori; convezione di moratoria; accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto) si rivelano inattuabili, nonostante le negoziazioni siano state svolte.

Inoltre, viene introdotta una precisazione per risolvere una lacuna normativa, indicando che il sistema di suddivisione in classi si estende anche ai creditori con privilegi declassati a semplici creditori chirografari, facendo riferimento all'articolo 84, comma 5.

Queste modifiche mirano a incrementare la flessibilità nell'applicazione del concordato semplificato, permettendo una più agevole liquidazione del patrimonio quando altre opzioni risultano impraticabili.

In sintesi, l'imprenditore può presentare, entro sessanta giorni dalla notifica prevista dall'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per la cessione dei beni, accompagnata da un piano di liquidazione e dai documenti specificati nell'articolo 39.

La proposta può includere una classificazione dei creditori in diverse classi. Entro il termine specificato inizialmente, l'imprenditore ha anche la possibilità di inoltrare la richiesta prevista, riservandosi la possibilità di depositare successivamente la proposta e il piano.

Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione (articolo 7)

L'articolo 7 del Decreto legislativo correttivo del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza apporta modifiche gli articoli 25-octies e 25-decies del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con particolare riguardo all'anticipata emersione della crisi e l'utilizzo di un programma informatico per la verifica della sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione.

Segnalazione dell'organo di controllo

Il comma 1 dell'articolo 7 del Dlgs n. 136/2024 modifica l'articolo 25-octies sulle segnalazioni dell'organo di controllo, per aumentarne l'efficacia e specificare meglio il suo campo di applicazione, al fine di migliorare l'attuazione delle norme europee sull'allerta precoce.

Oltre agli organi di controllo societari, anche i revisori legali sono incaricati di segnalare all'organo amministrativo situazioni di crisi emergente.

Questi organi, nell'ambito delle loro funzioni, sono tenuti ad informare per iscritto l'organo amministrativo della sussistenza delle condizioni che possono portare alla presentazione di una istanza di insolvenza. La segnalazione deve essere dettagliata e motivata, inviata tramite metodi che garantiscano la conferma della ricezione e deve specificare un termine adeguato, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo è tenuto a rispondere sulle azioni intraprese.

Durante il periodo di trattative, i doveri di vigilanza stabiliti dall'articolo 2403 del Codice civile rimangono in vigore.

Il secondo comma dell'articolo 25-octies stabilisce che una segnalazione tempestiva e la sorveglianza durante le trattative possono contribuire a mitigare o escludere la responsabilità degli organi di controllo, come previsto dall'articolo 2407 del Codice civile e dall'articolo 15 del Decreto legislativo n. 39 del 2010. La segnalazione si considera, comunque, tempestiva se effettuata entro sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni critiche da parte dell'organo di controllo o di revisione.

Questa disposizione enfatizza l'importanza di una comunicazione efficace e tempestiva per la gestione delle crisi aziendali e mira a prevenire le conseguenze legali per mancata vigilanza o ritardo nelle comunicazioni.

Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari

Il comma 2 dell'articolo 7 modifica l'articolo 25-decies, scandendo in modo più specifico gli obblighi di comunicazione che gravano su banche e intermediari finanziari nei confronti degli organi di controllo societari. La nuova formulazione chiarisce che, ogniqualvolta banche e altri intermediari finanziari segnalano al cliente variazioni che peggiorano le condizioni, sospensioni o revoca degli affidamenti, devono contemporaneamente informare anche gli organi di controllo societari, ove presenti.

Questa disposizione mira a rafforzare la trasparenza e a garantire che gli organi di controllo siano tempestivamente informati su qualsiasi cambiamento significativo nel rapporto creditizio che potrebbe influire sulla stabilità finanziaria dell'impresa. Si specifica che l'obbligo di comunicazione si limita a variazioni di natura peggiorativa, precisando così l'ambito di applicazione della norma e rafforzando il suo ruolo come strumento di allerta precoce, essenziale per la prevenzione delle crisi aziendali.

Competenza territoriale (articolo 9)

L'articolo 9 del decreto correttivo apporta modifiche in materia di competenza territoriale e trasferimento del centro degli interessi principali delle imprese, intervenendo sugli articoli 27 e 28 del Codice della Crisi d'Impresa.

Competenza per materia e per territorio

Per quanto riguarda l'articolo 27 CCII, viene modificato il comma 1 per chiarire che la competenza del tribunale dotato di sezione specializzata in materia di imprese si estende non solo alle imprese già sottoposte a amministrazione straordinaria, ma anche a quelle che potrebbero essere assoggettate a tale procedura.

Trasferimento del centro degli interessi principali

L'articolo 28, invece, viene modificato per includere la liquidazione controllata tra le procedure per le quali il trasferimento del centro degli interessi principali, avvenuto nell'anno precedente, non incide sulla competenza territoriale del tribunale.

Cessazione dell'attività del debitore (articolo 10)

L'articolo 10 apporta modifiche al Codice della Crisi d'Impresa, in particolare riguardo alla cessazione dell'attività del debitore, concentrandosi sulla liquidazione controllata e sull'esdebitazione degli imprenditori individuali. Queste modifiche interessano l'articolo 33 del Codice e sono volte a correggere alcune disparità di trattamento.

Cessazione dell'attività

Una delle principali modifiche si sostanzia nell'ampliamento della possibilità di avviare la procedura di liquidazione controllata fino a un anno dalla cessazione dell'attività, in modo analogo a quanto previsto per la liquidazione giudiziale. Questo intervento elimina una disparità che penalizzava le imprese minori, permettendo anche a loro di accedere alla liquidazione controllata entro lo stesso termine temporale.

Inoltre, è stata introdotta una deroga specifica per gli imprenditori individuali. Anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese, un debitore persona fisica potrà richiedere l'apertura della liquidazione controllata oltre il termine di un anno, previsto per le altre categorie di debitori.

Queste modifiche mirano a garantire una maggiore equità e flessibilità nella gestione della crisi d'impresa, offrendo alle imprese minori e agli imprenditori individuali la possibilità di accedere alla liquidazione controllata entro un periodo più ampio e con una maggiore elasticità temporale, soprattutto per chi ha già cessato la propria attività e si è cancellato dal registro delle imprese.

Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (articolo 11)

Circa le modifiche operate all'articolo 37 del CCII, che disciplina l'iniziativa per l'accesso agli strumenti di gestione della crisi e dell'insolvenza, oltre alla liquidazione giudiziale, viene aggiunta la possibilità per le startup - attualmente limitate alle procedure di sovraindebitamento dall'articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, modificato e convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - di scegliere volontariamente di utilizzare gli strumenti disponibili per le imprese di maggiori dimensioni, se questi sono ritenuti più adeguati per affrontare le loro crisi.

Questa possibilità è completamente volontaria e intende ampliare le opzioni di recupero per quelle startup che, nonostante siano agli inizi, possano essere abbastanza grandi o significative da necessitare di un approccio più strutturato al risanamento.

Con la modifica al comma 1, articolo 39, Dlgs 14/2019, si puntualizza che la relazione depositata da parte del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza, deve essere aggiornata mensilmente.

Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (articolo 12)

L'articolo 12 del decreto legislativo introduce diverse modifiche al Codice della crisi d'impresa volte a migliorare la gestione del procedimento unitario di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e della liquidazione giudiziale. Questo procedimento, considerato una delle principali innovazioni del Codice, ha richiesto chiarimenti e adattamenti per risolvere le problematiche emerse nella sua prima applicazione.

Le modifiche sono volte a uniformare i passaggi procedurali e adeguare le norme all'uso delle tecnologie digitali, come il deposito telematico, rendendo le procedure più chiare, efficienti e moderne.

Accesso a strumenti di regolazione della crisi e alla liquidazione giudiziale

Tra le modifiche più rilevanti, si interviene sull'articolo 40 del Codice, specificando che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale deve essere firmata dai rappresentanti legali della società.

Viene inoltre aggiornato il sistema di notifiche, sostituendo il riferimento alla vecchia “area web riservata” con quello al Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. Questa modifica è allineata con le disposizioni del codice di procedura civile e promuove la digitalizzazione del processo civile telematico, facilitando le notifiche e rendendole più efficienti.

In questo contesto, la notifica si considera valida quando il destinatario accede all'area riservata.

Viene inoltre allineata la normativa sulle notifiche con il codice civile, chiarendo che, in caso di mancato esito della notifica, il deposito degli atti deve essere effettuato presso la casa comunale del luogo della sede legale per le imprese o del luogo di residenza per i soggetti non iscritti al registro delle imprese.

A seguire, viene chiarito che la decisione deve essere rimessa al collegio giudicante e che la prima udienza per presentare domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, a pena di decadenza, è fissata ai sensi dell'articolo 41 (Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale).

Domanda prenotativa

Un'altra modifica importante riguarda l'articolo 44 sull'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione, che disciplina la cosiddetta domanda prenotativa.

La domanda prenotativa consente all'impresa di avviare un procedimento di crisi senza dover immediatamente depositare tutta la documentazione richiesta, ma riservandosi di presentarla in un secondo momento.

Viene chiarito, in particolare, che la domanda non necessariamente conduce al concordato preventivo. Questa precisazione è importante perché risolve le incertezze sull'ambito di applicazione dell'articolo 46 (Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo), che è destinato a operare solo con riferimento alla domanda "piena" volta ad ottenere l'apertura della procedura di concordato. Se, infatti, il debitore presenta la domanda prenotativa senza specificare lo strumento di regolazione della crisi, si applicherà il regime più rigido del concordato preventivo. Tuttavia, se l'impresa decide di avvalersi di uno strumento specifico, deve depositare un progetto di piano conforme allo strumento scelto.

Inoltre, il commissario giudiziale viene autorizzato a compiere verifiche immediatamente dopo la concessione del termine da parte del tribunale, accelerando le procedure.

Per garantire uniformità, viene poi aggiornata la terminologia relativa alle relazioni economico-patrimoniali e finanziarie nelle varie procedure.

Viene inoltre chiarito che, in caso di richiesta di proroga dei termini fissati dal tribunale, l'impresa deve presentare un progetto di piano di regolazione della crisi per evitare che la proroga sia utilizzata solo per dilatare i tempi.

Vengono anche introdotti nuovi commi, che prevedono la sospensione degli obblighi legali di tutela del capitale sociale con la domanda prenotativa (comma 1-bis), l'inefficacia degli atti di amministrazione straordinaria senza autorizzazione (comma 1-ter) e la possibilità per il debitore di avvalersi di uno specifico strumento di regolazione prescelto (comma 1-quater).

Comunicazione e pubblicazione del decreto

All'articolo 45 del CCII (Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini) viene eliminato il riferimento al deposito "in cancelleria", allineandolo all'uso del deposito telematico.

Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo

L'articolo 12 modifica, inoltre, l'articolo 46, che disciplina gli effetti della domanda di accesso al concordato preventivo. Una delle principali modifiche riguarda l'eliminazione del riferimento all'articolo 44, che è stato considerato fuorviante. Infatti, mentre l'articolo 44 regola l'accesso al procedimento unitario, l'articolo 46 si applica solo alle domande di concordato preventivo. Viene pertanto chiarito che le disposizioni dell'articolo 46 si applicano solo alle domande che mirano all'apertura del concordato preventivo e non alla domanda prenotativa.

Apertura del concordato preventivo

Anche l'articolo 47 del Codice viene modificato, imponendo al tribunale di verificare la corretta formazione delle classi di creditori nel concordato in continuità aziendale e obbligando il debitore a fornire informazioni periodiche come nel caso di domanda con riserva.

Le modifiche apportate agli articoli successivi riguardano vari aspetti procedurali, tra cui la possibilità di ristrutturazione trasversale, che consente l'omologazione del concordato senza il consenso unanime dei creditori (art. 48), l'aggiornamento di riferimenti normativi obsoleti (art. 49), e la correzione di errori normativi relativi al reclamo contro il rigetto della domanda di liquidazione giudiziale (art. 50). Inoltre, nell'articolo 51 si chiarisce che la notifica del reclamo è a carico della parte proponente, mentre la sentenza deve essere notificata dalla cancelleria della Corte d'appello.

Effetti della revoca

Infine, le modifiche all'articolo 53 chiariscono che le norme sugli effetti della revoca della liquidazione giudiziale si applicano anche quando la revoca è seguita dall'omologazione del concordato o di altri strumenti, e che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale può essere presentata solo in primo grado.

Misure cautelari e protettive (articolo 13)

L'articolo 13 introduce diverse modifiche agli articoli 54 e 55 del Codice della Crisi d'Impresa (CCII), migliorando l'applicazione delle misure cautelari e protettive durante il processo di crisi d'impresa. Queste modifiche estendono la possibilità di richiedere tali misure in diverse fasi del processo e introducono la videoconferenza come modalità preferenziale per le udienze, con l'obiettivo di garantire una partecipazione più ampia e velocizzare le procedure.

Misure cautelari e protettive

Il novellato articolo 54 CCII prevede, così, che le misure cautelari possono essere richieste non solo nelle domande ordinarie o per l'apertura della liquidazione giudiziale, ma anche durante il procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi, incluso il concordato semplificato e la domanda prenotativa.

La domanda di misure protettive può essere presentata per il concordato semplificato e successivamente all'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi, mentre le misure protettive atipiche possono essere richieste solo dopo il deposito del piano o degli accordi e possono impedire sia azioni giudiziali dei creditori sia comportamenti dannosi.

Vengono apportati, a seguire, alcuni chiarimenti terminologici per confermare che la domanda prenotativa prevista dall'articolo 44 è la stessa disciplinata dall'articolo 40, e che le misure protettive possono essere richieste anche nel contesto della composizione negoziata. Inoltre, nella domanda prenotativa, l'indicazione dello strumento di regolazione della crisi è resa facoltativa.

Infine, il termine "concorsuale" relativo a procedura viene eliminato poiché non applicabile a tutti gli strumenti che possono essere associati alle misure cautelari e protettive.

Procedimento di applicazione

Per quanto riguarda il procedimento per l'applicazione delle misure cautelari e protettive (art. 55 CCII), si stabilisce che le udienze devono preferibilmente svolgersi in videoconferenza, così da garantire una maggiore partecipazione e velocità nelle decisioni. Viene inoltre chiarito il procedimento applicabile alle misure atipiche, per migliorare la coerenza normativa complessiva.

Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi (articolo 16)

L'articolo 16 del Decreto legislativo n. 136/2024 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II del Codice della crisi d'impresa, recante disposizioni su Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi. In particolare, tale articolo va a modificare gli articoli 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64 del Dlgs n. 14/2019.

Accordi di ristrutturazione dei debiti

Il comma 1 dell'articolo 16 interviene significativamente sugli accordi di ristrutturazione dei debiti, di cui all'articolo 57 del CCII, specificando che questi possono essere conclusi da qualsiasi imprenditore, indipendentemente dalla natura commerciale o meno, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, a condizione che i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti acconsentano.

Gli accordi richiedono omologazione e devono includere un piano economico-finanziario dettagliato, con i relativi documenti supportivi specificati nell'articolo 39, per facilitarne l'esecuzione. Tali accordi devono anche assicurare il pagamento completo dei creditori estranei entro 120 giorni dall'omologazione o dalla scadenza dei crediti. Inoltre, un professionista indipendente deve verificare la correttezza dei dati aziendali e la fattibilità del piano, confermando la sua idoneità a garantire il pagamento completo dei creditori. Infine, il debitore ha la possibilità, post-omologazione, di richiedere autorizzazioni per nuovi finanziamenti o emissioni di garanzie prededucibili, applicando le norme degli articoli 99, 101 e 102. Queste modifiche mirano a fornire una struttura più chiara e formalizzata per la gestione della crisi e dell'insolvenza.

Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano

Il nuovo articolo 58 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII), come modificato dall'articolo 16 del Dlgs n. 136/2023, disciplina la rinegoziazione degli accordi e le modifiche del piano di ristrutturazione. In particolare, il comma 1 stabilisce che, in caso di modifiche sostanziali al piano prima dell'omologazione, è necessario rinnovare l'attestazione prevista dall'articolo 57, comma 4, e richiedere il consenso ai creditori coinvolti. Il comma 2 chiarisce che, anche dopo l'omologazione, l'imprenditore può apportare modifiche sostanziali al piano per garantire l'esecuzione degli accordi, previa attestazione di un professionista. Tali modifiche devono essere pubblicate nel registro delle imprese e comunicate ai creditori, che hanno 30 giorni per presentare opposizione tramite ricorso al tribunale. L'articolo specifica che il procedimento si svolge secondo le forme previste dall'articolo 48, apportando un chiarimento di natura redazionale e procedurale.

Accordi di ristrutturazione agevolati

L'articolo 60 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII) è stato emendato per chiarire meglio l'ambito di applicabilità degli accordi di ristrutturazione agevolati, con particolare riferimento alle misure protettive. In particolare, il comma 3 dell'articolo 16 apporta modifiche per risolvere le incertezze interpretative riguardanti l'espressione "misure protettive temporanee", poiché tutte le misure protettive, per loro natura, sono provvisorie. Pertanto, il testo è stato aggiornato per fare riferimento direttamente alle misure protettive disciplinate dall'articolo 54, includendo tutte le tipologie di misure, comprese quelle atipiche, garantendo così una maggiore chiarezza normativa e una più precisa definizione delle misure di protezione applicabili.

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

Il nuovo articolo 61 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza disciplina gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, permettendo di estendere gli effetti dell'accordo anche ai creditori non aderenti della stessa categoria, a patto che siano informati delle trattative e ricevano almeno quanto otterrebbero in una liquidazione giudiziale.

Perché ciò sia possibile, è necessario che:

  • tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e abbiano ricevuto informazioni complete e aggiornate sulla situazione del debitore e sull'accordo;
  • l'accordo non sia di natura liquidatoria e preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa, direttamente o indirettamente;
  • i crediti dei creditori aderenti rappresentino almeno il 75% di tutti i creditori della categoria;
  • i creditori non aderenti siano soddisfatti almeno nella stessa misura di quanto riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale;
  • il debitore notifichi l'accordo e i relativi documenti ai creditori nei confronti dei quali chiede l'estensione degli effetti.

I creditori non aderenti possono opporsi all'estensione degli effetti dell'accordo, con opposizione da proporre entro 30 giorni dalla notifica. Il tribunale può autorizzare modalità di notificazione per accelerare il procedimento. Inoltre, l'accordo non può imporre ai creditori non aderenti nuove prestazioni o la concessione di nuovi affidamenti, eccetto il mantenimento di contratti di locazione finanziaria già in essere.

Infine, se un'impresa ha debiti verso banche o intermediari finanziari per almeno metà del totale dell'indebitamento, è possibile formare una categoria specifica per tali creditori, estendendo l'efficacia dell'accordo anche ai creditori non aderenti, senza necessità di rispettare il requisito della continuazione dell'attività d'impresa.

Convenzione di moratoria

La convenzione di moratoria (articolo 62) stipulata tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, finalizzata a regolare temporaneamente gli effetti della crisi e riguardante la dilazione dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative, nonché altre misure che non comportano la rinuncia al credito, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla stessa categoria, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile.

Per l'efficacia della convenzione verso i creditori non aderenti, è necessario che:

  • tutti i creditori della categoria siano informati o coinvolti nelle trattative e ricevano informazioni complete sulla situazione economica del debitore;
  • i crediti dei creditori aderenti rappresentino almeno il 75% del totale della categoria;
  • i creditori non aderenti non subiscano perdite maggiori rispetto a una liquidazione giudiziale;
  • un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati e l'idoneità della convenzione a gestire la crisi.

La convenzione non può imporre ai creditori non aderenti nuove obbligazioni, come l'esecuzione di prestazioni aggiuntive o la concessione di nuovi finanziamenti. Tuttavia, la continuazione di contratti di leasing già esistenti non è considerata una nuova prestazione. La convenzione e la relazione del professionista incaricato devono essere notificate ai creditori non aderenti tramite raccomandata o domicilio digitale. Questi ultimi hanno 30 giorni per opporsi al tribunale, che, in caso di più opposizioni, le unisce in un unico procedimento. Il tribunale decide in camera di consiglio con sentenza, contro la quale è possibile presentare reclamo.

Transazione fiscale

Il nuovo articolo 63 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza riforma la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti, affrontando dubbi interpretativi riguardo al "cram-down" nei concordati in continuità.

Le principali modifiche includono:

- proposta di transazione: i commi 1 e 2 chiariscono le modalità di presentazione della proposta agli enti pubblici creditori, con precisazioni su come e da chi deve essere firmata. La proposta agli enti pubblici non deve essere peggiorativa rispetto a quanto si otterrebbe in una liquidazione giudiziale, e deve essere attestata da un professionista indipendente,

- termini e notifiche: il comma 3 regola il raccordo tra i tempi per la conclusione della transazione e la domanda di omologazione, e prevede che i termini per opporsi decorrono dal ricevimento di un avviso via PEC,

- cram-down fiscale: i commi 4 e 5 incorporano nel Codice la disciplina del "cram-down fiscale", che permette l'omologazione dell'accordo nonostante il dissenso dei creditori pubblici, a condizione che siano rispettati alcuni criteri, come la natura non liquidatoria degli accordi e il sostegno da parte di una significativa quota di creditori privati. Sono introdotte misure per evitare abusi, compreso il controllo sulle percentuali di soddisfazione dei creditori pubblici,

- limitazioni al cram-down: il comma 6 introduce misure "anti-abuso" che impediscono il cram-down se il debitore ha già beneficiato di accordi negli ultimi cinque anni o in presenza di debiti tributari/previdenziali troppo elevati rispetto al totale,

- risoluzione per inadempimento: il comma 8 prevede la risoluzione automatica della transazione in caso di inadempimento.

Queste modifiche mirano a rendere più chiare e rigorose le regole sugli accordi di ristrutturazione, evitando abusi e migliorando l'efficacia delle transazioni fiscali e contributive.

Esse si applicano alle proposte presentate dopo l'entrata in vigore del Correttivo-ter (28/09/2024).

Effetti degli accordi sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive

Il nuovo articolo 64 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza è stato modificato per rendere la disciplina degli accordi di ristrutturazione più chiara e coerente con le altre norme sulla regolazione della crisi e dell'insolvenza, soprattutto in relazione agli effetti sugli accordi e sulla composizione negoziata. Ecco cosa cambia:

  • chiarezza sul divieto di prelazione: è stato chiarito che i creditori non possono ottenere diritti di prelazione (privilegi di pagamento) non concordati se l'azienda ha richiesto misure protettive durante le trattative, anche prima di chiedere l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione;
  • obblighi degli amministratori: gli amministratori devono continuare a gestire correttamente l'azienda anche prima che gli obblighi legati al capitale sociale siano sospesi, tenendo conto della possibilità di una composizione negoziata;
  • precisazioni sulla richiesta di misure protettive: si specifica che, nel contesto degli accordi di ristrutturazione, la richiesta di misure protettive è unica e non ripetitiva. Inoltre, le regole si applicano anche quando viene chiesta l'omologazione dell'accordo;
  • titolo aggiornato: il titolo dell'articolo è stato modificato per riflettere meglio il contenuto.

Queste modifiche semplificano e rendono più comprensibile il funzionamento degli accordi di ristrutturazione, collegandoli meglio alle altre norme di gestione della crisi.

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo 17)

L'articolo 17 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 apporta alcune modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I-bis, in particolare all'articolo 64-bis del Codice della crisi d'impresa, concernente il Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.

Le modifiche mirano a chiarire la portata della disciplina nonché a introdurre semplificazioni procedurali per favorirne l'applicazione.

Proposta di decurtazione ai creditori pubblici

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 inserisce il comma 1-bis al fine di consentire al debitore che utilizza il Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di proporre ai creditori pubblici la decurtazione dei crediti vantati.

La disposizione ricalca quella già prevista dall'articolo 88 del Codice della crisi d'impresa, ma con una significativa differenza: non è prevista alcuna modalità di cram-down, incompatibile con uno strumento per la cui approvazione è richiesta l'unanimità delle classi.

Accertamento sulla ritualità

La lettera b) elimina dal comma 4 dell'articolo 64-bis del Codice della crisi d'impresa l'aggettivo “mera”, riferita alla ritualità della proposta, in ragione dei dubbi sorti sul suo contenuto pratico.

Verifica dell'opposizione all'omologazione

La lettera c) interviene invece sul comma 8 dell'articolo 64-bis che contiene il criterio di verifica della fondatezza dell'opposizione all'omologazione proposta dal creditore dissenziente.

Con la novella operata dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 si precisa che la soddisfazione dei creditori nel piano deve essere non inferiore a quella possibile in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di omologazione.

Modifica delle disposizioni richiamate

La lettera d) sostituisce il comma 9 dell'articolo 64-bis e, al fine di puntualizzare la disciplina applicabile al P.R.O., elimina il riferimento all'articolo 84, comma 8, all'articolo 90 e all'articolo 96 del Codice della crisi d'impresa.

Inoltre, il richiamo all'articolo 114 è stato sostituito dal richiamo all'articolo 114-bis del Codice della crisi d'impresa, contenente disposizioni applicabili alla liquidazione di beni nell'ambito del concordato in continuità aziendale.

Viene inserito un ultimo periodo che, in conseguenza dell'eliminazione del richiamo all'articolo 96, specifica gli effetti prodotti dalla domanda di omologazione del P.R.O, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni degli articoli 145 e da 154 a 162 del Codice della crisi d'impresa.

Trasferimento d'azienda prima dell'omologazione

Infine la lettera e) inserisce il comma 9-bis all'articolo 64-bis che detta la disciplina del trasferimento d'azienda previsto prima dell'omologazione del piano.

Si prevede che il tribunale possa autorizzare l'imprenditore al trasferimento d'azienda previa verifica della sua funzionalità rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori,

Il tribunale è tenuto a dettare le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti.

È fatto salvo il rispetto dell'articolo 2112 cod. civ., sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.

È altresì stabilito che il tribunale verifichi anche il rispetto dei principi di competitività nella scelta dell'acquirente effettuata dal debitore.

Disposizioni di carattere generale nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento (articolo 18)

L'articolo 18 del decreto legislativo introduce modifiche per migliorare le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento nel Codice della crisi d'impresa. Le principali novità riguardano gli articoli 65 e 66 CCII e puntano a chiarire aspetti normativi, agevolare l'accesso alle informazioni e garantire una maggiore efficienza nelle procedure.

Applicazione delle procedure di sovraindebitamento

Per quanto riguarda l'articolo 65 del Codice, sull'ambito di applicazione delle procedure di sovraindebitamento, viene chiarito che la possibilità di presentare una domanda con riserva, ossia priva di tutta la documentazione iniziale, non è disponibile per tutte le procedure di sovraindebitamento, ma solo per quelle relative alle attività commerciali e ai professionisti.

Inoltre, si prevede che gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) ottengano l'autorizzazione ad accedere a banche dati pubbliche e private, come l'anagrafe tributaria e le centrali rischi, al fine di verificare l'accuratezza della documentazione fornita dal debitore.

Procedure familiari

Nell'articolo 66 CCII, sulle procedure familiari, vengono introdotti chiarimenti di natura procedurale e terminologica, attraverso un allineamento della normativa al procedimento unitario.

Si specifica che deve essere presentata una "unica domanda di accesso" anziché un "unico progetto", e si chiarisce che la ristrutturazione dei debiti del consumatore non è applicabile se uno dei membri della famiglia non è un consumatore. Inoltre, i membri della stessa famiglia possono accedere alla liquidazione controllata anche se uno o più componenti sono incapienti, a condizione che vi sia un attivo da liquidare.

Infine, viene modificato il sistema di calcolo dei compensi degli OCC, per evitare che risultino sproporzionati rispetto ai debiti o ai ricavi della procedura, migliorando così l'equilibrio a favore dei creditori e incentivando una gestione più efficiente della crisi.

Concordato minore (articolo 20)

L'articolo 20 del decreto legislativo n. 136/2024 interviene sulle disposizioni del Codice della Crisi d'Impresa in relazione al concordato minore, modificando in particolare gli articoli 74, 75, 76, 78, 80, 82 e 83. Tali modifiche si sostanziano in chiarimenti procedurali e terminologici, allo scopo di facilitare l'applicazione degli strumenti giuridici e rendere più agevoli le procedure per i debitori e per gli organismi competenti. La finalità generale è quella di migliorare la funzionalità del concordato minore come strumento di regolazione della crisi e di sovraindebitamento, garantendo una maggiore equità e trasparenza nei confronti dei debitori e dei creditori.

La proposta di concordato minore

Il primo intervento normativo riguarda l'articolo 74, che disciplina la proposta di concordato minore. In primo luogo, viene per chiarire meglio il concetto di “risorse esterne”. La nuova formulazione specifica che tali risorse sono riferite all'incremento dell'attivo disponibile al momento della domanda di concordato, piuttosto che a un generico aumento della soddisfazione dei creditori. Inoltre, è stato allineare il contenuto della proposta con quanto previsto per gli altri strumenti di regolazione della crisi. Viene specificato che la formazione delle classi di creditori è obbligatoria solo per i titolari di garanzie prestate da terzi, risolvendo così i dubbi interpretativi sorti durante l'applicazione pratica.

Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati

Le modifiche all'articolo 75 riguardano principalmente l'aggiornamento della terminologia utilizzata, per garantire coerenza con altre disposizioni del Codice della Crisi. La nuova definizione di "situazione economico-patrimoniale e finanziaria" viene allineata alle altre norme, mentre il riferimento agli "atti di straordinaria amministrazione" viene sostituito con "atti eccedenti l'ordinaria amministrazione”.

Un'ulteriore innovazione introdotta consente al debitore persona fisica di continuare a pagare il mutuo con garanzia reale sull'abitazione principale, come già previsto nel piano del consumatore. Questa modifica elimina una disparità di trattamento tra debitori nel concordato minore e nel piano del consumatore, garantendo così la possibilità di salvaguardare l'abitazione principale in entrambe le procedure.

Presentazione domanda e attività OCC

L'articolo 76 subisce diverse correzioni volte a chiarire la terminologia e il ruolo degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC). Viene corretto un riferimento normativo errato, sostituendo l'albo dei gestori della crisi con il "registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento". Questa correzione si allinea ai suggerimenti formulati dal Consiglio di Stato per garantire maggiore precisione nella designazione degli organismi competenti.

Un'altra modifica riguarda il contenuto della relazione particolareggiata che gli OCC devono presentare. Viene introdotta l'indicazione degli atti in frode da parte del debitore, agevolando così l'applicazione dell'articolo 77, che prevede la declaratoria di inammissibilità della domanda in presenza di tali atti. L'OCC è inoltre tenuto a esprimere una valutazione sulla fattibilità del piano di concordato, in modo da favorire una più efficiente applicazione delle norme in materia di ristrutturazione dei debiti.

Procedimento

L'articolo 78 è stato oggetto di diverse modifiche che mirano a rendere più chiara e fluida la procedura di ammissione al concordato minore. Una delle novità più rilevanti è la possibilità di concedere al debitore un termine di quindici giorni per integrare il piano depositato o produrre ulteriori documenti, simile a quanto previsto nel concordato preventivo.

Viene inoltre introdotto il diritto di reclamare il decreto di inammissibilità davanti al tribunale, con una procedura semplificata, di modo da garantire una maggiore tutela dei diritti dei debitori, evitando che una decisione di inammissibilità possa essere adottata senza adeguati controlli. In caso di accoglimento del reclamo, gli atti vengono rimessi al giudice competente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Le modifiche all'articolo 78 riguardano anche l'aggiornamento delle disposizioni relative alle misure protettive. La nuova formulazione prevede che il giudice possa concedere misure protettive che impediscano non solo azioni giudiziarie, ma anche cautelari, rafforzando così la protezione del patrimonio del debitore. Viene anche eliminato il riferimento alla nullità delle azioni esercitate in violazione di tali misure, in quanto ritenuto superfluo e potenzialmente fuorviante.

Omologazione del concordato minore

L'articolo 80, che disciplina l'omologazione del concordato minore, viene modificato in modo tale da rendere più chiara la terminologia utilizzata ed evitare problemi interpretativi. In particolare, viene eliminato l'aggettivo "giuridica”, semplificando la formulazione del primo comma. Inoltre, il riferimento all'alternativa liquidatoria viene sostituito con quello più specifico della liquidazione controllata, chiarendo così la modalità con cui deve essere confrontata la proposta di concordato.

Revoca dell'omologazione

Le modifiche all'articolo 82 riguardano la procedura di revoca dell'omologazione del concordato minore. Tra le innovazioni, si segnala l'eliminazione della possibilità per il tribunale di revocare d'ufficio l'omologazione, armonizzando così la disciplina con quella degli altri strumenti di regolazione della crisi. Al contempo, viene introdotta la legittimazione dell'OCC a richiedere la revoca, conferendo maggiore responsabilità agli organismi di composizione della crisi nel monitorare l'andamento delle procedure.

Inoltre, viene chiarito che la richiesta di revoca deve essere formalizzata con una "domanda", termine più appropriato rispetto a "richiesta" in quanto si tratta di un atto che avvia un procedimento giurisdizionale.

Conversione in procedura liquidatoria

Infine, l'articolo 83 è stato modificato per rendere più coerente il passaggio dal concordato minore alla liquidazione controllata. Il termine "conversione" è stato eliminato, in quanto non rispecchia correttamente il meccanismo di passaggio tra le due procedure. Ora, si prevede che anche il creditore possa richiedere l'apertura della liquidazione controllata in caso di revoca dell'omologazione del concordato minore, allineando così la disciplina con quella prevista per altre procedure concorsuali.

Concordato preventivo (articolo 21)

Ai sensi dell'attuale articolo 84 del CCII, l'imprenditore che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma.

Il Correttivo ter al Codice della Crisi d'Impresa apporta le seguenti modifiche:

  • viene aggiunto che la liquidazione del patrimonio può anche comportare la cessione dei beni ai creditori;
  • sono offerte istruzioni più precise per il calcolo del valore di liquidazione;
  • circa le regole sulla distribuzione ai creditori privilegiati, si precisa che la soddisfazione dei loro diritti non può essere inferiore al valore di liquidazione del bene o del diritto sul quale sussiste la causa di prelazione e che la parte del credito che non trova soddisfazione rispetto a tale valore va trattata come credito chirografario;
  • si chiarisce che "ai fini del giudizio di omologazione", la priorità relativa per il valore eccedente il valore di liquidazione serve come criterio per il debitore che formula il piano e la proposta durante il processo di omologazione, deve essere integrato con le norme dell'articolo 112;
  • si precisa che le risorse esterne all'azienda, cioè quelle non legate al patrimonio dell'impresa, possono essere distribuite liberamente in quanto non soggette alle garanzie patrimoniali generalmente imposte dalla legge sul debitore.

Vengono, inoltre, eliminati i commi 8 e 9 dell'articolo 87, in quanto contenenti disposizioni che trovano una migliore collocazione sistematica all'interno delle norme che si occupano della liquidazione nel concordato preventivo, ossia nel nuovo articolo 114-bis - Disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuità - del decreto 136/2024.

Brevemente, tale disposizione indica che quando il piano di concordato preventivo che include la continuità aziendale stabilisce la necessità di liquidare una parte del patrimonio o di vendere l'azienda e non sia già stato selezionato un acquirente, la sentenza di omologazione può permettere al tribunale di designare uno o più liquidatori e un comitato composto da tre o cinque creditori per supportare il processo di liquidazione. Il liquidatore, potendo avvalersi anche di esperti, si occuperà delle operazioni di liquidazione garantendo efficienza e rapidità, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

Se il piano include una proposta di acquisto da parte di un soggetto già identificato, il tribunale assicurerà che l'offerta sia adeguatamente pubblicizzata per permettere la raccolta di ulteriori offerte.

Nel concordato in continuità, i creditori che detengono privilegi, pegni o ipoteche e che sono coinvolti nella ristrutturazione, in assenza delle condizioni previste dall'articolo 109, comma 5, vengono organizzati in classi. Le imprese che possiedono crediti chirografari originati da rapporti di fornitura di beni e servizi, e che non hanno soddisfatto almeno due dei seguenti criteri nell'ultimo esercizio finanziario, sono raggruppate in classi separate: un attivo non superiore a cinque milioni di euro, ricavi netti da vendite e prestazioni non oltre i dieci milioni di euro, e un numero medio di dipendenti che non supera i cinquanta.

Contenuti del piano di concordato

Modificando il primo comma dell'articolo 87, si interviene sulla definizione del valore di liquidazione. Questo valore è definito come quello ottenibile dalla liquidazione dei beni e diritti nel contesto di una liquidazione giudiziale. Si aggiunge anche che questo valore dovrebbe comprendere qualsiasi maggior valore economico che possa essere realizzato tramite la cessione dell'azienda operativa, quando ciò è fattibile.

Inoltre, si specifica che nella determinazione del valore di liquidazione si deve considerare anche l'esito positivo probabile di azioni legali di recupero o risarcimento connesse alla liquidazione giudiziale, come le azioni revocatorie e le azioni di responsabilità intraprese dal curatore, dedotte le spese relative.

Trattamento dei crediti tributari e contributivi: nuove regole

L'articolo 88 del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, è stato riformulato.

Viene stabilito che tramite il piano di concordato, il debitore può avanzare, esclusivamente attraverso una proposta formulata secondo questo articolo, il pagamento parziale o rateizzato dei tributi e degli accessori correlati gestiti dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi gestiti dagli enti di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, e degli accessori relativi.

E', però, richiesto che il piano assicuri un soddisfacimento non inferiore a quello che si otterrebbe dalla loro posizione preferenziale nel ricavato di una liquidazione giudiziale, considerando il valore attribuito ai beni o ai diritti che godono di prelazione, come riportato nella relazione di un professionista indipendente.

Detta norma si applica alle proposte di transazione presentate successivamente alla data del 28 settembre 2024.

Inoltre, per il concordato che prevede la continuità aziendale, devono essere rispettati gli articoli 84, commi 6 e 7; se il credito fiscale o contributivo gode di privilegio, le condizioni relative alla percentuale, ai tempi di pagamento e alle eventuali garanzie offerte non devono essere inferiori né meno vantaggiose rispetto a quelle proposte ai creditori di grado inferiore o ai creditori che occupano una posizione legale ed economica simile a quella delle agenzie e degli enti menzionati. Se il credito fiscale o contributivo è di natura chirografaria, a causa di insufficienza, il suo trattamento non deve differire da quello degli altri crediti chirografari o, in caso di suddivisione in classi, da quello dei crediti a cui è riservato un trattamento più favorevole.

L'attestazione del professionista indipendente, per quanto riguarda i crediti fiscali e contributivi, deve valutare anche, nel concordato liquidatorio, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato che mantiene la continuità aziendale, che il trattamento di questi crediti non sia peggiore rispetto a quello previsto dalla liquidazione giudiziale.

Nel contesto di un concordato liquidatorio, il tribunale può confermare il concordato anche se non vi è il consenso, incluso il voto negativo, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti preposti alla gestione di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, qualora il loro assenso sia cruciale per raggiungere le percentuali richieste dall'articolo 109, comma 1. L'approvazione può avvenire se, basandosi anche sulle conclusioni della relazione di un professionista indipendente, si giudica che la proposta di soddisfazione avanzata da queste amministrazioni o enti sia più vantaggiosa rispetto all'opzione della liquidazione giudiziale.

Nel concordato in continuità aziendale, il tribunale può confermare il concordato anche senza il consenso, inclusi i voti contrari, dell'amministrazione finanziaria o degli enti responsabili della gestione di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie. Questo è possibile se la proposta presentata per soddisfare le richieste di queste amministrazioni o enti è considerata almeno equivalente all'opzione di procedere con una liquidazione giudiziale.

Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, è presentata agli uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, ossia:

  • alla competente direzione provinciale o regionale dell'Agenzia delle entrate,
  • al competente agente della riscossione,
  • alla competente direzione interregionale, regionale o interprovinciale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
  • ai competenti enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.

Approvazione del concordato (articolo 25)

Si interviene sull'articolo 109 - Maggioranza per l'approvazione del concordato - puntualizzando tra le proposte approvate secondo le regole di maggioranza stabilite per le diverse proposte di concordato, quale viene considerata ai fini dell'omologazione.

 La modifica introdotta specifica il trattamento delle diverse proposte di concordato che prevedono piani alternativi, ad esempio piani di continuità operativa o liquidazione, che offrono condizioni e tassi di soddisfacimento dei creditori differenti. La norma stabilisce che la priorità sia data al piano di continuità aziendale. Se presentati più piani di questo tipo, verrà scelto quello che ha raccolto il maggior sostegno tra i creditori più direttamente influenzati dalle sue condizioni, specificatamente i creditori chirografari, ovvero quelli senza garanzie specifiche come privilegi o ipoteche.

Poi, agendo sull'articolo 111 - Mancata approvazione del concordato – prevede che, nel contesto di un concordato in continuità aziendale, in assenza di un'accettazione unanime tra le classi di creditori, il debitore propone l'omologazione dopo aver realizzato una ristrutturazione trasversale.

In questa situazione, il giudice non può immediatamente comunicare l'esito della votazione al tribunale, ma deve piuttosto attendere che il debitore prenda una decisione. Quest'ultimo ha a disposizione un periodo di sette giorni dalla notifica sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste per richiedere l'omologazione secondo quanto stabilito dall'articolo 112, comma 2. Di conseguenza, la normativa aggiornata impone che il giudice delegato attenda questi sette giorni prima di informare il collegio giudicante sull'esito della votazione.

Giudizio di omologazione (articolo 26)

Queste le modifiche interessanti:

  • il consenso del debitore è necessario per l'omologazione di una proposta concorrente soltanto se il debitore appartiene alla categoria delle piccole e medie imprese, come definite dai criteri europei per le PMI.
  • si stabilisce che una ristrutturazione trasversale è ammissibile se approvata da una classe di creditori non completamente soddisfatti dalla proposta, che avrebbero comunque ottenuto un rimborso anche applicando l'ordine delle cause legittime di prelazione (APR). La normativa europea permette l'omologazione con ristrutturazione trasversale (articolo 11, paragrafo 1, lettera b, sub ii) anche se approvata da una sola classe di creditori, a condizione che siano creditori che ricevono solo una parziale soddisfazione dal piano di concordato, ma che, in un contesto di applicazione della priorità assoluta, avrebbero comunque ricevuto un pagamento. In pratica, il consenso di questa categoria di creditori è cruciale, poiché hanno supportato un piano di continuità nonostante fossero interessati all'applicazione dell'APR. Non è rilevante, invece, il consenso dei creditori che ricevono solo un pagamento parziale dalla proposta di continuità e sono interessati all'omologazione del piano solo perché altrimenti non riceverebbero nulla seguendo le regole dell'APR.

Trasformazione, fusione o scissione

Nel riscrivere l'articolo 116 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il Correttivo ter mette ordine alle norme che regolano le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione delineate dal piano, correggendo l'errore che si è manifestato nel riferimento alla "validità" delle operazioni piuttosto che alle contestazioni che i creditori possono sollevare nelle opposizioni, come stabilito dal codice civile in situazioni in cui la società non si trova in condizioni di crisi o insolvenza.

È importante coordinare tali rimedi, per quanto possibile, anche considerando che le decisioni possono essere prese da entità diverse dalla società debitrice, con quelli già previsti dal codice civile riguardo la contestazione delle delibere, assicurando comunque la rapidità e l'efficacia della procedura di concordato.

Viene stabilito che tutte le opposizioni dei creditori delle società, sia della debitrice che delle società partecipanti all'operazione, debbano essere proposte nel giudizio di omologazione.

Le operazioni in parola non possono essere attuate fino a quando il concordato non è omologato con sentenza anche non passata in giudicato.

Se richiesto, il tribunale può autorizzare l'attuazione anticipata, se ritiene che l'attuazione successiva all'omologazione pregiudicherebbe l'interesse dei creditori della società debitrice, a condizione che:

  • risulti il consenso di tutti i creditori delle altre società partecipanti o
  • che le stesse provvedano al pagamento a favore di coloro che non hanno dato il consenso oppure
  • depositino le somme corrispondenti presso una banca.

Dopo l'omologazione, l'invalidità delle deliberazioni previste dal piano aventi a oggetto le operazioni straordinarie non può più essere pronunciata.

Modificazioni del piano

Il comma 7 inserisce l'articolo 118-bis dedicato alle Modificazioni del piano. Si intende colmare una lacuna esistente, stabilendo le regole per eventuali modifiche del piano durante la fase esecutiva del concordato, similmente a quanto già previsto per gli accordi di ristrutturazione.

In particolare, se emergono la necessità di modifiche sostanziali al piano dopo l'omologazione del concordato in continuità aziendale, l'imprenditore deve ottenere una nuova attestazione dall'esperto indipendente, e presentare il piano aggiornato al commissario giudiziale, che ne informerà il tribunale secondo quanto previsto dall'articolo 118, comma 1.

Il tribunale, dopo aver constatato la rilevanza delle modifiche per l'adempimento della proposta, ordina la registrazione del piano modificato e della relativa attestazione nel registro delle imprese, notificando i creditori tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

I creditori possono presentare opposizione entro trenta giorni dalla notifica, procedendo con un ricorso al tribunale.

Rapporti di lavoro subordinato (articolo 32)

L'articolo 32 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024, modifica la disciplina degli “Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti” di cui alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione V del Codice della crisi d'impresa (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).

In particolare, per quanto qui di interesse:

  • il comma 2 dell'articolo 32 sostituisce l'articolo 189 (Rapporti di lavoro subordinato);
  • il comma 3 modifica l'articolo 190 (Trattamento NASpI);
  • il comma 4 novella l'articolo 191 (Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro).

Liquidazione giudiziale e rapporti di lavoro subordinato

L'articolo 32 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, al comma 2, interviene sull'articolo 189 del Codice della crisi d'impresa, rubricato “Rapporti di lavoro subordinato”, sostituendolo.

Le modifiche sono volte alla razionalizzazione e alla semplificazione della procedura di recesso del curatore dai rapporti di lavoro e di quella di subentro “con la previsione di scadenze temporali coerenti con i tempi della procedura e nel rispetto dei diritti dei lavoratori”.

“La necessità di operare una riscrittura dell'articolo in esame – si legge nella relazione illustrativa - discende dal fatto che la disciplina del subentro nei rapporti di lavoro, oltre a perseguire la tutela i diritti dei lavoratori dipendenti, tenga in debito conto le peculiarità della liquidazione giudiziale tra le quali, innanzitutto, il fatto che l'impresa si trova in stato di insolvenza e che l'attività non può continuare se non in presenza di un esercizio provvisorio autorizzato dall'autorità giurisdizionale. Se da un lato dunque va assicurata, laddove possibile, la prosecuzione dei rapporti di lavoro nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali, dall'altro occorre evitare che essa vada a discapito della migliore soddisfazione dei creditori, determinando oneri per la procedura non utili ai fini della effettiva ripresa o continuazione dell'attività produttiva del debitore”.

Le modifiche sostanziali alle norme del Codice della crisi d'impresa sono le seguenti:

  • viene espunto dall'articolo 189 il primo periodo del comma 1. La norma, ora soppressa, prevedeva che l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisse motivo di licenziamento;
  • è soppresso l'obbligo, per il curatore, di trasmettere all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, entro 30 giorni dalla nomina, l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale stessa (comma 2);
  • viene completamente riformulata la disposizione in tema di recesso del curatore dai contratti di lavoro (comma 3), al fine di “renderne più chiare le disposizioni”. Si prevede che, quando non è disposta né autorizzata la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e non è possibile il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, il curatore comunica per iscritto il recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. In ogni caso, fatte salve eventuali proroghe (comma 4), decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato in essere cessano con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Espunto inoltre il riferimento alla risoluzione di diritto dei rapporti, sostituito con il termine di cessazione dei medesimi. Viene poi aggiunto un ultimo periodo che, a tutela del lavoratore, esonera il medesimo, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, dall'obbligo di restituire le somme eventualmente ricevute, a titolo assistenziale o previdenziale, nel periodo di sospensione;
  • il comma 4 vigente fino al 27 settembre 2024 consentiva, al curatore o al direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove era stata aperta la liquidazione giudiziale, di chiedere la proroga del termine di sospensione laddove sussistessero elementi concreti per l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa o per il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo. Il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 non prevede più la possibilità che a chiedere la proroga sia l'Ispettorato del lavoro;
  • infine, ai licenziamenti collettivi intimati dal curatore non si applica la procedura per la chiusura dell'attività di imprese con più di 250 dipendenti prevista dall'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge di Bilancio 2022.

Domanda di trattamento NASpI

Il comma 3 dell'articolo 32 del terzo decreto correttivo integra l'articolo 190 del Codice della crisi d'impresa rubricato “Trattamento NASpI”.

La disposizione richiamata prevede che “La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015”.

Il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 aggiunge un nuovo comma, il comma 1-bis, che chiarisce che i termini per la presentazione della domanda di trattamento NAspI decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore vale a dire, come sottolinea la relazione illustrativa, “dall'unico momento in cui il singolo dipendente è messo nelle condizioni di formalizzare la richiesta”.

Effetti del trasferimento di azienda

Infine, il comma 4 dell'articolo 32 corregge il comma 1 dell'articolo 191 (Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro), sostituendo le espressioni “procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo, trasferimento d'azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione” con il più preciso riferimento terminologico agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o della liquidazione giudiziale o controllata.

Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale (articolo 34)

L'articolo 34 introduce una serie di modifiche alle previsioni del CCII su accertamento del passivo e diritti dei terzi sui beni inclusi nella liquidazione giudiziale. Le modifiche puntano a migliorare l'efficienza della procedura, aggiornare le disposizioni in linea con le normative telematiche e chiarire alcuni aspetti normativi per favorire una gestione più rapida e trasparente delle crisi d'impresa.

Avviso a creditori ed altri interessati

Per quanto riguarda l'articolo 200 CCII, sull'avviso ai creditori e agli altri interessati, la disciplina su comunicazioni e notifiche viene adeguata alle norme generali in materia di deposito telematico, eliminando il riferimento al domicilio digitale assegnato dalla cancelleria. Inoltre, per i creditori residenti nell'Unione Europea, si precisa che l'avviso deve includere le informazioni previste dal regolamento UE 2015/848.

Domanda di ammissione al passivo

Le modifiche apportate all'articolo 201, relativo alla domanda di ammissione al passivo, prevedono l'inclusione dei creditori pignoratizi tra i soggetti autorizzati a presentare domanda. Le disposizioni sulla domanda di insinuazione sono inoltre semplificate, separando l'indicazione delle coordinate bancarie per i pagamenti futuri e aggiungendo la figura del debitore datore di pegno, precedentemente omessa.

Stato passivo e udienza di discussione

Per quanto riguarda l'articolo 203 del Codice, sul progetto di stato passivo e sull'udienza di discussione, si prevede che il deposito degli atti non avviene più "in cancelleria", ma esclusivamente in modalità telematica, in linea con le moderne procedure digitali nel sistema giudiziario.

Stato passivo: formazione ed esecutività

Il novellato art. 204, dedicato alla formazione ed esecutività dello stato passivo, viene adeguato in modo da includere i creditori pignoratizi accanto a quelli ipotecari nelle disposizioni sullo stato passivo. Si chiarisce inoltre il diritto del debitore di partecipare pienamente alla difesa e impugnare le decisioni del giudice delegato.

Impugnazioni: procedimento

Nell'articolo 207, sul procedimento delle impugnazioni, vengono aggiornate le espressioni giuridiche ivi contenute, attraverso la sostituzione dell'espressione "ragioni di fatto e di diritto" con "motivi" dell'impugnazione, per armonizzare il linguaggio con il processo civile. Inoltre, si accelera la fissazione delle udienze, consentendo che esse siano stabilite non solo dal presidente del collegio, ma anche dal giudice designato. Viene introdotta, poi, la possibilità di concedere termini per il deposito di note difensive e si prevede la modifica dello stato passivo in caso di accordi transattivi. Infine, si stabilisce l'obbligo per il curatore di aggiornare lo stato passivo entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento dell'impugnazione, con sanzioni per eventuali ritardi.

Previsione di insufficiente realizzo

L'intervento relativo all'articolo 209, a seguire, trasferisce la competenza per decidere sulla mancata formazione dello stato passivo in caso di insufficiente realizzo dal tribunale al giudice delegato, con la possibilità di reclamo al tribunale.

Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (Articolo 37)

Circa le modifiche operate all'articolo 37 del CCII, che disciplina l'iniziativa per l'accesso agli strumenti di gestione della crisi e dell'insolvenza, oltre alla liquidazione giudiziale, viene aggiunta la possibilità per le startup - attualmente limitate alle procedure di sovraindebitamento dall'articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, modificato e convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - di scegliere volontariamente di utilizzare gli strumenti disponibili per le imprese di maggiori dimensioni, se questi sono ritenuti più adeguati per affrontare le loro crisi.

Questa possibilità è completamente volontaria e intende ampliare le opzioni di recupero per quelle startup che, nonostante siano agli inizi, possano essere abbastanza grandi o significative da necessitare di un approccio più strutturato al risanamento.

Con la modifica al comma 1, articolo 39, Dlgs 14/2019, si puntualizza che la relazione depositata da parte del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza, deve essere aggiornata mensilmente.

Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale (articolo 38)

L'articolo 38 del Decreto legislativo n. 136/2024 introduce modifiche alla disciplina sulla cessazione della procedura di liquidazione giudiziale. Le modifiche riguardano principalmente gli articoli 234, 235 e 236 del CCII e hanno l'obiettivo di chiarire la gestione dei crediti, dei giudizi pendenti e delle fasi finali della liquidazione, nonché di rendere più efficace l'uso degli strumenti giuridici a disposizione dei creditori.

Prosecuzione dei giudizi dopo la chiusura

Per quanto riguarda l'articolo 234, relativo alla prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura, viene introdotta la possibilità di una chiusura anticipata della procedura quando sono presenti crediti nei confronti di altre procedure per cui si attende solo il riparto.

Viene anche chiarito che il curatore mantiene la legittimazione nei procedimenti in corso, con una riformulazione che sostituisce il termine "procedura" con "liquidazione giudiziale", per una maggiore precisione terminologica.

Decreto di chiusura

Nell'articolo 235 CCII, sul decreto di chiusura, invece, si precisa che il rapporto riepilogativo finale del curatore, necessario alla conclusione della liquidazione, è fondamentale anche per la fase di esdebitazione.

Effetti

Il novellato articolo 236 del Codice, sugli effetti della chiusura, prevede che le disposizioni siano allineate a quanto stabilito nell'articolo 234 riguardo ai giudizi pendenti al momento della chiusura della procedura. Inoltre, il decreto emesso dal tribunale, anche successivo all'omologazione del concordato e alla risoluzione delle impugnazioni, acquisisce valore di prova scritta nei procedimenti monitori, permettendosi, in questo modo, ai creditori di far valere il credito accertato anche in contesti esterni alla procedura di liquidazione.

Concordato nella liquidazione giudiziale (articolo 39)

L'articolo 39 del Decreto legislativo apporta modifiche alla disciplina del concordato nella liquidazione giudiziale. Le modifiche mirano a semplificare le procedure, chiarire la gestione delle proposte di concordato e introdurre nuove disposizioni in relazione ai gruppi di imprese.

Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale

La modifica all'articolo 240 CCII, in particolare, semplifica la normativa riguardante il soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati (purché in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione giudiziale dei beni o dei diritti) e chiarisce il ruolo del professionista indipendente. Inoltre, viene introdotto il comma 4-bis per regolamentare il concordato proposto nell'ambito di un gruppo di imprese, consentendo la presentazione di proposte coordinate e prevedendo l'autonomia delle masse attive e passive di ciascuna società del gruppo. Si richiede anche di giustificare le ragioni di convenienza della proposta unitaria per il miglior soddisfacimento dei creditori.

Esame della proposta

L'articolo 241 del Codice, sull'esame della proposta e comunicazione ai creditori, viene modificato per garantire che, nel caso di più proposte concordate, tutte siano sottoposte all'approvazione dei creditori, e non solo quella selezionata dal comitato dei creditori. Viene comunque consentito a quest'ultimo di indicare quelle ritenute più convenienti.

Concordato con creditori numerosi

All'articolo 242, sul concordato nel caso di numerosi creditori, si consente al giudice di autorizzare forme ulteriori di comunicazione della proposta ai creditori, mentre all'articolo 243, relativo al voto nel concordato, viene eliminato il riferimento alle ammissioni provvisorie, ora non più previste. Inoltre, viene corretta un'incompatibilità relativa al voto, estendendo il limite alle unioni civili.

Approvazione del concordato

La modifica relativa all'articolo 244 CCII, sul concordato nella liquidazione giudiziale, chiarisce che, in presenza di più proposte di concordato, viene approvata quella che ottiene la maggioranza più alta dei crediti ammessi al voto e, in caso di parità, quella presentata per prima.

Omologazione

In tema di giudizio di omologazione, la modifica all'articolo 245 CCII introduce un termine di dieci giorni dalla comunicazione per chiedere l'omologazione del concordato e distingue tra il ricorso per omologazione e l'opposizione. Inoltre, viene prevista la possibilità di omologare il concordato anche in presenza di voto contrario dei creditori pubblici, purché la proposta di soddisfacimento risulti conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale.

Efficacia dell'omologa

Le modifiche all'articolo 246 anticipano l'efficacia della proposta di concordato omologata, collegandola alla data di pubblicazione del decreto di omologazione. Viene anche disciplinata l'interruzione dei giudizi di impugnazione dello stato passivo in seguito all'omologazione definitiva, con possibilità di riassumerli dinanzi al medesimo giudice.

Reclamo

All'articolo 247 sul reclamo, si prevede la decadenza delle parti resistenti in caso di mancata costituzione entro dieci giorni prima dell'udienza e viene introdotta l'immediata efficacia della decisione del reclamo dalla sua pubblicazione.

Esecuzione del concordato

Infine, l'articolo 249 CCII, in tema di esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale, viene modificato per chiarire che gli atti legalmente compiuti mantengono la loro efficacia anche in caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione e viene espressamente prevista la possibilità di cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli in caso di cessione dei beni.

Liquidazione controllata del sovraindebitato (articolo 41)

L'articolo 41 del Decreto legislativo apporta modifiche alla gestione della liquidazione controllata del sovraindebitato, al fine di migliorare l'efficienza della procedura e risolvere alcuni dubbi interpretativi.

Liquidazione controllata

Per quanto riguarda l'articolo 268 del Codice della crisi d'impresa, viene chiarito che la liquidazione controllata non può essere avviata per l'imprenditore persona fisica quando non vi è attivo da liquidare. Questo intervento è volto a evitare l'apertura di procedure che risulterebbero inutili per i creditori e costose per lo Stato. La norma introduce la possibilità, per il debitore, di sollevare l'eccezione di assenza di attivo prima dell'avvio della procedura, qualora sia il creditore a proporre la domanda. Se è invece il debitore a chiedere la liquidazione, l'OCC (Organismo di Composizione della Crisi) deve verificare la possibilità di acquisire attivo da liquidare. Nonostante questa limitazione, il diritto del debitore all'esdebitazione rimane intatto, grazie alle previsioni per il debitore incapiente.

Domanda del debitore

L'articolo 269 CCII, sulla domanda del debitore, viene modificato per uniformare la terminologia relativa alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione dell'OCC, richiesta in caso di domanda di liquidazione presentata dal debitore, viene arricchita di contenuti, includendo l'attestazione dell'assenza di attivo da acquisire, nonché un'analisi delle cause dell'indebitamento e della diligenza del debitore nell'assumere obbligazioni.

Apertura della liquidazione controllata

Le modifiche all'articolo 270 del Codice mirano a garantire una gestione più rapida ed efficiente della procedura di liquidazione controllata. Si ridefinisce la nomina del liquidatore, fornendo criteri più chiari per la valutazione della professionalità richiesta. Viene anche allungato il termine per la presentazione delle domande tempestive da parte dei creditori, bilanciando i loro diritti con l'impossibilità di presentare domande tardive. Inoltre, vengono esplicitamente richiamate le norme della liquidazione giudiziale per chiarire il corretto svolgimento della procedura controllata, mentre vengono incluse le disposizioni sullo spossessamento legato all'apertura della liquidazione controllata.

Concorso di procedure

In tema di concorso di procedure, l'articolo 271 CCII viene completamente riscritto in modo tale da armonizzarlo con le disposizioni generali. Viene introdotta la possibilità per il debitore, contro il quale è stata proposta una domanda di liquidazione controllata, di richiedere l'accesso ad altre procedure di sovraindebitamento. Durante la pendenza del termine per la presentazione della domanda, il giudice può anche concedere misure protettive del patrimonio su richiesta del debitore.

Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione

Il nuovo articolo 272 introduce termini specifici per il deposito del programma di liquidazione e prevede la possibilità di rinunciare alla liquidazione di beni se questa non risulta conveniente. È prevista una durata minima di tre anni per la procedura, con possibilità di chiusura anticipata in caso di assenza di attivo. Viene inoltre chiarito che, per tutta la durata della procedura, anche i beni acquisiti successivamente dal debitore rientrano nella liquidazione, a meno che non siano necessarie per l'acquisto o la conservazione dei beni stessi.

Formazione del passivo

L'articolo 273 del Codice, sulla formazione del passivo, viene totalmente riscritto in modo tale da accelerare la formazione dello stato passivo, affidando al liquidatore il compito di accertare i crediti. Il giudice interviene solo in caso di contestazioni sollevate dai creditori. Si semplifica così la procedura, riducendo i tempi necessari per l'esame delle domande di ammissione e introducendo norme dettagliate per la gestione delle opposizioni e impugnazioni.

Si prevede, in particolare, che il liquidatore predisponga un progetto, comunicato ai creditori tramite PEC o fascicolo informatico. I creditori hanno 15 giorni per presentare osservazioni, dopodiché il liquidatore forma lo stato passivo definitivo, che diventa esecutivo. Le impugnazioni si fanno con reclamo e la decisione può essere ricorsa in cassazione. Le domande tardive sono ammesse solo per cause non imputabili al creditore e devono essere presentate entro 60 giorni dalla cessazione della causa che ha impedito il deposito tempestivo, seguendo lo stesso iter delle domande tempestive.

Azioni del liquidatore

Le modifiche all'articolo 274, a seguire, colmano un vuoto normativo, conferendo al giudice il potere di liquidare i compensi degli ausiliari nominati dal liquidatore e di revocare tali incarichi, come avviene nella liquidazione giudiziale.

Programma di liquidazione

I ritocchi all'articolo 275 chiariscono le modalità di esecuzione del programma di liquidazione, specificando che il compenso viene liquidato in favore dell'OCC o del liquidatore e che i parametri per la determinazione del compenso sono quelli previsti dalla normativa vigente. Viene risolto anche un dubbio interpretativo sulle modalità di esecuzione del riparto, richiamando le corrispondenti norme della liquidazione giudiziale

Disciplina dei crediti prededucibili

Infine, l'articolo 275-bis CCII introduce una disciplina specifica per i crediti prededucibili, stabilendo che questi siano accertati e soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti, salvo per i beni soggetti a garanzie reali. Si stabilisce inoltre che i crediti prededucibili non contestati possano essere pagati al di fuori del procedimento di riparto se vi è sufficiente attivo.

Chiusura della procedura

Le modifiche all'articolo 276 indicano i soggetti che possono richiedere la chiusura della procedura (liquidatore, debitore o il tribunale, d'ufficio) prevedendo che il liquidatore presenti una relazione finale per agevolare il successivo processo di esdebitazione.

Esdebitazione (articoli 42 e 43)

L'articolo 42 del Decreto legislativo n. 136/2024 introduce modifiche al Codice della Crisi d'Impresa relative alla disciplina dell'esdebitazione. L'obiettivo principale di queste modifiche è quello di rendere più razionale la normativa esistente, adattandola alle diverse caratteristiche delle due forme principali di liquidazione: la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata.

Per perseguire questo scopo, il Capo X del Codice è stato riorganizzato. Sono state mantenute le disposizioni generali, applicabili a ogni tipo di esdebitazione, nella prima sezione, mentre sono state create due nuove sezioni dedicate. La Sezione I-bis raccoglie le disposizioni relative alla liquidazione giudiziale, mentre la Sezione II è stata riservata alla liquidazione controllata.

Condizioni temporali di accesso

Una delle modifiche principali apportate dall'articolo 42 riguarda l'articolo 279, che disciplina le condizioni temporali di accesso all'esdebitazione. Viene chiarito che il debitore potrà beneficiare dell'esdebitazione solo se soddisfa le condizioni previste dall'articolo 280, per la liquidazione giudiziale, o dall'articolo 282, comma 2, per la liquidazione controllata. Questo chiarimento elimina potenziali incertezze interpretative, distinguendo in modo più netto le due procedure e garantendo che le condizioni per accedere all'esdebitazione siano adattate alle specificità di ciascuna di esse.

Condizioni

L'articolo 280, sulle condizioni per l'esdebitazione, subisce un'importante modifica riguardante i procedimenti penali in corso. Viene previsto che il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino alla conclusione di eventuali procedimenti penali. In questo modo, si evita che la procedura di esdebitazione possa interferire con processi penali in corso, garantendo una maggiore certezza per i creditori e per lo stesso debitore.

Procedimento

Per quanto riguarda l'articolo 281, che disciplina il procedimento di esdebitazione, viene chiarito che il tribunale si pronuncia sull'istanza del debitore al momento della chiusura della procedura, tranne nei casi in cui siano pendenti procedimenti penali. Viene, inoltre, stabilito che il curatore ha il compito di informare i creditori ammessi al passivo dell'istanza di esdebitazione presentata dal debitore, consentendo loro di presentare osservazioni entro quindici giorni.

Una delle novità più rilevanti introdotte con l'articolo 42 è la semplificazione dell'esdebitazione nei casi in cui questa venga concessa dopo tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. In questo contesto, il debitore non sarà più tenuto a presentare una richiesta formale per ottenere l'esdebitazione, poiché questa avverrà automaticamente, in conformità ai principi della direttiva Insolvency, che promuove una rapida liberazione dai debiti. La previsione di un meccanismo automatico riduce i tempi e semplifica l'intero processo.

Viene chiarito, infine, che il rapporto riepilogativo del curatore è necessario solo quando la chiusura della liquidazione avviene prima del termine triennale. Se invece l'esdebitazione si verifica al terzo anno, la liquidazione giudiziale è ancora in corso e non vi è bisogno di un rapporto riepilogativo.

Esdebitazione per i soggetti sovraindebitati

L'articolo 43 del Decreto legislativo introduce una serie di modifiche alla disciplina dell'esdebitazione per i soggetti sovraindebitati, riformulando alcune parti del Codice della Crisi d'Impresa per migliorare la coerenza e l'efficienza delle disposizioni relative alla liquidazione controllata.

In primo luogo, il testo modifica l'articolo 282 del Codice, eliminando il riferimento all'esdebitazione di diritto, considerato poco compatibile con l'esistenza di un procedimento formale che prevede una decisione del tribunale. La modifica chiarisce, inoltre, che la richiesta di esdebitazione può essere avanzata non solo dal liquidatore, ossia l'OCC o il professionista nominato dal tribunale, ma anche dal debitore stesso. Questo cambiamento accoglie un suggerimento del Consiglio di Stato, che ha sottolineato l'importanza di prevedere esplicitamente la possibilità per il debitore di presentare istanza per l'esdebitazione.

Un altro punto rilevante riguarda le modalità attraverso le quali viene comunicata, a cura del liquidatore, la richiesta di esdebitazione ai creditori ammessi al passivo, che hanno la facoltà di presentare osservazioni entro quindici giorni. Questa previsione garantisce il coinvolgimento dei creditori nel processo e migliora la trasparenza della procedura, assicurando che eventuali opposizioni vengano considerate prima che il tribunale si pronunci.

Vengono precisate, a seguire, le condizioni impeditive all'accesso al beneficio dell'esdebitazione. In particolare, viene chiarito che l'esdebitazione opera, oltre che se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Inoltre, si specifica che l'esdebitazione non influisce sui giudizi pendenti o sulle procedure di liquidazione ancora in corso.

Vengono poi riformulate, in maniera più chiara, le disposizioni relative alla comunicazione del provvedimento di esdebitazione, eliminando l'obbligo di notifica al pubblico ministero e specificando che la comunicazione deve essere indirizzata ai creditori ammessi al passivo. Viene inoltre semplificata la facoltà di proporre reclamo contro il provvedimento di esdebitazione, rendendo il processo più lineare ed efficace.

Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

L'articolo 43 introduce anche modifiche all'articolo 283 del Codice, relativo all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente. In particolare, viene ridotto da quattro a tre anni il periodo durante il quale eventuali utilità sopraggiunte nel patrimonio del debitore possono essere utilizzate per soddisfare i creditori.

In conformità alle innovazioni digitali delle procedure concorsuali, il nuovo testo prevede che nell'elenco dei creditori redatto dall'OCC siano inseriti anche gli indirizzi PEC o di posta elettronica non certificata, se disponibili.

A seguire, viene inserito un chiarimento sui limiti entro i quali è possibile acquisire le utilità sopravvenute del debitore incapiente. La decisione di consentire l'avvio di azioni esecutive da parte dei creditori sulle nuove risorse è rimessa alla valutazione del giudice. Qualora l'OCC rilevi la presenza di nuove utilità nel patrimonio del debitore, può procedere a informare i creditori, che avranno la possibilità di avviare azioni esecutive o cautelari su tali beni, previa autorizzazione del giudice.

Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo (articolo 44)

L'articolo 44 del Dlgs n. 136/2024 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo VI, Capo I del Codice della crisi d'impresa su Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo, intervenendo sugli articoli 284, 285 e 286 del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppoL'articolo 284 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza è stato così modificato dall'articolo 44 del Decreto legislativo n. 136/2024.

  1. Più imprese in crisi o insolvenza, facenti parte dello stesso gruppo e con il centro degli interessi principali in Italia, possono presentare una domanda congiunta per l'accesso al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 40, utilizzando un piano unitario o piani interconnessi o coordinati.
  2. Analogamente, queste imprese possono presentare una domanda congiunta per la procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, come previsto dagli articoli 57, 60 e 61.
  3. L'autonomia delle rispettive masse attive e passive rimane invariata.
  4. La domanda, formulata ai sensi del primo o del secondo comma, deve includere una spiegazione delle ragioni per cui è preferibile presentare un piano unitario o piani interconnessi o coordinati piuttosto che un piano individuale per ogni impresa. Il piano o i piani devono quantificare il beneficio previsto per i creditori di ogni impresa del gruppo, considerando anche i possibili vantaggi compensativi, attuali o previsti, derivanti dall'appartenenza al gruppo. La domanda deve anche fornire informazioni dettagliate, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sulle connessioni partecipative o contrattuali tra le imprese, e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese dove è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Se redatto, il bilancio consolidato di gruppo, insieme alla documentazione necessaria per il concordato preventivo o per gli accordi di ristrutturazione, deve essere allegato alla domanda.
  5. Il piano unitario o i piani interconnessi o coordinati, destinati ai rispettivi creditori, devono essere adeguati a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ogni impresa e garantire il riequilibrio finanziario complessivo di ciascuna. Un professionista indipendente attesterà:
  • la veridicità dei dati aziendali;
  • la fattibilità del piano o dei piani;
  • le ragioni per cui la presentazione di un piano unitario o piani interconnessi o coordinati è più vantaggiosa per il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto a piani autonomi per ogni impresa;
  • la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa, come specificato nel comma 4.

L'attestazione includerà anche informazioni dettagliate e aggiornate sulla struttura del gruppo e sulle connessioni partecipative o contrattuali tra le imprese.

  1. Su richiesta delle imprese debitrici, il piano o i piani possono essere pubblicati nel registro delle imprese o nei registri delle imprese dove è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile.

Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci

L'articolo 285 modifica la regolamentazione dei piani concordatari di gruppo e delle azioni a tutela dei creditori e dei soci. Il piano può prevedere sia la liquidazione di alcune imprese sia la continuazione dell'attività di altre, applicando la disciplina del concordato in continuità se i flussi derivanti dalla continuità soddisfano i creditori in misura sufficiente rispetto a quelli derivanti dalla liquidazione.

Include, inoltre, la possibilità di operazioni contrattuali e riorganizzative necessarie alla continuità aziendale, che devono essere validate da un professionista indipendente. In caso di contestazioni da parte di creditori dissenzienti, questi possono opporsi all'omologazione del concordato, e il tribunale può omologarlo solo se valuta che i creditori siano soddisfatti almeno quanto lo sarebbero con una liquidazione giudiziale.

I soci possono contestare le operazioni che ritengono dannose per la redditività e il valore delle loro partecipazioni solo attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato.

Procedimento di concordato di gruppo

Le modifiche all'articolo 286 del CCII, apportate dall'articolo 44 del Dlgs n. 136/2024, riguardano il procedimento di concordato di gruppo. Il tribunale competente per il concordato di gruppo è quello della società o ente che dirige e coordina l'attività del gruppo o, in mancanza, quello dell'impresa con la maggiore esposizione debitoria. Un unico giudice delegato e commissario giudiziale viene nominato per tutte le imprese del gruppo, con la creazione di un unico fondo per le spese di giustizia. I costi della procedura sono ripartiti proporzionalmente alle masse attive delle imprese del gruppo.

Il commissario giudiziale, con autorizzazione del giudice, può richiedere informazioni alla CONSOB o ad altre autorità pubbliche per accertare collegamenti di gruppo e identificare i titolari effettivi di azioni o quote. I creditori di ciascuna impresa del gruppo votano separatamente ma contestualmente sulla proposta di concordato, che è approvato se riceve la maggioranza richiesta dalla legge.

Le imprese del gruppo che possiedono crediti verso l'impresa coinvolta nella procedura non possono partecipare al voto. Per l'approvazione del concordato di gruppo, è necessario che ogni impresa rispetti i criteri stabiliti dagli articoli 48 e 112. Viene, inoltre, istituito un comitato dei creditori per ciascuna impresa e, se necessario, viene nominato un singolo liquidatore giudiziale per tutte le imprese.

Una volta omologato, il concordato di gruppo non può essere revocato, annullato o risolto a causa di problematiche che riguardano solo alcune delle imprese del gruppo, a meno che queste non influenzino gravemente l'efficacia del piano complessivo per le altre imprese.

Procedura unitaria di liquidazione giudiziale (articolo 45)

L'articolo 45 del Dlgs n. 136/2024 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo VI, Capo II del Codice della crisi d'impresa e specificatamente all'articolo 287 del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.  14.

Liquidazione giudiziale di gruppo

L'articolo 287 del Dlgs n. 14/2019, come modificato dal Dlgs n. 136/2024, tratta della liquidazione giudiziale di gruppo. Più imprese in stato di insolvenza, aventi il centro degli interessi principali in Italia e facenti parte dello stesso gruppo, possono essere soggette ad una procedura unitaria di liquidazione giudiziale. Questa procedura si attua quando sono necessari il coordinamento nella liquidazione degli attivi e il migliore soddisfacimento dei creditori, mantenendo comunque l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.

Il tribunale, considerando i collegamenti economici o produttivi e la composizione dei patrimoni delle imprese, può nominare un unico giudice delegato, un curatore e un comitato dei creditori per ciascuna impresa. Tuttavia, il tribunale può disporre la separazione delle procedure se emergono conflitti di interessi tra le imprese o tra i loro creditori. Questa separazione è obbligatoria se si verificano situazioni specifiche previste dall'articolo 291, evidenziando che il tribunale può intervenire in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda la competenza, se le imprese hanno il centro degli interessi principali in diverse circoscrizioni giudiziarie, è competente il tribunale presso cui è stata depositata la prima domanda di liquidazione. In caso di insolvenza non ancora rilevata di un'impresa del gruppo, il curatore può segnalare la situazione agli organi di amministrazione o promuovere l'accertamento dello stato di insolvenza.

Le modifiche introdotte con il Dlgs n. 136/2024 chiariscono ulteriormente il processo, stabilendo che la separazione delle procedure può avvenire in qualsiasi fase della procedura di gruppo, a seguito del suggerimento del Consiglio di Stato per una maggiore chiarezza nella normativa.

Norme comuni (articolo 46)

L'Aarticolo 46 del Decreto legislativo n. 136/2024 contiene le modifiche che vengono apportate alla Parte Prima, Titolo VI, Capo IV del Codice della crisi d'impresa. In particolare, modifica gli articoli 291 e 292 del citato Dlgs n. 14/2019, apportando le seguenti novità.

Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo

L'articolo 291 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, come modificato, si occupa delle azioni di responsabilità e della denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti delle imprese di un gruppo. Il curatore è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 del Codice civile in caso di procedure unitarie o multiple. In particolare, se il curatore intende avviare un'azione di responsabilità durante una procedura unitaria, deve prima chiedere al tribunale di separare le procedure, come stabilito dall'articolo 287, comma 2. Questo passaggio è necessario per prevenire conflitti di interesse tra le imprese del gruppo che potrebbero emergere dall'esercizio di tali azioni e complicare la gestione delle ragioni dei creditori all'interno di una procedura unitaria.In aggiunta, il curatore può anche proporre denunce contro amministratori e sindaci delle società del gruppo che non sono soggette alla procedura di liquidazione giudiziale, come previsto dall'articolo 2409 del Codice civile. Questa norma rinforza il ruolo del curatore nella vigilanza e nella responsabilizzazione della gestione delle società del gruppo, estendendo le sue capacità di intervento in situazioni di irregolarità gestionale anche al di fuori delle procedure di liquidazione giudiziale.

Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo

Il nuovo articolo 292 del Codice della crisi d'impresa affronta la questione della postergazione dei crediti derivanti da finanziamenti infragruppo. Secondo la normativa, i crediti che la società, l'ente o la persona fisica che esercita l'attività di direzione e coordinamento detiene nei confronti delle imprese dirette e coordinate, derivanti da rapporti di finanziamento stipulati dopo il deposito della domanda di liquidazione giudiziale o nell'anno antecedente, sono postergati rispetto agli altri creditori. Questo significa che tali crediti verranno soddisfatti solo dopo che tutti gli altri creditori sono stati pagati. Inoltre, se tali crediti sono stati rimborsati nell'anno precedente alla domanda che ha innescato la liquidazione giudiziale, si applicherà l'articolo 164 del Codice.La normativa specifica che questa regola di postergazione non si applica ai finanziamenti che rientrano nelle eccezioni previste dall'articolo 102. La decisione di eliminare la postergazione per i finanziamenti erogati dalle imprese dirette e coordinate verso il soggetto che esercita la direzione o il coordinamento risponde all'esigenza di proteggere i creditori delle società indirettamente controllate. Questa modifica mira a evitare situazioni in cui il controllore potrebbe beneficiare ingiustamente di rimborso preferenziale a scapito degli altri creditori delle imprese del gruppo, mantenendo così l'equità nel trattamento dei creditori e preservando l'integrità del processo di liquidazione.

Liquidazione coatta amministrativa (articolo 47)

L'articolo 47 del Decreto legislativo n. 136/2024 introduce significative modifiche alla disciplina del procedimento nella liquidazione coatta amministrativa. Tali modifiche sono finalizzate a migliorare l'efficienza delle procedure, risolvere problemi interpretativi e adeguare la disciplina alle normative più recenti, in particolare riguardo all'accertamento dello stato passivo e la gestione delle domande tardive.

Accertamento dello stato di insolvenza ante liquidazione coatta amministrativa

Viene modificato, in primo luogo, l'articolo 297 del Codice, che regola l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza. Precedentemente, l'articolo conteneva un errore di riferimento normativo, indirizzando all'articolo 40 del Codice, invece che all'articolo 41, che disciplina il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale e la costituzione del debitore. La correzione apportata dal legislatore è di particolare rilevanza, poiché allinea la norma con il procedimento corretto, garantendo che il debitore venga ascoltato prima che venga adottata una decisione definitiva sulla sua insolvenza.

Relazione del commissario

Un'altra modifica riguarda l'articolo 306 CCII, che tratta della relazione del commissario. La modifica allinea il linguaggio utilizzato in tutto il Codice, migliorando la coerenza interna e uniformando il riferimento alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del soggetto coinvolto.

Comunicazione ai creditori e ai terzi

Sono introdotte poi modifiche all'articolo 308, che si occupa della comunicazione ai creditori e ai terzi. Le modifiche semplificano il linguaggio normativo e allineano le disposizioni alle regole generali sulle comunicazioni previste dall'articolo 10 del Codice della crisi d'impresa. E' inoltre introdotto l'obbligo per i creditori di comunicare al commissario ogni variazione del proprio recapito.

Formazione dello stato passivo

Altra modifica riguarda la formazione dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa, disciplinata dall'articolo 310. Precedentemente, la gestione delle domande tardive era rimasta ancorata alla vecchia normativa fallimentare, che consentiva la presentazione di tali domande in qualsiasi momento, senza un termine finale. Questa situazione aveva causato incertezze interpretative e applicazioni disomogenee tra i vari tribunali, portando a un'eccessiva durata dei procedimenti. La riforma introduce un termine massimo di sei mesi per la presentazione delle domande tardive, stabilendo che queste debbano essere trattate secondo la stessa procedura prevista per le domande tempestive.

Altra novità riguarda la possibilità di presentare domande tardive oltre il termine massimo, note come "super tardive". Queste possono essere accettate solo se il richiedente dimostra che il ritardo è dovuto a cause non imputabili a lui stesso e che la domanda viene presentata entro sessanta giorni dalla cessazione della causa che ha impedito il deposito tempestivo.

La riforma ha anche rivisitato il sistema delle impugnazioni contro le ammissioni allo stato passivo. Le modifiche apportate eliminano i riferimenti a disposizioni ormai superate, come l'articolo 208 e l'articolo 210, per garantire che l'accertamento delle domande nella liquidazione coatta amministrativa segua un percorso più chiaro e coerente con la disciplina attuale. L'accertamento del passivo viene ora gestito principalmente dal commissario liquidatore, mentre il tribunale interviene solo in caso di impugnazioni o controversie.

Cessione di azienda nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria (articolo 55)

L'articolo 55 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 modifica la disciplina dei rapporti di lavoro in caso di cessione di azienda nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.

Più in dettaglio, modificando l'art. 47, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, viene soppressa la lettera c) del comma 4 bis che prevedeva, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, anche nei casi in cui era disposta l'amministrazione straordinaria, l'applicabilità dell'articolo 2112 del codice civile con l'obbligo di trasferimento di tutti i dipendenti alla parte acquirente dei complessi aziendali.

Con l'inserimento del comma 5-ter, è lasciata alla normativa speciale sull'amministrazione straordinaria la disciplina del trasferimento per le imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.